prendendo punto da una recente sentenza di Cassazione analizziamo quali possono essere le responsabilità penali del professionista (in particolare del commercialista) se un’azienda cliente è parte attiva in un’operazione di fatture false
Aspetti generali
Le prestazioni tipiche dei professionisti, anche in veste di intermediari in ambito fiscale, si associano a specifici profili di responsabilità sanzionatoria amministrativa e penale.
Nel diritto civile, la responsabilità del professionista intellettuale ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte fondamentale nel contratto concluso con il cliente a norma degli artt. 2230 e ss. c.c., che lo vincola all’obbligazione assunta e ai principi di diligenza e correttezza di cui agli artt. 1176 e ss. del codice. Le obbligazioni del professionista intellettuale costituiscono un tipico esempio di obbligazioni di mezzi, richiedendogli di impegnare le sue capacità per la realizzazione di un obiettivo che tuttavia non può essere certo di conseguire.
Sotto il profilo penale esistono, come verrà chiarito più avanti, ipotesi specifiche di responsabilità sia diretta che indiretta, a titolo di concorso nel reato commesso dai clienti cui il professionista / consulente presta la propria opera intellettuale.
In particolare, la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 17418/2016, ha precisato che è configurabile il concorso nel reato di emissione di fatture false (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) da parte del professionista che suggerisca a propri clienti di utilizzare tali documenti per consentire a terzi di abbattere il carico fiscale. L’ipotesi “concorsuale” si verifica quindi in capo a coloro che, pur essendo estranei alla società emittente, abbiano partecipato alla creazione del meccanismo fraudolento fondato, appunto, sull’utilizzo delle fatture “false”.
La responsabilità penale del professionista
I professionisti che operano per conto delle imprese possono essere soggetti a vario titolo a responsabilità di tipo penale (in materia societaria, fallimentare, tributaria): da un lato, essi possono essere coinvolti in reati propri (come sindaci o componenti di altri organi societari); dall’altro, possono concorrere nel reato commesso dai propri clienti.
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