Auto in comodato: al via le sanzioni per la mancata annotazione sulla carta di circolazione

dal prossimo 3 novembre partono le sanzioni per la mancata annotazione sulla carta di circolazione: dunque, da tale data, per le auto concesse in comodato, occorre comunicare l’utilizzatore

 Dal prossimo 3 novembre partono le sanzioni per la mancata annotazione sulla carta di circolazione.

Dunque, da tale data, per le auto concesse in comodato, occorre comunicare l’utilizzatore.

Dal 3 novembre 2014 le mancate annotazioni di determinate informazioni sulla carta di circolazione verranno pesantemente sanzionate. Si parla, infatti, di una sanzione di 705 euro oltre alla pesante conseguenza del ritiro della carta di circolazione.

A tal fine, il Ministero dei Trasporti, con la circolare n. 15513/2014, ha fornito le indicazioni da seguire per rispettare tale “increscioso” adempimento.

Una prima importante precisazione fornita dalla circolare è che l’obbligo di annotare i dati sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli riguarda gli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.

La circolare, in particolare, affronta diversi casi di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi:

– a titolo di comodato;

– in forza di provvedimento di custodia giudiziale;

– nei casi di locazione senza conducente;

– nei casi di locazione senza conducente di veicoli da destinare ai Corpi di Polizia Locale;

– nei casi di intestazione di veicoli di proprietà di soggetti incapaci di agire;

– nei casi di utilizzo di veicoli intestati al de cuius;

– nei casi di utilizzo di veicoli con contatto “rent to buy”;

– nel caso di veicoli facenti parte del patrimonio di un trust.

 

Comodato di veicoli aziendali

Si tratta delle situazioni riguardanti veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti (pubblici e privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente, che vengano da questi soggetti concessi, per un periodo superiore a 30 giorni, in comodato d’uso gratuito ai propri dipendenti.

In tutti questi casi la persona fisica munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente), su delega del comodatario (dipendente), presenta istanza (su modulistica riportata nella suddetta circolare) volta all’annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli.

A fronte di tale istanza viene rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel citato Archivio Nazionale delle informazioni contenute nella dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.

Viene precisato che:

– nel caso di concessione in comodato di una pluralità di veicoli aziendali (ad esempio, nei casi delle cosiddette “flotte aziendali”) è possibile presentare un’unica istanza cumulativa;

– nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del venditore;

– nel caso in cui i veicoli aziendali siano nella disponibilità del comodante ma a titolo di locazione senza conducente (ad esempio, i cosiddetti “noleggi full rent”) ricorre la necessità del preventivo assenso scritto del locatore.

Tale procedura va applicata anche in caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario, ivi compresa l’ipotesi di proroga del comodato, e nel caso in cui il veicolo torni nella piena disponibilità del comodante prima della scadenza del comodato.

 

Dati da annotare sulla carta di circolazione

 

In capo all’utilizzatore ricade l’obbligo di comunicare alla Motorizzazione, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione, gli eventi che comportino variazioni:

– dell’intestatario della carta di circolazione;

– della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall’intestatario.

Con riguardo all’operatività di tale adempimento, la disposizione demanda espressamente “ai casi” previsti dal Regolamento attuativo, ossia dall’art. 247-bis, D.P.R. n. 495/92, in vigore dal 7.12.2012.

 

 

Soggetti obbligati

 

Viene previsto, in caso di detenzione non abituale – superiore a 30 giorni – di un veicolo di proprietà di terzi, l’obbligo di comunicare tale variazione di possesso alla Motorizzazione.

Questi sono i soggetti obbligati:

– comodatario;

– affidatario, in caso di custodia giudiziale;

– locatario / sublocatario, in caso di locazione senza conducente;

– erede;

– utilizzatore, in caso di contratto “rent to buy”.

Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico pari o inferiore a 6 t immatricolati in uso proprio, concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i predetti soggetti sono tenuti a “darne comunicazione al competente UMC, richiedendo l’aggiornamento della carta di circolazione”.

Sono legittimati a concedere veicoli in comodato a terzi il proprietario, locatario (per il leasing), usufruttuario e l’acquirente nelle ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio.

 

 

Soggetti esclusi

 

Con riguardo al comodato, sono esonerati dall’obbligo:

– i familiari conviventi, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l’aggiornamento della carta di circolazione;

– i veicoli in disponibilità di soggetti esercenti l’attività di autotrasporto ovvero i rimorchi con peso superiore a 3,5 t.

 

 

Veicoli aziendali

 

Viene riservata una particolare trattazione nei riguardi dei veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):

– detenuti a titolo di proprietà/usufrutto/leasing locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;

– concessi in comodato gratuito a dipendenti per un periodo superiore a 30 giorni.

Per il richiamo fatto dal Ministero ai “dipendenti” sembrerebbe che l’adempimento in oggetto non interessi i soci/amministratori/collaboratori.

Comunque, dovranno essere annotati solamente gli utilizzi di veicoli aziendali disposti a decorrere dal 3 novembre 2014 e non anche quelli pregressi pur in corso alla predetta data.

 

 

Decorrenza dei nuovi obblighi

 

 

Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 03.11.2014.

Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 07.12.2012 al 02.11.2014, il Ministero ha precisato che:

– è comunque possibile comunicarli;

– l’eventuale omissione non è sanzionabile.

A fronte dell’istanza è rilasciata un’attestazione di avvenuta annotazione nel predetto Archivio delle informazioni ricevute. L’attestazione “ai fini della regolarità della circolazione” non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.

 

 

Sanzioni

La violazione dell’adempimento in questione viene sanzionata con una multa pari a € 705,00 e il con ritiro della carta di circolazione ai sensi dell’art. 94 comma 3 del D.Lgs. n. 285/92.

 

 

Vincenzo D’Andò

 25 ottobre 2014