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L’art. 1 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”, per sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio coloro che posseggono i seguenti requisiti:
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essere piccole o medie imprese,
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trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Ossia tali somme devo rappresentare almeno il 20% dell’ammontare del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II - 1) dello stato patrimoniale;
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essere parte offesa in un procedimento penale, in corso all’1 gennaio 2016, a carico di una o più imprese debitrici imputate di almeno uno dei seguenti delitti:
1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;
2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;
3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;
4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile;
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essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
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risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione - non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri, relativamente all’ultimo bilancio approvato:
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patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (voce A) Passivo stato patrimoniale) e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5%;
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capacità di rimborso: il flusso di cassa non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI beneficiaria nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.
Per flusso di cassa si intende la somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori.
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un finanziamento di importo non superiore ad euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, avente le seguenti caratteristiche:
Tipologia rata |
Costante posticipata |
Periodicità rata |
Semestrale |
Scadenza rata |
31 maggio e 30 novembre di ogni anno |
Tasso di interesse |
0% |
Periodo di preammortamento |
Massimo 2 anni |
Durata ammortamento |
Tra 3 e 10 anni |
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma https://agevolazionidgiai.invitalia.it - sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.
Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
20 aprile 2017