Decreto milleproroghe: le novità in materia di lavoro

il decreto Milleproroghe contiene, tra le tante disposizioni, molte che riguardano la normativa sul lavoro, dalla proroga del libro unico sino alla DIS-COLL…

La_fiumana_(Volpedo)

  1. Premessa.

Il 23 febbraio la Camera dei Deputati ha approvato, a titolo definitivo, senza apportare modifiche rispetto al testo licenziato dal Senato, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini, proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative, il c.d. “Mille Proroghe”.

L’esame parlamentare si è caratterizzato dall’approvazione, in prima lettura, da parte del Senato, del c.d. “Maxi Emendamento” del Governo; quindi l’approvazione, senza apportare modifiche, da parte della Camera dei Deputati, anche i considerazione del residuo tempo a disposizione per la conversione del decreto-legge (scadenza il 28 febbraio).

Nel testo emergono diversi interessanti interventi in materia di “lavoro”, ci si riferisce in particolare alle seguenti disposizioni:

articolo 3, comma 1 – Ulteriore integrazione salariale straordinaria in deroga;

articolo 3, comma 2-bisIntegrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici;

articolo 3, comma 3-bis – Obbligo di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro;

articolo 3, comma 3-terMisure in materia di disabili;

articolo 3, comma 3-quaterProroga in materia di libro unico del lavoro;

articolo 3, comma 3-noviesRegime speciale per lavoratori rimpatriati;

articolo 3, commi 3-sexies-3-octiesRivalutazione delle pensioni e prosecuzione della DIS-COLL;

articolo 4, comma 3 – Proroga dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato;

articolo 9, comma 3 – Proroga in materia di servizi pubblici non di linea.

Esaminiamone il contenuto.

  1. Articolo 3, comma 1 – Ulteriore integrazione salariale straordinaria in deroga.

L’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 prevede la possibilità di concessione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi, alle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.

La disposizione approvata estende, nel limite massimo di spesa di 117 milioni di euro, l’erogazione dell’intervento di integrazione salariale straordinaria all’anno 2017.

  1. Articolo 3, comma 2-bisIntegrazione salariale per i lavoratori dipendenti da partiti e movimenti politici.

La norma, introdotta durante l’esame in Senato, prevede che il trattamento straordinario di integrazione salariale, di cui all’articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 149 del 2013 possa essere ulteriormente concesso, alle medesime condizioni a suo tempo stabilite.

Art. 16 – Estensione ai partiti e ai movimenti politici delle disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e relativi obblighi contributivi nonché in materia di contratti di solidarietà:

1. A decorrere dal 1º gennaio 2014, ai partiti e ai movimenti politici iscritti nel registro nazionale di cui all’articolo 4, comma 2, e alle loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali sono estese, nel limite di spesa di cui al comma 2 del presente articolo, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi, nonché la disciplina in materia di contratti di solidarietà di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863.”.

  1. Articolo 3, comma 3-bis – Obbligo di comunicazione in caso di infortuni sul lavoro.

L’articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede l’obbligo di invio telematico da parte del datore di lavoro all’INAIL ed all’IPSEMA, ovvero per il loro tramite al sistema nazionale informativo, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, dei dati ed informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportano l’assenza del lavoratore; per assenze pari ad almeno un giorno per finalità statistiche, ovvero tre per fini assicurativi (escluso quello dell’evento).

La disposizione, introdotta durante l’esame in Senato, posticipa il termine di decorrenza dell’obbligo di comunicazione: da sei a dodici di mesi dall’adozione del decreto da cui decorre il termine per la trasmissione dei dati e delle informazioni.

Art. 18 – Obblighi del datore di lavoro e del dirigente:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;”.

  1. Articolo 3, comma 3-terMisure in materia di disabili.

La disposizione, introdotta durante l’esame in Senato, proroga al 1° gennaio 2018 la subordinazione nelle assunzioni, di cui all’articolo 3, commi 2 e 3, della legge n. 68 del 1999, a favore dei disabili a carico dei datori di lavoro con un numero di dipendenti da 15 a 35; ovvero siano partiti politici; organizzazioni sindacali ed organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione.

Art. 3 – Assunzioni obbligatorie. Quote di riserva:

1. I datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori appartenenti alle categorie di cui all’articolo 1 nella seguente misura:

a) sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano più di 50 dipendenti;

b) due lavoratori, se occupano da 36 a 50 dipendenti;

c) un lavoratore, se occupano da 15 a 35 dipendenti.

2. Per i datori di lavoro privati che occupano da 15 a 35 dipendenti l’obbligo di cui al comma 1 si applica solo in caso di nuove assunzioni.

3. Per i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione, la quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative e l’obbligo di cui al comma 1 insorge solo in caso di nuova assunzione”.

  1. Articolo 3, comma 3-quaterProroga in materia di libro unico del lavoro.

La disposizione, introdotta durante l’esame in Senato, proroga al 1° gennaio 2018 la tenuta del libro unico del lavoro, in modalità telematica, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, così come previsti dall’articolo 15, comma 1, del decreto legislativo n. 151 del 2015.

Art. 15 – Libro Unico del Lavoro:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabilite le modalità tecniche e organizzative per l’interoperabilità, la tenuta, l’aggiornamento e la conservazione dei dati contenuti nel libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.”.

  1. Articolo 3, comma 3-noviesRegime speciale per lavoratori rimpatriati.

La disposizione, introdotta durante l’esame in Senato, proroga al 30 aprile 2017 il termine per l’esercizio dell’opzione del regime speciale per i lavoratori rimpatriati, di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo n. 147 del 2015, avuto riguardo ai lavoratori dipendenti che non l’hanno già esercitata, secondo le modalità attuative individuate con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Il particolare regime prevede che i redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato, ai sensi dell’articolo 2 del TUIR, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al cinquanta per cento del loro ammontare, al ricorrere delle seguenti condizioni:

  • la non residenza in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il trasferimento ed il permanere per almeno un biennio;

  • l’attività sia prestata prevalentemente nel territorio nazionale e venga svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato;

  • si tratti di ruoli direttivi ovvero con requisiti di elevata qualificazione o specializzazione.

Art. 16 – Regime speciale per lavoratori impatriati:

1. Il reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al settanta per cento del suo ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni:

a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei cinque periodi di imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a permanere in Italia per almeno due anni;

b) l’attività lavorativa viene svolta presso un’impresa residente nel territorio dello Stato in forza di un rapporto di lavoro instaurato con questa o con società che direttamente o indirettamente controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;

c) l’attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

d) i lavoratori rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione come definiti con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.

2. Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le cui categorie vengono individuate tenendo conto delle specifiche esperienze e qualificazioni scientifiche e professionali con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui al comma 3.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e per i quattro periodi successivi. Con decreto del Ministro dell’Economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente articolo anche relativamente alle disposizioni di coordinamento con le altre norme agevolative vigenti in materia, nonché relativamente alle cause di decadenza dal beneficio.

4. Il comma 12-octies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato.

5. All’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 238, le parole: «nati dopo il 1° gennaio 1969» sono abrogate.”.

  1. Articolo 3, commi 3-sexies-3-octiesRivalutazione delle pensioni e prosecuzione della DIS-COLL.

La disposizione, introdotta anch’essa durante l’esame in Senato, modifica l’articolo 1, comma 288 della legge n. 208 del 2015, la legge di Stabilità 2016, prevedendo che le operazioni di conguaglio relative alla rivalutazione delle pensioni per l’anno 2014, determinata in via definitiva con decorrenza dal l° gennaio 2015, venga effettuato in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2017, anziché per l’anno 2016.

Il conguaglio viene effettuato in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2016, fermo restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l’anno 2015.

La norma prevede altresì che, ai fini della prosecuzione della sperimentazione relativa al riconoscimento della prestazione DIS-COLL, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 siano prorogate fino al 30 giugno 2017, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1º gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017.

  1. Articolo 4, comma 3 – (Proroga dei contratti dei ricercatori universitari a tempo determinato.

La disposizione, modificando l’articolo 1, comma 10-octies del decreto-legge n. 201 del 2015, autorizza le università a prorogare, sino al 31 dicembre 2017, con risorse a proprio carico, i contratti di ricercatore a tempo determinato di “tipo b”, in scadenza prima della stessa data, a coloro che non hanno partecipato alle procedure di abilitazione scientifica nazionale.

  1. Articolo 9, comma 3 – Proroga in materia di servizi pubblici non di linea.

Si tratta della tanto discussa norma concernente noti servizi di trasporto in città.

La disposizione, introdotta durante l’esame in Senato, modificando l’articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l’emanazione di un decreto interministeriale volto ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Conseguentemente, la sospensione dell’efficacia delle disposizioni inerenti al Servizio di noleggio con conducente, di cui all’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 5 del 2009, si intenda prorogata fino al 31 dicembre 2017.

Sul punto, stando alla discussione parlamentare in Assemblea, avuto riguardo agli ordini del giorno presentati sul tema, pare che il Governo intenda accelerare la normazione del settore, con la predisposizione dei previsti decreti legislativi.

2 marzo 2017

Fabrizio Stella