La valutazione delle aziende alla luce dei nuovi Principi Italiani di Valutazione

a partire dall’1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i Principi Italiani di Valutazione 2015 (PIV): iniziamo ad analizzare le novità che investono la pratica della valutazione d’azienda dopo le novità introdotte

A partire dall’1 gennaio 2016 sono entrati in vigore i nuovi Principi Italiani di Valutazione 2015 (PIV) emessi dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV1).

Gli scopi del corposo lavoro, composto da quasi 400 pagine, sono così sintetizzabili:

  • servire il pubblico interesse nel campo delle valutazioni, accrescendo la fiducia nei confronti dell’attività di valutazione;

  • rafforzare la qualità delle valutazioni;

  • favorire la conoscenza e la comprensione degli standard di riferimento;

  • ridurre le diversità che si riscontrano nella pratica professionale, e i margini di discrezionalità nei giudizi di valutazione formulati dagli esperti.

Il documento, quindi, si rivolge a tutti gli stakeholders, siano essi esperti di valutazione, utilizzatori e destinatari delle stime, autorità di vigilanza, lo stesso legislatore, ecc.

Per il momento, l’adesione ai PIV avverrà su base volontaria e dovrà essere dichiarata nella relazione di valutazione. Tuttavia, si ritiene che l’adesione sia fortemente raccomandabile soprattutto, e non solo, per alcuni incarichi, quali le valutazioni legali, CTU, ecc.

I principi, infatti, richiedono che la valutazione sia l’espressione di un giudizio da parte dell’esperto, fondato su precisi requisiti:

  • razionalità: la stima deve seguire uno schema logico rigoroso e convincente;

  • verificabilità: il processo valutativo deve essere ricostruibile ed avere alla base ipotesi ragionevoli, fonti attendibili e autorevoli;

  • coerenza: corrispondenza fra informazione, obiettivi della valutazione e risultati conseguiti;

  • affidabilità: obiettività dei dati; la discrezionalità valutativa dell’esperto deve essere circoscritta il più possibile;

I nuovi principi, che in sintonia con gli IVS2 saranno oggetto di revisione periodica ogni due anni, riguardano l’intera attività dell’esperto, dall’assunzione dell’incarico, allo svolgimento dell’attività estimatoria, alla redazione della relazione finale, sino alla conservazione delle carte di lavoro.

Per la ns attività professionale sono particolarmente importanti le novità previste dai PIV in tema di valutazione di aziende, rami aziendali e quote di partecipazioni.

Cominciamo la loro disamina, partendo proprio dal primo aspetto: il conferimento dell’incarico. Le prescrizioni previste dai PIV in tal senso, sono in buona parte finalizzate a garantire l’indipendenza dell’esperto.

Innanzitutto è richiesto che il mandato venga rilasciato in forma scritta, in data antecedente all’inizio dell’incarico (PIV II.2.1).

Il mandato deve specificare con chiarezza:

– chi sono i destinatari diretti ed indiretti della valutazione (PIV II.2.3);

– l’oggetto della valutazione;

– le finalità della stima (PIV II.2.4);

– la configurazione di valore che verrà adottata;

– la natura del giudizio che l’esperto è chiamato a formulare (valutazione, parere valutativo, ecc.);

– la data di riferimento della valutazione;

– le modalità con le quali le informazioni per la valutazione saranno acquisite e trattate (PIV II.2.10), nonché eventuali limiti e speciali difficoltà, ad esempio riguardanti la completezza della base informativa: in particolare, non possono essere accettati incarichi i cui limiti siano in contrasto con la natura del giudizio richiesto e/o la configurazione di valore da determinare (II.2.11);

– le modalità di circolazione della valutazione e a chi andrà consegnata (PIV II.2.12, che però non incoraggia tali limitazioni).

Particolare attenzione viene prestata anche all’entità e alla modalità di determinazione del compenso: viene precisato, che compensi legati al risultato della valutazione possono influire negativamente sulla credibilità del risultato (PIV II.2.13). Inoltre, viene suggerito di pattuire pagamenti legati alle fasi di avanzamento, in modo da evitare rischi che condizionino comunque il rilascio del giudizio da parte dell’esperto (PIV II.3.2). Se il consulente opera in qualità di esperto indipendente (e non, quindi, quale consulente di parte), il compenso non può essere calcolato come percentuale sul risultato della valutazione, o condizionato al raggiungimento di specifici valori o conseguenze della valutazione (ottenimento finanziamenti, ecc.).

Viene precisato, inoltre, che il tempo assegnato all’esperto per lo svolgimento dell’attività non può essere eccessivamente breve, in quanto rischia di compromettere la credibilità del lavoro (PIV II.2.14).

Infine, è bene sottolineare l’importanza che i PIV attribuiscono ai requisiti soggettivi dell’esperto. Nella stessa lettera d’incarico deve risultare la competenza tecnica dell’esperto, l’esperienza professionale, e la coerenza di tale competenza con le finalità ed oggetto della valutazione (PIV II.2.5). E’ inoltre richiesta l’adesione al codice etico IVSC3.

L’esperto può avvalersi di altri specialisti ausiliari, specificando qualificazioni e ragioni, ma dovrà comunque esprimersi sulla credibilità e affidabilità della base informativa utilizzata dallo specialista, e sull’affidabilità dei risultati dallo stesso ottenuti.

Decisamente rilevante è l’impatto dei PIV in merito alla struttura ed ai contenuti della Relazione di valutazione, come vedremo in prossimi contributi. Ci si limita in questa sede a segnalare che, per facilitare l’attività dei professionisti, sul mercato sono già disponibili modelli di relazione conformi ai PIV e software che sviluppano le metodiche previste dai nuovi principi.

Commercialista Telematico propone 2 ottimi aggiornamenti sulla valutazione d’azienda:

Software professionale di Valutazione aziendale con metodiche conformi ai PIV

29 febbraio 2016

Alessandro Scaranello

1 L ‘OIV (Organismo Italiano di Valutazione) è una fondazione costituita da 6 Enti fondatori: CNDCEC, AIAF, ANDAF, ASSIREVI, Borsa Italiana, Università Bocconi.

2 International Valuation Standards, standard setter internazionale nel campo delle valutazioni.

3 Code of Ethical Principles of Professional Valuer dell’IVSC.