Cessione di quote SRL tramite commercialista: l’atto è titolo esecutivo in grado di legittimare il creditore a utilizzare i mezzi e le forme dell’esecuzione forzata?

la possibilità di operare come intermediario abilitato nella cessione di quote di srl è un’opportunità o un problema amministrativo per il commercialista che opera come intermediario abilitato presso la Camera di Commercio? (a cura Michela Pettinà)

Il comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ha modificato l’art. 2470, c. 2, C.C., permettendo anche ai commercialisti, in quanto intermediari abilitati, di depositare presso il Registro delle Imprese gli atti di trasferimento di quote di S.r.l..

Una piccola rivoluzione?

Sì, se vista dal lato dei notai, che si sono visti togliere il monopolio su questa tipologia di negozi giuridici. E no, se consideriamo che i commercialisti già preparano una buona parte delle bozze di questi atti, e il loro ulteriore impegno, con l’applicazione dell’art. 36 del suddetto Decreto, si riduce all’invio telematico della pratica.

Ma perché ampliare agli intermediari abilitati la possibilità di sottoscrivere e depositare gli atti di trasferimento di quote di società a responsabilità limitata? L’intento del legislatore, ben espresso titolando il decreto “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, è proprio quello di semplificare, di incentivare lo sviluppo economico, di incrementare la competitività delle imprese italiane. E quindi un intento positivo, nell’ottica di una fluidità dei rapporti, di una facilitazione dell’attività degli operatori economici.

Peccato che, nel mare magnum delle leggi italiane, quando si cerca di tagliare, limare, accorciare, si finisca poi per ritrovarsi tra le mani una coperta troppo corta. E così, nell’ottica della semplificazione, il vantaggio che si ricava subito, in termini di tempi e di costi, rischia poi di essere ingoiato da inaspettate complicazioni.

 

L’art. 474 C.P.C. riguarda i “titoli esecutivi”, ossia quella categoria di atti che permettono a un creditore di agire con i tempi (brevi) e i costi (contenuti) di un’esecuzione forzata per ottenere dal proprio debitore l’adempimento dell’obbligazione corrispettiva. L’articolo in oggetto, dopo aver indicato che il credito indicato nel titolo deve essere certo, liquido ed esigibile, elenca in maniera esaustiva quali atti sono titoli esecutivi. Prima del D.L 112/2008, non vi era alcun dubbio che l’atto di trasferimento di quote di S.r.l. (in quanto scrittura privata autentica, ex art. 2470 C.C.), fosse immediato titolo esecutivo, “semplificando la vita” al cedente che non avesse incassato, in tutto o in parte, dal cessionario il suo corrispettivo per la vendita della partecipazione societaria.

Ma ora? Si può dire che l’atto di cessione di quote di S.r.l. sottoscritto e depositato tramite intermediario abilitato è un titolo esecutivo?

La risposta più ovvia sarebbe quella di verificare se la firma dell’intermediario abilitato, oltre a essere autentica ex art. 24 del D.Lgs 82/2005, è anche autenticata, ai sensi dell’art. 25 dello stesso decreto. Ma, a partire dal 2008, ossia dal D.L. 112/2008, si era scatenata, tra notai, giuristi ed esperti vari, una animata querelle, volta a sondare gli oscuri sottintesi dell’art. 36. E poiché alcune interpretazioni parevano spingere sulla tesi che l’atto di trasferimento dovesse restare in mano ai notai, lasciando agli intermediari abilitati solo la “bassa manovalanza” dell’invio telematico (e in ciò snaturando l’intendo di snellimento procedurale), il legislatore si è espresso nuovamente in materia, con l’art. 8 della L. 183/2001, che testualmente recita “Il comma 1-bis dell’articolo 36 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, deve intendersi nel senso che l’atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell’articolo 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all’articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.

 

Eccola qui, la coperta corta! Se la firma dell’intermediario abilitato è solo autentica, l’atto che ne deriva non è, almeno formalmente, una scrittura privata autenticata. Ma l’intento del legislatore era solo semplificare, non precludere al cedente una via più semplice e immediata (già prevista per legge) per il riconoscimento di un suo eventuale credito. Proprio in un momento di incertezza economica quale l’attuale, chi vanta un credito, piccolo o grande che sia, deve poter disporre di tutti i mezzi (ripeto, già previsti normativamente) per vederlo soddisfatto.

Proprio in relazione alla ratio contenuta nell’art. 36, c. 1-bis, del D.L. 112/2008 e nel successivo art. 8 della L. 183/2001, ossia la volontà del legislatore di creare un beneficio in capo a chi trasferisce quote sociali, e non certo di limitare il diritto di una delle due controparti di far valere il proprio credito in caso di disaccordo, si ritiene che, anche in caso di sottoscrizione e deposito tramite intermediario abilitato, l’atto di cessione di quote di una S.r.l. rimanga, in ogni caso, un titolo esecutivo, in grado di legittimare il creditore a utilizzare i mezzi e le forme dell’esecuzione forzata.

7 marzo 2015

Michela Pettinà