La cessione di un’azienda di cui fanno parte bene immobili strumentali, la cui Iva è stata detratta al momento dell’acquisto, non fa sorgere l’obbligo di applicare la rettifica della detrazione prevista dall’art. 19–bis 2 del D.P.R. n. 633/1972. La soluzione al problema può essere rinvenuta dal combinato disposto dell’art. 19, cc. 2 e 3 del D.P.R. n. 633/1972.
Il comma 2 vieta l’esercizio del diritto alla detrazione dell’imposta “relativa all’acquisto o all’importazione di beni e servizi afferenti operazioni esenti o comunque non soggette all’imposta, salvo il disposto dell’art. 19 – bis2”.
La disposizione concorre alla concreta attuazione del principio di neutralità dell’Iva. Il legislatore, nazi