La trappola della rottamazione: il destino oscuro di chi non riuscirà a pagare

in merito alla rottamazione delle cartelle ci sono tanti aspetti da valutare bene; in questo ampio intervento puntiamo il mouse sulle problematiche inerenti le dilazioni già aperte, l’opzione per la rinuncia alla rottamazione ed altre utili e pratiche segnalazioni…

conimbriga_minotauroL’istanza di adesione alla definizione dei carichi affidati per il pagamento all’agente della riscossione (Equitalia), può costituire una trappola per il debitore, il quale, in caso di mancato pagamento delle somme rideterminate in diminuzione, per applicazione dell’agevolazione, non solo non potrà fruire dei benefici di tale riduzione (e questo appare plausibile), ma tutto il carico oggetto di istanza non potrà più essere rateizzato mediante applicazione dei collaudati strumenti messi a disposizione dall’Equitalia (mi riferisco alla rateazione in 72/120 rate prorogabili di cui all’articolo 19 del DPR 602/73).

L’ultima circolare dell’agenzia delle Entrate, n. 2/E/2017, sembra essere stata l’occasione persa per fornire, in modo organico e completo, i chiarimenti necessari riconducibili alla delicata situazione che si può creare al debitore che avendo presentato l’istanza di definizione poi non riesce ad adempiere correttamente a quanto richiesto dall’Equitalia.

Circostanza non proprio remota se si considera il termine ridotto per effettuare il pagamento di quanto dovuto per effetto dell’istanza di rottamazione.

Tuttavia, la preclusione alla rateazione dei carichi oggetto di istanza di rottamazione, nel caso di non corretto pagamento delle somme dovute, non opera sempre.

Appare quindi opportuno esaminare i vari casi per i quali la presentazione dell’istanza di rottamazione non preclude la rateazione ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/73 in caso di non corretto pagamento delle somme dovute.

SINTESI DELLE NORME IN MATERIA DI ROTTAMAZIONE

1 – L’istanza per la definizione deve essere presentata entro il termine del 31 marzo 2017, fatta salva la probabile proroga al 21 aprile su cui il governo sta lavorando;

2 – A seguito della presentazione dell’istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di definizione; inoltre e con riferimento ai carichi definibili, l’agente della riscossione non può avviare nuove azioni esecutive o cautelari (fermi e ipoteche) fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti e le azioni esecutive in fase avanzata;

3 – A seguito della presentazione dell’istanza sono sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute (luglio 2017), gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere (alla data di presentazione dell’istanza), relativamente alle rate di tali dilazioni aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016 e comunque aventi scadenza successiva alla data di presentazione dell’istanza di definizione se questa è effettuata dopo il 31 dicembre 2016 (si tratta di aspetto non bene chiarito dall’amministrazione ma che si deduce dal co. 5 dell’art. 6 del DL 193/2016);

4 – Entro il 31 maggio (fatta salva la probabile proroga) Equitalia comunica gli importi dovuti per effetto della rottamazione;

5 – Il debitore deve effettuare il pagamento di quanto dovuto in un’unica soluzione entro il mese di luglio o in 5 rate a rate a decorrere dal mese di luglio 2017;

6 – In caso di non corretto pagamento delle somme dovute per effetto dell’istanza di definizione, la rottamazione non si perfeziona e il concessionario, ai sensi del co. 4, prosegue le attività di recupero del debito originario (al netto di quanto versato), debito originario che non può più essere rateizzato ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73, fatte salve le deroghe a tale regola che si esaminano nel presente articolo.

LA TRAPPOLA DELLE ROTTAMAZIONE

Il comma 4 dell’articolo 6 del DL 193/2016 prevede che in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero anche di una rata in caso di dilazione, la definizione non si perfeziona. In tal caso l’agente della riscossione prosegue le attività recupero del debito originario, al netto di quanto eventualmente versato, il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73.

In altri termini, la presentazione dell’istanza di rottamazione è irritrattabile, di tal che se il debitore non paga correttamente e puntualmente quanto dovuto e comunicato da Equitalia decade da tutti i benefici della definizione e il debito originario, al netto di quanto versato, non potrà più essere rateizzato (la trappola da Rottamazione).

Questa è la regola generale di cui occorre tenere conto quando si presenta l’istanza di rottamazione.

A tale regola generale si oppongono tre vie di uscita che possono consentire al contribuente di evitare la preclusione della rateazione dei debiti oggetto di istanza di rottamazione.

LA VIA DI USCITA DELLA DICHIARAZIONE DI RINUNCIA ALLA ROTTAMAZIONE

La prima via di uscita che si propone è stata esposta nella risposta n.2 parte prima del documento di prassi “risposte di Equitalia ai quesiti dei commercialisti dell’Ordine ODCEC di ROMA”, nella quale è stato chiarito che: “dopo la presentazione della dichiarazione di adesione è possibile rinunciare alla definizione agevolata, producendo, inderogabilmente entro il 31 marzo 2017 un’apposita dichiarazione”.

Il termine del 31 marzo 2017 dovrebbe seguire la probabile proroga su cui sta lavorando il governo (21 aprile 2017).

In merito va detto, come fatto notare da più parti, che il debitore formula una richiesta al buio non avendo esatto computo delle somme dovute che saranno comunicate il successivo 31 maggio.

Va da se che il termine del 31 marzo (ovvero del 21 aprile in caso di proroga) per presentare l’istanza di revoca e rinuncia alla dichiarazione di definizione presentata non consentono di superare la criticità di cui sopra.

Va detto, tuttavia, che nel sito di Equitalia è a disposizione una funzione che consente di prendere visione dei calcoli per la determinazione delle somme dovute. Si tratta evidentemente di calcoli simulati e non definitivi.

[blox_button text=”ABBIAMO A DISPOSIZIONE UN FACSIMILE DI RINUNCIA ALLA ROTTAMAZIONE” link=”https://www.commercialistatelematico.com/ecommerce/ipotesi-di-domanda-di-rinuncia-alla-rottamazione.html” target=”_self” button_type=”btn-default” icon=”” size=”btn-md” /]

LA VIA DI USCITA MEDIANTE PREVENTIVA ISTANZA DI RATEAZIONE

La seconda via di uscita è rappresentata dalla esistenza, alla data di presentazione dell’istanza, di un piano di dilazione avente ad oggetto i carichi che si intendono rottamare.

Il comma 8 dell’articolo 6 del DL 193/2016 prevede che la definizione possa interessare anche i carichi oggetto di dilazione concessa dall’Agente della riscossione (ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73).

In merito, nelle FAQ messe a disposizione sul sito dell’Equitalia è chiarito che se prima della dichiarazione di adesione è attivo un piano di dilazione, si conserva la possibilità di riprendere il versamento del detto piano di rateazione se il contribuente non effettua il pagamento della prima rata dovuta per la definizione (rottamazione).

Il combinato disposto del comma 5 e del comma 8, lettera c, dell’articolo 6 del DL 193/2016 prevedono che, per effetto dell’istanza di rottamazione, la rateazione (di legge ex art. 19 del DPR 602/73), in essere alla data della relativa presentazione (dell’istanza di definizione DL 193/2016), è sospesa fino al mese di luglio 2017 e con effetto, in ogni caso, a decorrere dalle rate aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016. Tale rateazione è automaticamente revocata con il pagamento dell’unica rata o della prima rata dovuta per effetto della rottamazione.

Ne deriva che, se il debitore non effettua il pagamento di quanto dovuto a luglio 2017, la rateazione originaria non è revocata e la sospensione viene meno, di tal che il debitore potrà/dovrà riprendere il pagamento della dilazione originaria (sospesa) a decorrere dalle rate decorrenti da luglio 2017.

Se, pertanto, il debitore presenta un’istanza di rottamazione con riferimento ad un carico già oggetto di rateazione può:

– non pagare le rate della dilazione originaria, aventi scadenza successiva alla data di presentazione dell’istanza e in ogni caso aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016;

– rinunciare all’istanza di rottamazione non pagando quanto dovuto a luglio 2017 e in tal caso riprendere la rateazione originaria, sospesa come sopra esposto, a decorrere dalla scadenza avente decorrenza da luglio 2017.

Quanto esposto trova conferma nella circolare n. 2/E/2017 dell’agenzia delle Entrate nella quale è stato precisato che, il comma 8 dell’articolo 6 del dl 193/2016, prevede che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani rateali e che il comma 5 dispone che, a seguito della presentazione della dichiarazione di adesione, i pagamenti relativi alle rate con scadenza successiva al 31 dicembre 2016 sono sospesi fino a luglio 2017.

A tale data, precisa l’Agenzia delle Entrate, si possono verificare due situazioni:

  1. il debitore effettua correttamente il pagamento della prima o unica rata; in tal caso si determina la revoca automatica della dilazione originaria e ancora in essere alla data di presentazione della richiesta di rottamazione (art. 6 c. 8 lett. cDL 193/2016);

  2. il debitore non effettua correttamente il pagamento della prima o unica rata (situazione da ricondurre al caso di omesso pagamento, insufficiente pagamento, tardivo pagamento etc.); in tal caso la definizione non si perfeziona e l’istanza non produrrà, quindi, i relativi effetti benefici;

  3. il debitore tuttavia potrà, a decorrere dalle rate aventi scadenza dal mese di luglio, riprendere i versamenti relativi alla dilazione originaria e in essere alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione.

L’Agenzia fornisce anche un’altra importante precisazione.

Se il debitore effettua il pagamento della prima rata in modo corretto e poi non effettua correttamente il pagamento delle rate successive alla prima, si determinerà la inefficacia della definizione e il debito non potrà più essere oggetto di un nuovo piano di rateazione.

Si precisa che in tal caso il debitore non potrà neanche riprendere il pagamento della dilazione in essere alla data di formulazione dell’istanza di rottamazione. Infatti, come previsto dalla lettera c) del co. 8 dell’art. 6 del D.L. 193/2016, il pagamento della prima rata della rottamazione determina l’automatica revoca della dilazione originaria.

IMPORTANTE

Se l’istanza di rottamazione è formulata con riferimento a carichi in rateazione, il non corretto pagamento della prima o unica rata scadente a luglio 2017, consente di revocare la istanza di rottamazione e di conservare la dilazione originaria riprendendo i pagamenti dal mese di luglio.

La formulazione e l’ottenimento di un’istanza di dilazione prima di presentare la domanda di rateazione può di certo costituire una buona strategia che consente di evitare la definita trappola da rottamazione.

Tuttavia occorre prestare molta attenzione ad un aspetto di criticità, forse poco evidenziato nei documenti di prassi.

Vero è che nel caso di istanza di rottamazione per carichi in rateazione il debitore ha tempo fino a luglio per sciogliere definitivamente la propria riserva e quindi decidere se prendere la via della rottamazione o la via della rinuncia alla stessa e conservare la dilazione originaria.

Ma attenzione. Se si sceglie questa seconda soluzione il debitore dovrà evitare di decadere da tale rateazione. Il co. 5 dell’articolo 6 prevede, testualmente, che il carico oggetto di istanza di rottamazione e non correttamente pagato non può essere più rateizzato. Ne deriva che se il debitore, nel caso esaminato, sceglie di riprendere la rateazione originaria, laddove decada da questa, non potrà più fare richiesta di una nuova rateazione ex art. 19 del DPR 602/73 (anche pagando tutte le rate scadute e non pagate ai sensi dell’art. 19 co. 3 DPR 602/73).

Si tratta di un’ipotesi che meritava un preciso chiarimento e che non è stata affrontata nella circolare 2/E/2017 dell’AE.

ATTENZIONE

Se il debitore rinuncia alla rottamazione per riprendere la rateazione ex lege originaria ed esistente al momento della domanda di rottamazione, si ritiene che qualora decada da tale dilazione non potrà più formulare una nuova richiesta di rateazione ai sensi dell’articolo 19 co. 3 del DPR 602/73 (neanche pagando tutte le rate scadute).

LA VIA DI USCITA EX LEGE

Il comma 4-bis dell’art. 6 del D.L. 193/2016 prevede che, limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (3 dicembre 2016), la preclusione della rateazione non opera se, alla data di presentazione dell’istanza per la rottamazione, non sono trascorsi 60 giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell’avviso di accertamento esecutivo, ovvero dell’avviso di addebito INPS.

In altri termini la norma prevede che, con riferimento ai carichi oggetto di istanza di rottamazione, inclusi in cartelle, atti di accertamento esecutivi o avvisi di addebito inps, notificati da meno di 60 giorni alla data di presentazione della stessa istanza di definizione, laddove il debitore non paghi l’unica rata o anche una sola rata delle somme dovute per effetto della rottamazione, si determinerà il non perfezionamento della definizione e il debitore dovrà pagare l’intero debito originario ma, in tal caso, avrà diritto a richiedere la rateazione di tale debito ai sensi dell’articolo 19 del DPR 602/73.

Tale regola non si applica ai carichi inclusi in piani di dilazione in essere alla data del 3 dicembre 2016 per i quali si applica quanto detto nel precedente paragrafo mentre opera con riferimento ai carichi inclusi in piani di rateazione concessi successivamente alla data del 3 dicembre 2016 (sempre che, ovviamente, l’istanza di rottamazione venga presentata prima del decorso di 60 giorni dalla data della notifica della cartella, dell’atto di accertamento esecutivo o dell’avviso di addebito INPS).

Si possono quindi verificare le seguenti situazioni:

– cartella notificata prima del 3 dicembre 2016 per la quale il debitore ha, a tale data, ottenuto la dilazione da Equitalia; in tal caso, anche se l’istanza di rottamazione è presentata prima dei 60 gironi dalla notifica si applicano le regole di cui al precedente paragrafo;

– cartella per la quale il debitore non ha ottenuto la dilazione alla data del 3 dicembre 2016 o l’ha ottenuta in data successiva al 3 dicembre 2016; in tal caso se il debitore presenta l’istanza di rottamazione nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, nel caso in cui non effettui correttamente i relativi pagamenti (dell’unica rata o di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute) potrà comunque rateizzare il debito (o richiedere nuove rateazioni in caso di decadenza ai sensi del co. 3 dell’art. 19 del DPR 602/73), debito che è dovuto nella misura intera e originaria (al netto di eventuali pagamenti effettuati con riferimento alla rottamazione).

ISTANZA DI ROTTAMAZIONE PER CARICHI OGGETTO DI RATEAZIONE ALLA DATA DEL 24 OTTOBRE 2016

Particolare è la questione che riguarda le istanze di rottamazione di carichi oggetto di dilazione ex lege (art. 19 DPR 602/73) in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Innanzitutto va fatto un preliminare chiarimento.

Le particolari regole di seguito esposte riguardano i carichi che sono oggetto di dilazioni in essere alla data del 24 ottobre 2016 anche se alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione risulta già verificato un presupposto di decadenza con riguardo alla medesima rateazione.

Inoltre, va chiarito, che le regole di seguito esposte non si applicano ai carichi già oggetto di rateazione per la quale risulta verificato, alla data del 24 ottobre 2016, un presupposto di decadenza (Es. mancato pagamento di almeno 5 rate alla data del 24 ottobre 2016).

Il comma 8 dell’articolo 6 del D.Lgs. 193/2016 prevede che sono ammessi alla definizione agevolata anche i debiti oggetto di piani di rateazione in essere alla data di entrate in vigore del decreto, 24 ottobre 2016, alla condizione (assoluta) che risultino adempiuti i versamenti con scadenza fino al 31 dicembre 2016.

Nel documento di prassi dell’Agenzia delle Eentrate non è ufficialmente precisato come debba essere verifica la condizione di accesso con riferimento ai pagamenti da effettuare aventi scadenza fino al 31 dicembre 2016, questione risolta nelle risposte fornite da Equitalia all’ODCEC di Roma.

Nella risposta n. 6 prima parte è precisato che: “rientrano nell’ambito applicativo della definizione agevolata i carichi già interessati da provvedimento di rateizzazione in essere alla data di entrata in vigore del D.L. 193/2016 (24 ottobre 2016), a condizione che, entro il 31 marzo 2017, risulti saldato l’importo delle rate scadenti a tutto il 31 dicembre 2016”.

Occorre fare molta attenzione al significato di tale risposta.

La definizione, infatti, potrà operare per i carichi che alla data del 24 ottobre 2016 erano oggetto di rateazione ma entro il 31 marzo 2017 il debitore deve pagare tutte le rate aventi scadenza entro il 31 dicembre 2016.

Quindi, se il debitore vuole rottamare una cartella in rateazione alla data del 24 ottobre 2016 e per esempio non ha pagato le rate di marzo, aprile e maggio 2016, deve, entro il termine del 31 marzo 2017 pagare le dette rate oltre a tutte quelle aventi scadenza a tutto il 31 dicembre 2016.

La data del 31 marzo 2017 dovrebbe (e il condizionale è d’obbligo) seguire l’annunciata proroga al 21 aprile (nella speranza che il relativo provvedimento sia in tal senso chiaro).

Va precisato che la regola del pagamento di tutte le rate aventi scadenza tra ottobre e dicembre 2016 vale solo e unicamente per le dilazioni concesse e in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Se pertanto si chiede la rottamazione di un carico oggetto di rateazione concessa in data 25 ottobre 2016, la condizione del pagamento di tutte le rate aventi scadenza a tutto il 31 dicembre 2016 non opera.

IMPORTANTE

Per rottamare carichi in rateazione alla data del 24 ottobre 2016 il debitore deve effettuare il pagamento di tutte le rate aventi scadenza entro il termine del 31 dicembre 2016. Tale pagamento dovrà essere effettuato entro il termine ultimo di presentazione della domanda di rottamazione fissata (per ora) al 31 marzo 2017.

CRITICITA’

Caso molto critico è quello per il quale alla data di presentazione della istanza (i.e 31 marzo 2017) il debitore risulti decaduto dalla rateazione che era validamente in essere alla data del 24 ottobre 2016.

Equitalia in merito ha precisato quanto segue:

  • Il carico può essere oggetto di rottamazione,

  • Il debitore deve in ogni caso pagare tutte le rate aventi scadenza a tutto il 31 dicembre 2016.

I vari documenti di prassi non hanno chiarito cosa succede nel caso in cui il debitore non effettui i pagamenti dovuti a tutto il 31 dicembre 2016 e presenti comunque l’istanza di rottamazione.

Si ritiene che tale istanza sia inammissibile e che quindi verrà rigettata.

Quindi e innanzitutto, per tale ipotesi, si ritiene che non si può verificare la trappola da rottamazione, proprio perché è l’istanza ad essere inammissibile (in quanto avente ad oggetto un carico non definibile).

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 6 del DL 193/2016, si ritiene che, anche per tale ipotesi (carichi oggetto di dilazione alla data del 24 ottobre 2016 per i quali non sono stati effettuati i pagamenti a tutto il 31 dicembre 2016) la presentazione dell’istanza determini la sospensione dei pagamenti delle rate aventi scadenza successiva al 31 dicembre 2016 e fino al mese di Luglio 2017.

La norma, infatti, riferisce la sospensione della rateazione ai carichi oggetto della domanda di definizione senza richiedere che i detti carichi siano anche definibili ai sensi dell’articolo 6 del DL 193/2016 (richiesta espressamente prevista per la sospensione delle azioni esecutive e cautelari).

Si ritiene che a seguito del rigetto il debitore possa/debba riprendere il pagamento delle rate della dilazione.

In merito sarebbe stato opportuno un chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Tanto precisato, nel caso in cui il debitore perfezioni tutte le condizioni per la rottamazione dei carichi oggetto di rateazione alla data del 24 ottobre 2016, con la presentazione dell’istanza di rottamazione si verificano tutte le situazioni esaminate con riferimento all’ipotesi di presentazione dell’istanza di rottamazione con riferimento a carichi oggetto di rateazione (sempre che alla data di presentazione dell’istanza di rottamazione la dilazione sia ancora in essere).

ESEMPI E CASI

1 – Istanza di rottamazione per carichi non oggetto di rateazione notificati da oltre 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione:

In caso di non corretto pagamento delle somme dovute per effetto della rottamazione i carichi non sono più rateizzabili;

2 – Istanza di rottamazione per carichi non oggetto di rateazione notificati da NON oltre 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione:

In caso di non corretto pagamento delle somme dovute per effetto della rottamazione i carichi sono rateizzabili ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/73;

3 – Istanza di rottamazione per carichi notificati da oltre 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione, oggetto di rateazione:

  1. Se la dilazione è in essere alla data del 24 ottobre 2016, il debitore deve versare tutte le rate del piano scadenti a tutto il 31 dicembre 2016, entro il termine massimo del 31 marzo 2017 (fatta salva la probabile proroga);

  2. Se la dilazione è concessa successivamente alla data del 24 ottobre 2016 il debitore non è tenuto al pagamento delle rate scadenti fino al 31 dicembre 2016 (fermo rimanendo che al momento di presentazione dell’istanza di rottamazione la dilazione non sia decaduta per mancato pagamento delle relative rate);

  3. In caso di non corretto pagamento dell’unica rata o della prima rata scadente nel mese di luglio 2017, il debitore può/deve riprendere il pagamento del piano di dilazione a decorrere dal mese di luglio; Se decade da tale rateazione si ritiene non possa richiedere una nuova rateazione ai sensi della lettera c) del terzo comma dell’art. 19 del DPR 602/73;

  4. In caso di non corretto pagamento di una delle rate diverse dalla prima si determinerà l’inefficacia della definizione e il debito non potrà più essere oggetto di un nuovo provvedimento di rateazione. Inoltre il debitore non potrà neppure riprendere i versamenti relativi alla precedente dilazione in quanto la stessa è stata automaticamente revocata in conseguenza del pagamento della prima rata.

4 – Istanza di rottamazione per carichi notificati da NON oltre 60 giorni dalla data di presentazione dell’istanza di rottamazione, oggetto di rateazione:

  • Se la dilazione è stata concessa entro la data del 3 dicembre 2016 si applicano le regole di cui al precedente punto 3;

  • Se la dilazione è stata concessa dopo il 3 dicembre 2016 si applica la regola di cui alle lettere b) e c) del precedente punto 3 ed inoltre in caso di non corretto pagamento dell’unica rata o anche di una qualsiasi rata in cui è dilazionato il pagamento delle somme dovute per effetto della rottamazione, il debito originario al netto di quanto eventualmente pagato, può essere nuovamente rateizzato.

21 marzo 2017

Mario Agostinelli