L'obbligo di comunicazione dei soggetti iscritti all’AIRE a carico dei Comuni

ricordiamo che, al fine di contrastare le residenze estere fittizie, i Comuni debbano inviare all’Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, i dati dei richiedenti, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati

Voluntary DisclosureCon riguardo all’introduzione dell’obbligo di comunicazione dei soggetti iscritti all’AIRE a carico dei Comuni, si evidenzia che l’art. 7, c. 3, del D.L. n. 193/2016 ha aggiunto due commi all’art. 83 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, in tema di potenziamento dell’attività di accertamento fiscale da parte degli enti locali, prevedendo che:

  • i Comuni debbano inviare all’Agenzia delle Entrate, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, i dati dei richiedenti, al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi alle attività finanziarie e agli investimenti patrimoniali esteri non dichiarati (art. 83, comma 17-bis, del D.L. n. 112/2008)1;

  • le citate attività dei Comuni e dell’Agenzia delle Entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l’iscrizione nell’Anagrafe degli italiani residenti all’estero a decorrere dal 1° gennaio 2010, tenendo conto, ai fini della formazione delle liste selettive, della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria (art. 83, comma 17-ter, del D.L. n. 112/2008).

Tale disposizione si inserisce in un quadro più ampio che – nel corso del tempo – è stato caratterizzato da specifiche norme volte ad incentivare la partecipazione degli Enti locali alle attività di accertamento.

Infatti, il D.L. 25.06.2008 n. 112, contenente disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione, nell’ambito degli interventi finalizzati ad assicurare l’efficienza dell’Amministrazione Finanziaria, attraverso l’art.83, ha predisposto la pianificazione di un piano straordinario di controlli. Le attività de quibus sono finalizzate ad un incremento delle procedure di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche ai sensi dell’art.38 del D.P.R. nr.600/1973, dando priorità, nella selezione delle posizioni da sottoporre a controllo, a quei contribuenti in relazione ai quali sussistono elementi segnaletici di capacità contributiva pur avendo gli stessi non indicato in dichiarazione alcun debito d’imposta. In questo piano straordinario per l’accertamento sintetico anche attraverso un maggior utilizzo degli indici e coefficienti presuntivi di reddito o di maggior reddito, il Legislatore ha posto particolare attenzione alla collaborazione tra i diversi soggetti istituzionalmente interessati all’attività di controllo, tornando a rimarcare l’importanza della partecipazione dei Comuni all’accertamento, già oggetto di regolamentazione con l’art. 1 del D.L. n. 203/2005 e con il relativo Provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 187461/07 del 03.12.20072.

Il comma 11 dell’articolo 83 del D.L. n. 112/2008, richiamando quanto già disposto dall’art. 1 del D.L. n. 203/2005 e successivamente oggetto di disposizioni di dettaglio attraverso il Provvedimento del Dir.Agenzia delle Entrate del 03.12.2007, già prevedeva che “i Comuni segnalano all’Agenzia delle Entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza”.

Il Legislatore, inoltre, riconfermava il riconoscimento, a favore dei Comuni, di un ruolo di vigilanza sulle residenze estere fittizie e attribuiva maggiore concretezza alle disposizioni de quibus prevedendo che gli enti locali di cui trattasi, entro i 6 mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell’anagrafe degli italiani residenti all’estero, confermano all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate competente per l’ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale; per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell’Agenzia delle entrate.

Anche in questo caso veniva previsto un incentivo all’attività dei Comuni con il riconoscimento di una quota parte delle maggiori somme relative ai tributi statali riscossi a titolo definitivo a seguito della partecipazione all’attività di accertamento secondo le modalità poc’anzi delineate.

A tal proposito, il Legislatore, attraverso il comma 4 dell’articolo 83 del D.L. n. 112/2008, introduceva nell’art. 1 della Legge n. 248/2005 il comma 2-ter contenente ulteriori disposizioni tese a garantire maggiore trasparenza alle procedure di riconoscimento ai Comuni delle somme spettanti in relazione all’attività di collaborazione espletata. Si prevedeva, infatti, che “Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell’Associazione nazionale dei comuni italiani, l’elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.”

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26 maggio 2017

Nicola Monfreda e Serena Aveta

1 Le modalità effettive di comunicazione e i criteri per la creazione delle predette liste sono stati disciplinati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 43999 in data 3 marzo 2017.

2 L’art.1 della disposizione normativa di cui sopra ha previsto che la partecipazione dei Comuni all’accertamento è incentivata, al fine di potenziare l’azione di contrasto al fenomeno evasivo ed in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, tramite il riconoscimento di una quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo a seguito della partecipazione al relativo procedimento amministrativo di accertamento da parte dei Comuni.

L’attuazione di quanto sopra esposto è stato subordinato all’emanazione da parte del Direttore dell’Agenzia delle Entrate di apposito provvedimento, da adottare d’intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali e contenente le modalità tecnico-operative di tale collaborazione istituzionale, proiettata, nelle intenzioni del legislatore, ad assicurare il progressivo sviluppo di ogni utile sinergia per il contrasto all’evasione fiscale, secondo criteri di collaborazione amministrativa. Il dettato normativo di cui sopra, pertanto, ha trovato attuazione con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 03.12.2007, n. 187461/07 che ne ha disciplinato le modalità operative.