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QUESITO
La trasformazione di un contratto a progetto (noto come co.co.pro.) in contratto di lavoro a tempo indeterminato dà diritto agli esoneri contributivi di cui si parla, ovvero 100% in caso di trasformazione entro il 31.12.2105?
RISPOSTA
La trasformazione del contratto a progetto in contratto di lavoro a tempo indeterminato se effettuato entro il 31.12.2015 dava diritto allo sgravio triennale per 36 mesi previsto dalla L. 190/2014 art. 1 comma 118 ("bonus 36 mesi"), così come anche confermato dalla circolare INPS n. 178 del 3/11/2015.
Il bonus che è stato riproposto anche per l'anno 2016 dalla Legge di Stabilità n. 208 del 28/12/2015, pur con delle limitazioni:
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la durata dello sgravio è di 24 mesi;
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lo sgravio è pari al 40% dei contributi a carico del datore di lavoro fino ad un massimo annuale di € 3.250,00;
per il resto la normativa è inalterata rispetto alla L. 190/2014.
Il vantaggio di attuare la trasformazione del co.co.pro. nel 2016 è invece dettata dal D.Lgs. 81/2015, che consente la possibilità (non era possibile in ambito di trasformazione nel 2015) di "stabilizzare" il rapporto di lavoro.
Cosa significa? Vuol dire che l'assunzione a tempo indeterminato dell'ex co.co.pro. comporta l'estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all'erronea qualificazione del rapporto di lavoro. Una sorta di condono tombale su eventuali problemi insiti nell'accordo di lavoro. Ciò a condizione che venga sottoscritto dal datore e dal collaboratore ora dipendente, un atto di conciliazione in una delle sedi competenti (es. D.T.L.) e che nei dodici mesi successivi all'assunzione, il datore di lavoro non receda dal rapporto di lavoro instaurato, salvo che per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.
9 gennaio 2016
Maurizio Falcioni