Il nuovo ravvedimento operoso

il Legislatore è intervenuto negli ultimi tempi a più riprese sul ravvedimento operoso (anche gli schemi dei decreti legislativi approvati recentemente dal Governo intervengono sul tema); in ogni caso un nuovo principio risulta affermato rispetto al passato: gli accessi, le ispezioni e le verifiche non impediscono più, come in passato il ricorso al ravvedimento operoso

 

Il legislatore è intervenuto negli ultimi tempi a più riprese sul ravvedimento operoso e anche gli schemi dei decreti legislativi approvati recentemente dal Governo intervengono sul tema. In ogni caso un nuovo principio risulta affermato rispetto al passato: gli accessi, le ispezioni e le verifiche non impediscono più, come in passato il ricorso al ravvedimento operoso.

Il contribuente può subire una verifica presso il luogo di esercizio dell’attività da parte dell’Agenzia delle entrate o da parte della Guardia di finanza. Tuttavia, l’apertura dell’ispezione, ma anche la redazione del PVC di chiusura delle operazioni di verifica non sono sufficienti ad ostacolare il ravvedimento operoso.

Secondo il nuovo testo dell’art. 13 del D.Lgs n. 472/1997 l’unico elemento che impedisce il ricorso al ravvedimento operoso è il ricevimento di un avviso di accertamento o di una comunicazione di irregolarità a seguito delle attività di controllo disciplinate dagli articoli 36 – bis e 36 – ter del D.P.R. n. 600/1973, oppure dall’art. 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972.

 

Il punto è stato oggetto di chiarimento in occasione del Telefisco 2015 le cui risposte sono state raccolte nella Circolare dell’Agenzia delle entrate n. 6/2015. Secondo l’orientamento del Fisco, in caso di avvenuta comunicazione degli esiti dei controlli automatizzati della dichiarazione annuale, il contribuente non può più regolarizzare le violazioni risultanti da tali controlli.

Ad esempio se viene rilevato da un preavviso di irregolarità l’omesso versamento dell’Irpef con l’irrogazione della sanzione nella misura del 30 per cento, il contribuente non può più regolarizzare la violazione commessa. L’unica possibilità consiste nell’effettuare il pagamento delle somme dovute entro i trenta giorni successivi alla notifica dell’atto in modo da beneficiare della riduzione della sanzione nella misura del 10 per cento.

Tuttavia, con riferimento all’esempio prospettato sarà possibile regolarizzare le violazioni non ancora constatate dal predetto preavviso di irregolarità. Ad esempio se il contribuente ha considerato in detrazione una quota di interessi passivi eccedente l’importo massimo di 4.000 euro potrà regolarizzare questa violazione con il ravvedimento operoso. Il preavviso di irregolarità avrà constatato l’omissione del versamento e non la maggiore detrazione degli interessi passivi. Per tale ragione non è preclusa la soluzione del ravvedimento.

 

Un principio analogo sembrava applicabile anche in materia di accertamento, ma prima della Circolare n. 23/E del 9 giugno scorso, l’Agenzia delle entrate non aveva mai affermato la medesima soluzione. Ora, invece, il documento di prassi ha fugato ogni dubbio residuo. Secondo i chiarimenti forniti dalle entrate il ravvedimento operoso è impedito dalla “circostanza che al contribuente sia stato notificato formalmente, con riferimento a tale violazione, un atto di liquidazione o di accertamento”. Conseguentemente si deve desumere che le altre violazioni, non ancora oggetto di accertamento, possono essere “sanate”. In buona sostanza la notifica di un qualsiasi avviso di accertamento non impedisce tout court la regolarizzazione di ogni violazione, ma solo quelle risultanti dall’atto di rettifica.

Ad esempio se l’Agenzia delle entrate notifica al contribuente un avviso di accertamento parziale, avente ad oggetto la rettifica del reddito da fabbricati di cui al quadro RB del Modello Unico, la circostanza non sarà in grado di impedire la regolarizzazione dell’infedeltà della dichiarazione dovuta alla mancata indicazione nel quadro RG (reddito di impresa in contabilità semplificata) di un ricavo tassabile. Diversamente, ove l’Agenzia delle entrate avesse privilegiato un’interpretazione restrittiva, la mera notifica dell’avviso di accertamento avente ad oggetto il reddito di fabbricati, avrebbe impedito la regolarizzazione del reddito d’impresa.

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9 luglio 2015

Nicola Forte