La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 1448/5/16 del 27.10.2016, ha affermato considerazioni che meritano di essere poste in evidenza.
Nel caso di specie una società in liquidazione e concordato preventivo ricorreva avverso l’iscrizione a ruolo eseguita dalla Agenzia delle Entrate e contro la successiva cartella di pagamento emessa da Equitalia, relativa all’anno d’imposta 2013.
Con tale atto veniva richiesto il pagamento di sanzioni per ritardato pagamento IVA, oltre a sanzioni su ritenute, interessi e compensi di riscossione, per un totale di più di 300.000,00 Euro.
La società aveva presentato la richiesta di concordato preventivo in data 11 dicembre 2013 e, a questa data, il debito IVA, scaturente da fatture antecedenti alla richiesta di concordato, ammontava ad € 403.002,00, da pagarsi in acconto entro il 27 dicembre 2016 ed a saldo entro il 16 …
Cartelle di pagamento e procedure concorsuali: insinuazione al passivo
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