La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 1448/5/16 del 27.10.2016, ha affermato considerazioni che meritano di essere poste in evidenza.
Nel caso di specie una società in liquidazione e concordato preventivo ricorreva avverso l'iscrizione a ruolo eseguita dalla Agenzia delle Entrate e contro la successiva cartella di pagamento emessa da Equitalia, relativa all'anno d'imposta 2013.
Con tale atto veniva richiesto il pagamento di sanzioni per ritardato pagamento IVA, oltre a sanzioni su ritenute, interessi e compensi di riscossione, per un totale di più di 300.000,00 Euro.
La società aveva presentato la richiesta di concordato preventivo in data 11 dicembre 2013 e, a questa data, il debito IVA, scaturente da fatture antecedenti alla richiesta di concordato, ammontava ad € 403.002,00, da pagarsi in acconto entro il 27 dicembre 2016 ed a saldo entro il 16 gennaio 2014.
In base alle norme della procedura concorsuale la Società riteneva di non poter effettuare il relativo pagamento.
Premesso quanto sopra il la Società, nella persona del liquidatore, eccepiva q