Le intimazioni di pagamento prodotte dall’agente della riscossione devono essere motivate, cioè devono rendere edotto il contribuente anche degli atti prodromici e del calcolo degli interessi e degli aggi (C.T.R. di Bologna, segnalata dal Dott. Giuseppe Zambello che ringraziamo).
I Giudici di Secondo Grado della C.T.R. di Bologna, dopo aver rilevato la mancata allegazione degli atti prodromici, hanno ritenuto le intimazioni di pagamento carenti di motivazione e lesive del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l’art. 24 della Costituzione e con l’art. 3 della Legge n. 241/1990; gli stessi Giudici hanno altresì precisato che anche l’indicazione a mezzo dell’estratto di ruolo della cartella di pagamento all’interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico.
Un altro aspetto che ha indotto i Giudici bolognesi a ritenere nulle le intimazioni di pagamento oggetto della controversia è stato individuato nella mancata indicazione nelle stesse della modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.
Per le ragioni sopra esposte la Commissione respinge l’appello proposto da Equitalia, conferma la decisione di I grado e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio. (sentenza segnalata e massimata dal difensore Giuseppe Zambello)
Leggi la sentenza nel PDF qui sotto —>
****
Per leggere i nostri articoli in tema di riscossione clicca qui
…qui invece per leggere le sentenze pubblicate >
SCARICA LA SENTENZA IN PDF