Split payment farmacie: decreto attuativo del MEF in Gazzetta Ufficiale

sono adesso ufficiali le modalità di fatturazione agli enti pubblici con la scissione dei pagamenti fra imponibile ed IVA dovuta

Il dott. Nicola Forte ci parlerà di tutte le problematiche dello Split Payment (e del reverse-charge) nella videoconferenza del 18 febbraio… vedi –>

 

Split payment: modalità e termini per il versamento dell’IVA da parte della PA. E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 il Decreto 23 gennaio 2015 del MEF che definisce le modalità ed i termini per il versamento dell’IVA da parte delle Pubbliche Amministrazioni, dando così attuazione al meccanismo dello split payment introdotto dalla Legge di stabilità 2015.

Le fatture emesse nei confronti degli enti pubblici dovranno contenere la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti” (ai sensi articolo 2, Decreto 23 gennaio 2015 pubblicato in G.U. n. 27 del 03/02/2015).

Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. n. 633/1972 prevede che i soggetti in esso richiamati siano tenuti “in ogni caso” a versare l’Iva loro addebitata direttamente all’Erario e non al fornitore, con modalità e termini stabiliti dal Decreto. Di contro al fornitore verrà accreditato il solo importo del corrispettivo al netto dell’Iva indicata in fattura.

Come è stato chiarito, questa modalità non si applica alla cessione di medicinali effettuata dalle farmacie al SSN, visto che sono certificate da scontrino fiscale e riepilogate per la trasmissione dalle Distinte Contabili Riepilogative (DCR). Le farmacie, inoltre, sono classificate nella categoria delle “attività al minuto” per le quali la determinazione dell’Iva su corrispettivi si estrapola applicando il metodo della “ventilazione”, metodo non modificabile, vista la diversità delle aliquote Iva applicate ai vari prodotti somministrati. Pertanto al momento del pagamento si provvederà come sempre a determinare l’Iva a debito e a versarla nei tempi e nei modi ordinari. Nella DCR però risiedono anche le prestazioni, quali DPC, assistenza integrativa, erogazione di presidi o dispositivi medici, servizio Recup, per i quali è prevista l’emissione di fattura. Per i suddetti servizi, pertanto, trova applicazione lo “split-payment” e, di conseguenza, il pagamento alla farmacia arriverà al netto dell’Iva che, come abbiamo detto, sarà versata dall’Ente pubblico direttamente all’Erario. In conseguenza di ciò si dovrà necessariamente modificare la Distinta Contabile Riepilogativa, poiché andrà esposto l’imponibile di tali prestazioni separatamente dalla relativa imposta. L’art. 2 del Decreto 23/1/2015 dispone che le fatture emesse per le prestazioni sopra indicate, ma ovviamente per tutte le vendite effettuate dalla farmacia nei confronti della P.A., vengano annotate nel registro delle fatture emesse/corrispettivi, “senza computare l’imposta”. Di conseguenza, per il cedente/prestatore il credito verso i clienti sarà corrispondente al totale della fattura al netto dell’Iva a debito, che non sarà incassata.

In caso di eccedenza d’imposta detraibile (art. 8, D.M. 23.01.2015) per un ammontare non superiore all’imposta non rimborsata a seguito dello “split-payment”, i cedenti/prestatori sono ammessi al rimborso del credito Iva in via prioritaria.

 

Il dott. Nicola Forte ci parlerà di tutte le problematiche dello Split Payment (e del reverse-charge) nella videoconferenza del 18 febbraio… vedi –>

 

Vincenzo D’Andò

6 febbraio 2015