Antiriciclaggio senza registro: come comportarsi?

il recente decreto in tema di antiriciclaggio ha abolito l’obbligo di tenuta del registro: ora basta creare e conservare correttamente il fasciolo del cliente: alcuni suggerimenti pratici

Commercialista Telematico | Approfondimenti, Software e EbookNel corso dell’anno 2017 sono entrate in vigore numerose semplificazioni riguardanti gli adempimenti gravanti sui professionisti in materia di antiriciclaggio. Si tratta senza dubbio di una notizia positiva anche se la circostanza ha determinato un aggravio delle sanzioni applicabili nelle ipotesi di violazioni.

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 di “Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006”.

Il decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 24 maggio, ha riscritto integralmente decreto legislativo n. 231/2007 in tema di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, in attuazione della direttiva (UE) 2015/849 (c.d. IV Direttiva Antiriciclaggio).

Il legislatore ha previsto modalità semplificate di conservazione dei dati e dei documenti e nessun specifico obbligo di registrazione. In pratica è sufficiente formare per ogni specifico soggetto il fascicolo conservando a suo interno il documento identificativo ed ogni altro elemento e documento utilizzato al fine di assolvere l’obbligo di adeguata verifica della clientela, per considerare rispettate le previsioni di legge.

In questo modo sarà comunque possibile mettere tempestivamente a disposizione i dati e le informazioni delle autorità competenti, necessarie per assolvere le funzioni di prevenzione del rischio riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La documentazione acquisita in sede di adeguata verifica della clientela deve consentire la ricostruzione dei seguenti elementi:

  • la data di instaurazione del rapporto continuativo: potrebbe ad esempio essere sufficiente una scheda controfirmata dal soggetto destinatario delle prestazioni professionali;

  • i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell’esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;

  • la data, l’importo e la causale dell’operazione;

  • i mezzi di pagamento utilizzati.

La semplificazione riguarda l’abrogazione dell’obbligo di registrazione in apposito registro dei dati relativi alle predette operazioni. Invece nessuna novità è stata prevista per ciò che riguarda il periodo di conservazione. I dati precedentemente acquisiti devono essere conservati per un periodo di dieci anni decorrenti dalla data di cessazione del rapporto professionale.

Il Ministero dell’Economia e delle finanze, le autorità di vigilanza dell’UIF, la DIA, la Guardia di Finanza e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo devono essere posti nelle condizioni di poter accedere completamente e tempestivamente ai dati e alle informazioni oggetto di conservazione.

Il professionista obbligato alla conservazione della documentazione necessaria ai fini dell’adeguata verifica della clientela deve essere in grado di acquisire tempestivamente i documenti, i dati e le informazioni, con indicazione della relativa data. Le nuova disposizioni confermano che si considera tempestiva l’acquisizione conclusa entro trenta giorni dall’instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell’incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall’esecuzione dell’operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Il soggetto obbligato all’osservanza delle disposizioni relative all’antiriciclaggio deve assicurare l’integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi una volta acquisiti. Inoltre deve assicurare la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni, nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Deve essere osservata la normativa sulla privacy e prima del trattamento deve essere rilasciata al cliente la relativa informativa. Il soggetto obbligato può avvalersi per la conservazione dei dati di un autonomo centro di servizi, ma deve essere in grado di accedere direttamente e immediatamente al sistema di conservazione. Rimane però direttamente responsabile degli adempimenti e dei relativi obblighi.

I predetti dati possono essere utilizzati anche ai fini degli accertamenti fiscali, ma non potranno essere acquisiti direttamente dall’Agenzia delle entrate. Gli uffici fiscali dovranno quindi richiederli direttamente agli organi prepositi ai controlli individuati dal D.Lgs n. 231/2007

23 novembre 2017

Nicola Forte