le regole per accedere al ‘Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti’, creato per sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici
L’art. 1 della Legge di stabilità 2016 (Legge n. 208/2015) ha istituito, ai commi 199-202, il “Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti”, per sostenere, attraverso la concessione di finanziamenti agevolati, imprese in una situazione di potenziale crisi di liquidità a causa dei mancati pagamenti da parte di imprese debitrici.
Soggetti beneficiari
Possono accedere al beneficio coloro che posseggono i seguenti requisiti:
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essere piccole o medie imprese,
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trovarsi in una situazione di potenziale crisi di liquidità per i mancati pagamenti da parte di imprese debitrici. Ossia tali somme devo rappresentare almeno il 20% dell’ammontare del totale dei “Crediti verso clienti” di cui alla lettera C) II – 1) dello stato patrimoniale;
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essere parte offesa in un procedimento penale, in corso all’1 gennaio 2016, a carico di una o più imprese debitrici imputate di almeno uno dei seguenti delitti:
1) estorsione, ai sensi dell’articolo 629 del codice penale;
2) truffa, ai sensi dell’articolo 640 del codice penale;
3) insolvenza fraudolenta, ai sensi dell’articolo 641 del codice penale;
4) false comunicazioni sociali, ai sensi dell’articolo 2621 del codice civile;
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essere regolarmente costituiti e iscritti nel registro delle imprese;
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risultare nel pieno e libero esercizio dei propri diritti (non risultare in stato di scioglimento o liquidazione – non essere sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati o ad accordi di ristrutturazione dei debiti).
Per la concessione del finanziamento agevolato devono risultare rispettati i seguenti parametri, relativamente all’ultimo bilancio approvato:
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patrimonializzazione: il rapporto tra patrimonio netto (voce A) Passivo stato patrimoniale) e totale dell’attivo non può risultare inferiore al 5%;
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capacità di rimborso: il flusso di cassa non può risultare inferiore alla somma degli impegni annuali per capitale derivanti dal finanziamento agevolato richiesto e dagli altri finanziamenti già erogati alla PMI beneficiaria nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti e in essere alla data di presentazione della domanda.
Per flusso di cassa si intende la somma dell’utile dell’esercizio (articolo 2425 codice civile, voce 21), degli ammortamenti materiali e immateriali (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 10.a e 10.b), degli accantonamenti (articolo 2425 codice civile, somma delle voci 12 e 13) e degli eventuali compensi agli amministratori.
Agevolazioni
L’agevolazione consiste in un finanziamento di importo non superiore ad euro 500.000 e non superiore alla somma dei crediti documentati e non pagati vantati dall’impresa beneficiaria nei confronti delle imprese debitrici alla data di presentazione della domanda, avente le seguenti caratteristiche:
Tipologia rata |
Costante posticipata |
Periodicità rata |
Semestrale |
Scadenza rata |
31 maggio e 30 novembre di ogni anno |
Tasso di interesse |
0% |
Periodo di preammortamento |
Massimo 2 anni |
Durata ammortamento |
Tra 3 e 10 anni |
Termini e modalità di presentazione delle istanze
Le domande di accesso alle agevolazioni possono essere presentate telematicamente attraverso la piattaforma https://agevolazionidgiai.invitalia.it – sezione “Accoglienza Istanze DGIAI”.
Le domande potranno essere inviate dalle ore 10:00 del 3 aprile 2017 e fino alla chiusura dello sportello disposta con Decreto del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese.
20 aprile 2017