Intimazione di pagamento e atti prodromici

Le intimazioni di pagamento prodotte dall’agente della riscossione devono essere motivate, cioè devono rendere edotto il contribuente anche degli atti prodromici e del calcolo degli interessi e degli aggi (C.T.R. di Bologna, segnalata dal Dott. Giuseppe Zambello che ringraziamo).

intimazioni di pagamento del fisco ed atti prodromiciI Giudici di Secondo Grado della C.T.R. di Bologna, dopo aver rilevato la mancata allegazione degli atti prodromici, hanno ritenuto le intimazioni di pagamento carenti di motivazione e lesive del diritto di difesa del contribuente e quindi in contrasto con l’art. 24 della Costituzione e con l’art. 3 della Legge n. 241/1990; gli stessi Giudici hanno altresì precisato che anche l’indicazione a mezzo dell’estratto di ruolo della cartella di pagamento all’interno dell’intimazione rende comunque necessaria l’allegazione dell’atto prodromico.

Un altro aspetto che ha indotto i Giudici bolognesi a ritenere nulle le intimazioni di pagamento oggetto della controversia è stato individuato nella mancata indicazione nelle stesse della modalità di calcolo degli interessi e degli aggi.

Per le ragioni sopra esposte la Commissione respinge l’appello proposto da Equitalia, conferma la decisione di I grado e condanna la parte soccombente alle spese di giudizio. (sentenza segnalata e massimata dal difensore Giuseppe Zambello)

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