Il reddito da prostituzione è tassabile?

regolarmente la stampa rilancia casi di accertamento su redditi da prostituzione; dietro la notizia pruriginosa si nasconde un affascinante quesito tributario: il reddito da prostituzione è tassabile? E’ assimibilabile al reddito da lavoro autonomo? E’ assoggettabile ad IVA?

henri_de_toulouse-lautrec_012La recente sentenza n. 788 del 16 giugno 2016, della CTR per il Veneto (Sez. 31), secondo cui i proventi tratti dalla contribuente dall’attività di prostituzione vanno assoggettati ad Irpef, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, in assenza della prova contraria consistente nella dimostrazione che i proventi desumibili dall’accertamento non debbono essere recuperati a tassazione o perché oggetto di dichiarazione (cosa che nella specie non è avvenuto) o perché non sono fiscalmente rilevanti, in quanto non si riferiscono ad operazioni imponibili, ci consente di esaminare la questione.

La sentenza veneta

I giudici prendono le mosse dal dettato normativo (D.L. n. 223 del 2006, art. 36, c. 34-bis, inserito dalla L. n. 248 del 2006, art. 1, di conversione) secondo il quale “in deroga alla L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 3, la disposizione di cui della L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4, si interpreta nel senso che i proventi illeciti ivi indicati, qualora non siano classificabili nelle categorie di reddito di cui all’art. 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, sono comunque considerati come redditi diversi“.

Con tale disposizione, è stato introdotto nell’ordinamento il principio, di carattere generale, della tassabilità dei redditi per il fatto stesso della loro sussistenza, a prescindere dalla loro provenienza, e, dunque, dalla sussumibilità della relativa fonte in una delle specifiche categorie reddituali di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, essendo normativamente considerati, in via residuale, come redditi diversi, da ascriversi, appunto, alla lettera f del citato articolo 6. “ Ne consegue che il reddito tratto dalla controricorrente dall’esercizio dell’attività di prostituzione – tale natura va riconosciuta a quello derivante “da donativi e regali relativi a rapporti di natura ‘affettuosa’, secondo l’accertamento contenuto nell’impugnata sentenza – va assoggettato all’imposta diretta, dovendo condividersi l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20528/2010. Deve, dunque, affermarsi il principio secondo cui i singoli dati ed elementi risultanti aliunde quali indicatori della percezione di reddito (conti correnti, possesso di beni mobili o immobili etc) vanno ritenuti rilevanti ai fini della ricostruzione del reddito imponibile, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, se il soggetto titolare dei rapporti, acquirente o possessore non fornisca adeguata giustificazione, a prescindere dalla prova preventiva che il contribuente eserciti una determinata attività, e dalla natura lecita o illecita dell’attività stessa”.

A tale stregua, i giudici di appello condividono l’orientamento della Cassazione secondo il quale “l’assoggettabilità ad i.v.a. dell’attività di prostituzione, quando sia autonomamente svolta dal prestatore, con carattere di abitualità: seppur contraria al buon costume, in quanto avvertita dalla generalità delle persone come trasgressiva di condivise norme etiche che rifiutano il commercio per denaro del proprio corpo, l’attività predetta non costituisce reato, e consiste, appunto, in una prestazione di servizio verso corrispettivo, inquadrabile nell’ampia previsione contenuta nel secondo periodo del citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 3, comma 1”.

La qualificazione della prostituzione in termini di “prestazione di servizi retribuita” risulta, peraltro, già, affermata dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee nella sentenza n. 268 del 20.11.2001, in causa C-268/99, in cui la Corte ha affermato che “la prostituzione costituisce una prestazione di servizi retribuita“, che rientra nella nozione di “attività economiche“, demandando al giudice nazionale di “accertare in ciascun caso, alla luce degli elementi di prova che gli sono forniti, se sussistono le condizioni che consentono di ritenere che la prostituzione sia svolta come lavoro autonomo, ossia: senza alcun vincolo di subordinazione per quanto riguarda la scelta di tale attività, le condizioni di lavoro e retributive, sotto la propria responsabilità, e a fronte di una retribuzione che gli sia pagata integralmente e direttamente” (cfr. Cass. 10578 del 2011). Ne consegue la tassabilità ai fini Irpef.

Nel caso in esame, negli avvisi di accertamento sintetici sono stati individuati tutti gli elementi e le ulteriori circostanze certe che esprimono una capacità di spesa incompatibile con il reddito dichiarato, anzi, con l’assenza di un reddito dichiarato, indicando i beni sulla base dei quali ha proceduto all’accertamento sintetico ed altresì le modalità con le quali esso ha operato (possesso di 4 autoveicoli, proprietà di tre immobili destinati ad abitazione, estinzione di un mutuo ipotecario per euro 120.00 circa dopo quattro anni dalla stipula e 11 anni prima della scadenza…).

A fronte della disponibilità di beni e degli incrementi patrimoniali riscontrati, data l’omissione della presentazione della dichiarazione dei redditi per l’anno considerato, cosi come del resto per tutti gli anni compresi tra il 2000 e il 2009, l’ufficio ha determinato il reddito complessivo netto da attribuire alla contribuente nella somma di euro 82.649,92 per il 2004, di euro 96.684,42 per il 2005 e di euro 108.493,80 per il 2006.

Il Collegio ritiene pienamente integrati nella specie i principi più volte affermati dalla Corte di cassazione secondo i quali: “In tema di accertamento delle imposte sui redditi, il metodo disciplinato dall’art. 38, quarto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 – come via via modificato – consente, a fronte di circostanze ed elementi certi, che evidenzino un reddito complessivo superiore a quello dichiarato o ricostruibile su base analitica, la determinazione del maggior imponibile in modo sintetico, in relazione al contenuto induttivo di tali circostanze ed elementi. Pertanto, la norma esige dati certi con riguardo alla esistenza del maggiore reddito imponibile e, in presenza di dati siffatti, richiede la individuazione dell’entità del reddito stesso con parametri indiziari, in via di deduzione logica dal fatto noto del fatto taciuto dal dichiarante, secondo i comuni canoni di regolarità causale. Ne consegue che, in presenza di dati certi ed incontestati, non è consentito pretendere una motivazione specifica dei criteri in concreto adottati per pervenire alle poste di reddito fissate in via sintetica nel cosiddetto redditometro, in quanto esse, proprio per fondarsi su parametri fissati in via generale, si sottraggono all’obbligo di motivazione, secondo il principio stabilito dall’art. 3, secondo comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Cass. n. 327/2006 e n. 14665 del 2006).

Breve nota

Già con la sentenza n. 131 dell’11 giugno 2009 (ud. del 9 giugno 2009) della CTR di Reggio nell’Emilia, Sez. I, i giudici avevano avuto modo di occuparsi di un aspetto particolare dell’accertamento sintetico: la tassazione dei proventi da meretricio.

Nel caso specifico, i giudici avevano ritenuto che “la Ricorrente svolgesse per professione abituale, ancorché non esclusiva, un attività di lavoro autonomo consistente nell’intrattenere dietro corrispettivo rapporti sessuali con uomini, cioè svolgesse un’attività di meretricio; invero come ci insegna la dottrina il lavoro autonomo risulta caratterizzato dai seguenti elementi:

1) la prevalenza del lavoro personale del prestatore d’opera;

2) l’assenza del vincolo della subordinazione;

3) la libera pattuizione del compenso;

4) l’assunzione a carico del lavoratore degli oneri relativi all’esecuzione della prestazione e del rischio inerente all’esecuzione medesima;

tutti elementi che sono rinvenibili nell’attività svolta dalla Ricorrente; và pertanto affermato che le entrate finanziarie di cui sopra erano originate dalla categoria del reddito di lavoro autonomo”.

Successivamente, con la sentenza n. 109 del 3 maggio 2010 (ud. del 25 marzo 2010) la CTR di Roma, Sez. X, ha anch’essa affrontato la questione “prostituzione”, affermando che è compito del contribuente dimostrare che gli incrementi patrimoniali derivano da redditi esonerati da imposizione ovvero da proventi già sottoposti a tassazione.

Sul punto è intervenuta pure la Corte di Cassazione, peraltro richiamata nella sentenza che si annota, con la sentenza n. 20528 dell’1 ottobre 2010 (ud. del 2 marzo 2010). La pronuncia della Suprema Corte parte dall’assunto che appare assai poco credibile che l’attività della contribuente consistesse esclusivamente ne servire ai tavoli i clienti dei vari locali dove assume di avere svolto tale servizio. “E ciò in quanto risulterebbe che tale funzione la stessa avrebbe svolto in diversi locali nello stesso giorno. Orbene è di tutta evidenza che tale funzione può essere svolta esclusivamente in un locale, specie se, come nel caso di specie, tali locali restano aperti sino alle prime luci del giorno dopo, e si basano oltre che nel servizio ai tavoli anche con spettacoli ed esibizioni canore”.

Quanto poi all’esercizio dell’attività di prostituta, tale qualificata in concreto l’attività della contribuente, che ha coltivato nel tempo numerose relazioni tutte lautamente pagate, per i Giudici della Corte “non vi è dubbio alcuno che anche tali proventi debbano essere sottoposti a tassazione, dal momento che pur essendo una attività discutibile sul piano morale, non può essere certamente ritenuta illecita”. Inoltre, la Corte ritiene ormai superata la risposta all’interrogazione parlamentare del 31.07.1990 del Ministero delle Finanze secondo cui i proventi della prostituzione non sarebbero tassabili, e in ogni caso tale affermazione non vincola in alcun modo i giudici tributari.

29 ottobre 2016

Gianfranco Antico