l’approvazione della delega fiscale porta un tentativo di razionalizzazione delle diverse norme che regolano l’applicazione degli interessi applicati in fase di riscossione coattiva ai contribuenti
Il Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 159, pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015, meglio conosciuto come la “Riforma della riscossione”, prevede all’art. 13, la razionalizzazione degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo; è introdotta una complessiva revisione della misura dei tassi degli interessi.
Il tasso di interesse viene determinato preferibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5% e il 4,5%, determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Prima dell’emanazione del suddetto decreto si applicavano le disposizioni di cui alle norme primarie e secondarie vigenti per gli interessi di mora e si applicava il tasso individuato annualmente con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate. Si disponeva infine che la misura del tasso di interesse poteva essere rideterminata annualmente con decreto Ministro dell’economia e delle finanze.
La cartella di pagamento
Si ricorda brevemente che nella cartella di pagamento (ora nell’accertamento esecutivo) viene indicato l’importo totale da saldare e gli enti che ne hanno fatto richiesta tramite l’agente della riscossione. Poi è indicato il dettaglio dei singoli tributi non pagati, gli interessi, le sanzioni, l’aggio e le altre spese.
Se il pagamento avviene oltre termini di scadenza indicati nella cartella/avviso, all’importo si aggiungeranno:
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ulteriori interessi di mora e sanzioni, previsti dalla legge e versati interamente agli enti creditori;
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un aggio interamente a carico del contribuente e pari all’8 per cento dell’importo dovuto (per i ruoli emessi fino al 31 dicembre 2012, l’aggio è pari al 9 per cento);
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eventuali spese per le azioni cautelari/esecutive (ipoteche, fermi, pignoramenti).
Gli interessi di mora sono oneri aggiuntivi, previsti dalla legge, che si applicano alle somme da pagare in caso di scadenza dei termini previsti. Quindi, gli interessi di mora decorsi inutilmente 60 giorni dalla notifica della cartella/avviso, si applicano giornalmente sulle somme richieste, a partire dalla data della notifica e fino alla data del pagamento.
L’agente della riscossione riversa interamente gli interessi di mora all’ente creditore. A partire dai ruoli consegnati dal 13 luglio 2011, gli interessi di mora non sono più calcolati sulle sanzioni pecuniarie tributarie e sugli altri interessi.
Le nuove disposizioni
E’ disposto, con il comma 1, dell’articolo in commento, che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dall’articolo 13, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, è determinato possibilmente in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell’intervallo tra lo 0,5 per cento e il 4,5 per cento, determinata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il richiamato articolo 13, del D.L. 557/1993, aveva, infatti, fissato univocamente la misura degli interessi per la riscossione o per il rimborso di imposte per le seguenti ipotesi:
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mancato o ritardato versamento diretto (articolo 9, del D.P.R. n. 602 del 1973);
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ritardata iscrizione a ruolo (articolo 21, del D.P.R. n. 602 del 1973);
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dilazione del pagamento (articolo 22, del D.P.R. n. 602 del 1973);
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sospensione amministrativa della riscossione (articolo 39, del D.P.R. n. 602 del 1973);
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ritardato rimborso di imposte pagate (articolo 44, del D.P.R. n. 602 del 1973).
Inoltre, il comma 2, dell’articolo 13 aveva chiarito le misure dovute per la riscossione delle imposte indirette e in materia di imposta sul valore aggiunto.
Ai sensi del comma 2, dell’articolo in commento, si affida a un decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto legislativo, la misura e la decorrenza dell’applicazione del predetto tasso di interesse in misura unica.
E’ chiarito che fino all’emanazione del decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alle singole leggi d’imposta e il decreto ministeriale del 21 maggio 2009. Il predetto decreto ha razionalizzato degli interessi per la riscossione ed il rimborso dei tributi, ai sensi dell’articolo 1, comma 150, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008).
La richiamata legge ha affidato a un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze la determinazione delle misure, anche differenziate, degli interessi per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse fissato ai sensi dell’art. 1284 c.c. (saggio di interesse legale), salva la determinazione degli interessi di mora (ai sensi dell’art. 30 DPR 29 settembre 1973, n. 602).
L’articolo 1, del D.M. 21 maggio 2009, reca la misura degli interessi per ritardato rimborso delle imposte. In particolare, quelli dovuti per ritardato rimborso di imposte pagate e per rimborsi eseguiti mediante procedura automatizzata sono dovuti nella misura del 2% annuo e dell’1% semestrale, a decorrere dall’1 gennaio 2010.
In materia di imposta sul valore aggiunto gli interessi sono dovuti nella misura del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° gennaio 2010. In tema di rimborsi dell’imposta di successione gli interessi sono dovuti nella misura dell’1%, per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1 gennaio 2010. Per quanto riguarda le somme non dovute per tasse e imposte indirette sugli affari gli interessi sono dovuti nella misura dell’1% per ogni semestre compiuto, a decorrere dall’1 gennaio 2010.
L’articolo 2 fissa la misura degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo che, dall’1 ottobre 2009, sono dovuti nella misura del 4%, per i ruoli resi esecutivi dalla medesima data.
L’articolo 3 stabilisce che gli interessi per dilazione del pagamento di somme iscritte a ruolo (ai sensi dell’articolo 19, del D.P.R. n. 602 del 1973) sono dovuti nella misura del 4,5% annuo, per le dilazioni concesse a decorrere dall’1 ottobre 2009.
Gli interessi per la sospensione amministrativa (articolo 4) della riscossione, sono dovuti nella misura del 4,5% annuo, a decorrere dall’1 ottobre 2009.
Gli interessi per i pagamenti rateali (articolo 5) di somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’INPS sono dovuti nella misura del 4% annuo a decorrere dai pagamenti delle imposte dovute, in relazione alle dichiarazioni fiscali presentate dall’1 luglio 2009.
Dall’1 gennaio 2010, sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo per i pagamenti rateali previsti dall’art. 3-bis, c. 3, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 (rate successive alla prima nel caso di dilazione di somme liquidate a seguito di controlli formali o automatici).
Sugli importi dilazionati di imposte di donazione e successione sono dovuti, per le dilazioni concesse dall’1 gennaio 2010, gli interessi annui a scalare nella misura del 3%.
Infine, l’articolo 6 disciplina gli interessi per ritardato pagamento.
A decorrere dalle dichiarazioni presentate per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2007, gli interessi concernenti le somme dovute a seguito di controlli automatici e formali, versate entro i termini previsti dalle relative norme, sono dovuti nella misura del 3,5% annuo.
Dall’1 gennaio 2010 sono stabiliti al tasso del 3,5% annuo gli interessi relativi alle somme dovute a seguito di:
a) rinuncia all’impugnazione dell’accertamento versate entro i termini di legge;
b) pagamento dell’imposta di registro, di donazione, ipotecaria e catastale entro i termini di legge;
c) pagamento delle tasse sulle concessioni governative, e delle tasse automobilistiche la cui gestione è di competenza dello Stato, entro i termini previsti dagli avvisi di accertamento;
d) accertamento con adesione versate nei termini stabiliti dalla relativa disciplina;
e) conciliazione giudiziale, sempre se versate nei termini di legge.
Inoltre, dall’1 gennaio 2010 sono stabiliti nella misura del 2,5% per ogni semestre compiuto gli interessi relativi alle somme dovute per le imposte sulle successioni e per le imposte ipotecarie e catastali, versate entro sessanta giorni da quello in cui è stato notificato l’avviso di liquidazione.
Il comma 4, dell’articolo 13, del D.Lgs. 159/2015 consente di rideterminare annualmente la misura generale del tasso di interesse con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze.
Il comma 5, apporta modifiche alla disciplina degli interessi di mora, di cui all’articolo 30, D.P.R. n. 602 del 1973, al fine di ripristinare la previsione secondo cui che gli interessi di mora si producono anche con riferimento alle sanzioni pecuniarie tributarie e agli interessi, che ne vengono esclusi dalla normativa vigente; tale disposizione entra in vigore con l’entrata in vigore del decreto ministeriale che fissa la misura possibilmente univoca del tasso di interesse.
3 novembre 2015
Federico Gavioli