il commercialista che svolge anche l’attività di sindaco e amministratore di società rischia di dover calcolare l’IRAP segmentata, cioè solo su quella parte di compensi diversi da quelli maturati come sindaco e amministratore
Con l’ordinanza n. 28988 del 4 dicembre 2017, la Corte di Cassazione torna ad occuparsi dell’Irap dei commercialisti che svolgono anche l’attività di sindaco di società o di amministratori.
Secondo i massimi giudici, la decisione del giudice regionale “non fa buon governo dei principi regolativi ripetutamente affermati secondo cui l’attività del commercialista non è soggetta a IRAP se manca l’autonoma organizzazione, che sussiste solo se il professionista adopera beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile ovvero ricorre in modo non occasionale al lavoro di terzi. Il che accade perché la capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella personale del professionista sconta l’imposizione per il surplus di quanto ottenuto per via di una struttura organizzativa che sia servente rispetto all’opera intellettuale svolta con le proprie conoscenze e gli strumenti minimi indispensabili”.
Pertanto, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e/o sindaco di società, “non è soggetto a IRAP per il reddito netto di tali attività, perché è soggetta a imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata dell’opera individuale. Il che si verifica in quanto per la soggezione a IRAP non è sufficiente che il commercialista operi presso uno studio p