La tracciabilità dell’oro tra normativa vigente e prospettive di modifica

il recente successo dei negozi ‘compro-oro’ mette in primo piano le problematiche relative alla tracciabilità del materiale immesso sul mercato dei beni preziosi usati: analisi della normativa vigente e possibili evoluzioni

  1. Premessa.

Il fenomeno dei negozi che esercitano attività di compravendita di oro, i c.d. “compro-oro”, complice una situazione economica di forte contrazione dei redditi, si è andato fortemente sviluppando negli ultimi anni, si tratta di vendite strettamente correlate alla necessità di monetizzare velocemente i propri beni in oro o preziosi per compensare il minor reddito di periodo piuttosto che in un’ottica di reinvestimento del valore del bene stesso; insomma si vende oro per necessità e non per finalità speculative.

Il business sta, intuitivamente, nell’acquistare l’oro usato ad un prezzo chiaramente inferiore a quello praticato dalle fonderie per acquisti di grosse quantità.

Secondo stime delle associazioni nazionali di categoria del settore orafo-argentiero, i “compro-oro” sarebbero tra i 5.000 e gli 8.000, per un giro di affari di circa 14 miliardi derivanti dalla movimentazione di circa 300 tonnellate di oro e di materiali preziosi (dati 2011-12). Il fenomeno è essenzialmente italiano ed ha generato un mercato sommerso che non di rado finisce con l’alimentare i fenomeni della ricettazione e del riciclaggio, anche se ovviamente non tutti gli operatori del settore alimentano questo mercato occulto, esistono imprese di tutto rispetto, trasparenti e fondate sulla serietà professionale, ma si calcola che queste siano solo il 30-40 per cento del totale delle imprese del settore”1.

E’ di tutta evidenza, quindi, come il settore necessiti di una rigorosa regolamentazione, con particolare riguardo alla tracciabilità dei prodotti a garanzia della regolarità del mercato, della tutela degli operatori e con finalità antiriciclaggio.

Lo stesso Presidente della Associazione Nazionale “Tutela I Compro” (ANTICO) così si esprime, nel corso dell’audizione alla 10^ Commissione del Senato del 30 gennaio 2014, con riguardo ai disegni di legge di iniziativa parlamentare di regolamentazione del settore:

Un settore ed una attività specifica quella del ”Compro Oro” (acquisto da privati di oggetti preziosi usati e/o avariati – sotto forma di rottami – e successiva rivendita a fonderie) che sta operando da più di un decennio senza regole ben precise ai fini operativi, amministrativi e fiscali, la cui assenza, ha causato e sta ancora causando non pochi problemi (sanzioni amministrative, verifiche fiscali, accertamenti e contenziosi tributari) a cominciare dagli operatori di settore, per finire a tutti gli Organi di Stato (corretta interpretazione di leggi e disposizioni sul commercio dell’oro e degli oggetti preziosi usati) su cui cade l’obbligo di effettuare controlli, verifiche e ispezioni al fine di garantire il corretto svolgimento dell’attività di impresa nel rispetto delle norme, non proprio appropriate e di riferimento, vigenti in materia, nonché nel contenere fenomeni criminosi e reati di natura penale…. Siamo consapevoli che il settore è stato invaso da sgradevoli e ripudianti intrusioni criminali, molto spesso sovrastimate (rif. AIRA –ANOPO, ecc. “…uno su due è della mafia…”), ma diciamo con forza, NO ad una campagna di generalizzazioni e colpi indiscriminati; lo ha dimostrato anche il rapporto emesso dal Comando Generale della Guardia di Finanza dal titolo: ATTIVITÀ A CONTRASTO DELL’EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DEI “COMPRO ORO”. OPERAZIONE “GOLD SCRAP”… sono emersi dati su reati, anche fiscali penalmente perseguibili, che si attestano intorno al 20% dei casi; cioè, due su dieci, dei soggetti su cui sono stati esercitati i controlli, sono stati ritenuti responsabili di aver violato le leggi che sfociano in materia penale. Percentuale quella del 20%, certamente, molto distante da quelle del 50% – 60% diffuse, erroneamente, da altre associazioni in modo superficiale ed inattendibile in prima battuta, e che successivamente furono puntualmente smentite”.

Esaminiamo di seguito la normativa vigente, con particolare riguardo alla tracciabilità dell’oro e le prospettive di modifica attualmente all’attenzione del Legislatore fiscale.

  1. La normativa vigente.

La regolamentazione del commercio di oro trova il suo fondamento nella Legge n. 7/2000, recante “Nuova disciplina del mercato dell’oro, in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998”; con tale provvedimento si specifica cosa deve intendersi per oro e i requisiti richiesti per effettuare tale commercio in via professionale.

Secondo quanto prescrive l’art. 1, comma 3, della citata legge, la Banca d’Italia autorizza lo svolgimento del commercio di oro in via professionale, da parte delle banche o, previa comunicazione alla stessa Banca d’Italia, di soggetti in possesso dei seguenti specifici requisiti:

  • le s.p.a., s.a.p.a., s.r.l. e società cooperative devono possedere un capitale sociale interamente versato non inferiore a quello minimo previsto per le società per azioni;

  • un oggetto sociale che comporti il commercio di oro;

  • requisiti di onorabilità previsti dagli artt. 25, 26 e 161, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al D. Lgs n. 385/1993.

Sempre la Banca d’Italia, con un documento datato 28 maggio 2010, chiarisce un aspetto rilevante sul commercio dell’oro.

Questo è legittimamente consentito, senza la comunicazione di avvio dell’attività, e quindi il possesso dei requisiti prima richiamati, per quei soggetti che limitino la propria attività al commercio di “oro da gioielleria”.

Ne consegue che l’attività dei “compro-oro”, limitata all’acquisto di oggetti preziosi usati o avariati e rivenduti al pubblico, a fonderie o ad altri operatori, si configura come commercio di prodotti finiti e quindi esclusa dall’ambito di applicazione dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 7/2000.

Allo stesso tempo però, i “compro-oro” non possono acquistare oro da gioielleria usato o avariato, fonderlo (per proprio conto o con incarico a terzi) e cedere l’oro fino ottenuto.

L’acquisto di oggetti preziosi da privati e la loro successiva cessione è regolamentato dall’art. 128 del T.U.L.P.S., di cui al R.D. n. 773/1931 e dagli artt. 16 e 247 del relativo regolamento per l’esecuzione, di cui al R.D. n. 635/1940.

Premesso che ogni oggetto prezioso acquistato da privati è da considerare «usato», la norma prevede, per tali tipi di transazione, l’annotazione sul registro di chi fa commercio di cose antiche:

  • del cedente tramite documento d’identità o altro rilasciato dall’amministrazione dello Stato munito di foto, la registrazione delle generalità e il domicilio;

  • della data dell’operazione da parte dell’acquirente;

  • della descrizione degli oggetti acquistati per natura, qualità e quantità;

  • del prezzo pattuito.

Il registro in questione, e la citata annotazione della predetta documentazione, non sono normativamente previsto nelle compravendite tra soggetti operanti nel settore (quindi, ad esempio, tra due o più “compro oro”), con la conseguenza che, oltre ad un vuotonormativo, si registra una palese complicanza nelle operazioni di tracciabilità dell’oro usato e una limitazione del compito di vigilanza e controllo degli organi preposti al fine di individuare ipotesi di evasione fiscale e di riciclaggio dei proventi di attività criminose.

Anche il decreto legislativo n.231 del 2007, recante “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, sembra aver dimenticato l’importanza dell’istituzione di tale registro.

Infatti, nonostante la normativa individua tra i destinatari, tra gli altri, anche i “compro-oro”, gli stessi sono esonerati, come si legge all’art. 10, comma 2, dall’obbligo di identificazione e registrazione indicati nel Titolo II, Capi I e II.

  1. Prospettive di riforma del settore.

Nel corso dell’attuale 17ª Legislatura sono stati presentati in Senato i seguenti disegni di legge di iniziativa parlamentare concernente il mercato dei preziosi2:

  • atto Senato n. 237 (di iniziativa del Senatore Mattesini più altri) concernente Disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché istituzione del borsino dell’oro usato e misure per la promozione del settore orafo nazionale.

Il provvedimento reca la disciplina dell’attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l’emissione delle relative fatture;

  • atto Senato n. 327 (di iniziativa del Senatore D’Ambrosio più altri) concernente Disciplina dell’attività di compravendita di oggetti usati in oro, pietre o metalli preziosi, nonché disposizioni concernenti la tracciabilità delle operazioni e l’emissione delle relative fatture.

Il provvedimento reca una serie di disposizioni concernenti la tracciabilità delle compravendite di oro e di oggetti preziosi usati e l’estensione delle disposizioni antiriciclaggio, nonché l’istituzione del “borsino” dell’oro usato ed una serie di misure per la promozione del settore orafo nazionale;

  • atto Senato n. 683 (di iniziativa anch’esso del Senatore Mattesini più altri) concernente la Regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici.

Il provvedimento prevede una regolamentazione del mercato dei materiali gemmologici definendone la denominazione, la tipologia e le caratteristiche.

Per gli aspetti qui di interesse, esamineremo l’Atto Senato n. 237 assegnato, in sede referente, alla 10^ Commissione (industria, commercio, turismo).

Il testo consta di complessivi 9 articoli di seguito sinteticamente descritti:

  • l’articolo 1 disciplina i requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati, con estensione delle disposizioni antiriciclaggio.

Art. 1. (Requisiti per l’esercizio dell’attività di compravendita di oro, di altri metalli preziosi e di materiale gemmologico usati ed estensione delle disposizioni antiriciclaggio).

1. Chi commercia, rivende o acquista oggetti d’oro, nella forma di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati e li cede alle fonderie o ad altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 17 gennaio 2000, n. 7, ed è sottoposto alle sanzioni di cui all’articolo 4 della medesima legge n. 7 del 2000. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, altresì a chi rivende o acquista i citati materiali, anche nella forma dell’acquisto in permuta, quale attività com-merciale occasionale ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera i) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o quale attività secondaria rispetto all’attività prevalente di oreficeria o di gioielleria. I soggetti di cui al presente comma non sono comunque autorizzati a trattare oro fino, ad uso industriale o semilavorato. 2. È istituito un apposito registro, denominato «Registro delle attività di compravendita di oro», tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, se-condo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al quale sono tenuti a iscriversi i soggetti di cui al comma 1 del presente articolo in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 1, comma 3, della citata legge n. 7 del 2000. 3. Anche ai fini di migliorare il patrimonio informativo dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nella revisione della classificazione delle attività economiche (ATECO) vigente alla data di entrata in vi-gore della presente legge è inserita una definizione specifica delle attività oggetto del presente articolo.4. All’articolo 127 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, dopo le parole: «mediatori di oggetti preziosi,» sono inserite le seguenti: «ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati,»; b) al secondo comma le parole: «di oggetti preziosi» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti di cui al primo comma» ; c) al quinto comma le parole: «degli oggetti preziosi da essi importati,» sono sostituite dalle seguenti: «degli oggetti e del materiale di cui al primo comma da essi importati,».

  • l’articolo 2 si occupa della tracciabilità degli oggetti e metalli preziosi o recanti pietre preziose usati, ai fini di facilitare le attività di controllo in materia di ricettazione e di riciclaggio.

Art. 2 – (Disposizioni concernenti la tracciabilità degli oggetti d’oro, di altri metalli preziosi e del materiale gemmologico usati).

  1. È istituito, ai sensi dell’articolo 16, terzo comma, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, il registro telematico di pubblica sicurezza degli operatori che commerciano o detengono oggetti preziosi, metalli preziosi, ivi compresi rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria usati, rivenduti per la successiva fusione, delle fonderie e delle altre aziende specializzate nel recupero di materiali preziosi, le cui modalità operative sono stabilite con decreto del Ministro dell’interno da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Gli operatori di cui al comma 1 hanno l’obbligo di inviare in formato telematico, entro ventiquattro ore dall’avvenuto acquisto o vendita, alla questura competente per territorio, le seguenti informazioni e documentazione sugli oggetti comprati o venduti: a) nome, cognome, domicilio e codice fiscale dei venditori e dei compratori; b) data dell’operazione; c) specie della merce comprata o venduta; d) descrizione dettagliata di ogni oggetto ceduto, comprensiva della chiara descrizione di eventuale materiale gemmologico; e) indicazione del prezzo dell’oggetto e delle modalità di pagamento; f) fotografia dell’oggetto; g) fotocopia del documento d’identità o della registrazione al registro delle imprese, del soggetto cedente per ciascuna operazione. 3. Nelle more dell’approvazione del decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, indicano nel registro previsto dall’articolo 1, comma 2, le informazioni e la documentazione sugli oggetti comprati o venduti, con le modalità previste dal decreto di cui al medesimo articolo 1, comma 2. 4. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, applicano nello svolgimento delle proprie attività le disposizioni relative agli obblighi di adeguata verifica della clientela, di registrazione e di segnalazione delle operazioni sospette di riciclaggio di cui agli articoli 15, 36 e 41 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, secondo la determinazione di cui agli allegati 1 e 2 annessi al decreto del Ministro dell’interno 17 febbraio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2011. 5. I soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a dichiarare le operazioni concernenti il commercio e la compravendita di oro, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 7 del 2000, qualora l’entità dell’operazione sia pari o superiore a 1.000 euro. 6. L’ammontare del capitale sociale, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della citata legge n. 7 del 2000, per i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, è pari a 40.000 euro. 7. L’Unione italiana delle camere di commercio, anche attraverso proprie società specializzate, istituisce, in accordo con le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, e delle associazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore orafo, un portale internet finalizzato alla pubblicazione di una banca dati degli oggetti d’oro, del materiale gemmologico o recante materiale gemmologico usati, per facilitare la compravendita tra operatori e l’attività di controllo delle Forze dell’ordine e della magistratura al fine di contrastare l’evasione fiscale, la ricettazione e il riciclaggio. 8. Gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, hanno l’obbligo di pubblicare sul portale di cui al comma 7 ogni informazione sugli oggetti acquistati, corredati delle informazioni di cui al comma 1, esclusa l’eventuale documentazione personale del cedente se soggetto privato. 9. Il portale di cui al comma 7 e i pro-grammi e strumenti informatici per l’invio telematico alle questure previsto dal comma 2, sono finanziati con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento alla previsione di cui al comma 4, le previsioni antiriciclaggio costituiscono condotte ricadenti nell’alveo delle operazioni tipiche da effettuarsi da parte degli Operatori Intermediari Finanziari o professionisti, figure professionali che con i “compro-oro” poco hanno in comune, tra l’altro quest’ultimi sono già tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette all’UIF sulla base dell’utilizzo degli indicatori di anomalia emanati periodicamente dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, in tal senso si legge anche nella citata audizione del Presidente dell’ANTICO di inizio anno.

Vieppiù, le informazioni ricavabili dal registro antiriciclaggio sarebbero rinvenibili dal Registro di Pubblica Sicurezza.

Con riguardo invece all’obbligo di comunicazione per acquisti superiori a 1.000 euro, di cui al comma 5, si osserva come tali obblighi appaiono ingiustificati e superflui considerate le loro finalità, alla luce, si legge sempre nella citata audizione, del limite all’uso del contante fissato a 999 euro, delle segnalazioni sospette e comunicazioni clienti/fornitori.

La questione andrebbe, poi, evidentemente rivista ed aggiornata alla luce delle successive modifiche concernenti l’uso del contante e dei pagamenti con moneta elettronica.

  • l’articolo 3 prevede che alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, quinto comma, del d.P.R. n. 633/1972, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti.

Alle cessioni si applica altresì quanto previsto dall’articolo 36 del D.L. 41/95.

Art. 3 – (Disposizioni fiscali).

1. Alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, rivenduti per la successiva fusione e affinazione chimica per il recupero del materiale prezioso ivi contenuto, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 17, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel rispetto degli adempimenti ivi previsti. 2. Alle cessioni di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, si applica altresì quanto previsto dall’articolo 36 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni.

  • l’articolo 4, contiene specifiche norme a salvaguardia del consumatore.

Art. 4 – (Tutela del consumatore).

1. Agli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20, 21 e 22 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 agosto 2005, n. 206, e successive modificazioni, con particolare riguardo alla pubblicità ine-rente il pagamento in contanti. 2. Gli operatori di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a porre le bilance in vista affinché il consumatore possa controllare il piatto prima e durante la pesata, consentendo che uno dei display possa essere letto simultaneamente dal cliente e dall’operatore al momento della pesata. 3. La verifica degli strumenti di misura, prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 182, utilizzati dagli operatori di cui al comma 1, è annuale.

  • l’articolo 5, al fine di incentivare il recupero dei metalli preziosi non più utilizzati in possesso di privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio ed altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all’acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, istituisce il borsino dell’oro usato presso le Camere di commercio, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il quale sono definite altresì le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell’oro e di altri metalli preziosi.

Art. 5 – (Istituzione del borsino dell’oro usato)

1. Al fine di incentivare il recupero degli oggetti preziosi e del materiale gemmologico non più utilizzato in possesso dei privati, di smaltire le sostanze riconosciute come tossiche, quali nichel, cadmio e altre sostanze eventualmente contenute nei prodotti stessi, di creare un canale alternativo di approvvigionamento della materia prima per le imprese di produzione e di dare impulso all’acquisto di nuovi prodotti di gioielleria, è istituito il borsino dell’oro usato presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con il quale sono altresì definite le modalità del calcolo del prezzo indicativo minimo dell’oro, di altri metalli preziosi e materiale gemmologico.

2. Al fine di tutelare i consumatori da eventuali truffe o sottovalutazioni degli oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, rivenduti ai soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, il bor-sino dell’oro usato è aggiornato giornalmente e pubblicato sul portale nazionale e sui portali provinciali internet delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e sui quotidiani locali a cura delle camere medesime.

  • l’articolo 6 istituisce l’obbligo ai soggetti che esercitano attività con oggetti d’oro e preziosi, di rilasciare una ricevuta comprovante l’acquisto di oggetti d’oro o recanti materiale gemmonologico.

Art. 6 – (Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 2, lettera e), il numero 2 è sostituito dal seguente: «2) fabbricazione, mediazione, commercio e detenzione, comprese l’esportazione e l’importazione di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, anche usati, per i quali è prevista la licenza di cui all’articolo 127 del TULPS, e successive modificazioni»; b) dopo l’articolo 14 è inserito il seguente: «Art. 14-bis. – (Soggetti che esercitano attività con oggetti d’oro e preziosi). – 1. È fatto obbligo ai soggetti di cui all’articolo 10, comma 2, lettera e), numero 2), di rilasciare una dettagliata ricevuta comprovante l’acquisto di oggetti d’oro o recanti materiale gemmologico, di rottami, cascami e avanzi di oro e materiale gemmologico, prodotti finiti e di gioielleria, usati, da destinare alla fusione. La ricevuta deve obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni: a) dati personali del cedente, copia del documento d’identità in corso di validità, codice fiscale; b) dati dell’acquirente, ragione sociale, partita IVA, codice fiscale; c) luogo, data, ora dell’acquisto; d) descrizione dettagliata dell’oggetto acquistato, del suo stato, della valutazione della qualità e del valore dell’oggetto al momento dell’acquisto; e) informativa sul trattamento dei dati personali sottoscritta dal cedente; f) numero di serie dell’operazione corrispondente al numero dell’operazione trascritta nel registro degli acquisti vidimato dalla questura. 2. In caso di mancato rilascio della ricevuta di cui al comma 1, il soggetto cedente è passibile di sanzione amministrativa, la cui quantificazione è stabilita con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico». 2. Il decreto del Ministro dell’interno di cui al comma 2 dell’articolo 14-bis del decreto legislativo n. 231 del 2007, introdotto dal comma 1 del presente articolo è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  • l’articolo 7 introduce misure per la promozione del settore istituendo un Fondo per la promozione compresa la riqualificazione delle attività dei “compro-oro”, volto allo sviluppo ed alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria realizzati in Italia ed alla qualificazione professionale.

Art. 7 – (Promozione del settore orafo nazionale).

1. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la promo-zione del settore orafo-argentiero e per la riqualificazione dell’attività di compravendita di oggetti d’oro, di materiale gemmologico o recanti pietre preziose usati, con dotazioni pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, volto allo sviluppo e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e alla qualificazione professionale dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1. 2. È altresì istituito, senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato consultivo nazionale composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero dell’interno, dell’ISTAT, della Banca d’Italia, delle associazioni nazionali di categoria degli orafi, degli argentieri e dei gioiellieri maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un rappresentante del Consiglio nazionale dei con-sumatori e degli utenti, con il compito di proporre linee di intervento relative alla tracciabilità e alla tutela dell’origine dei prodotti di oreficeria, di argenteria e di gioielleria interamente realizzati in Italia e di indicare le priorità per l’utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1.

  • l’articolo 8 prevede la disciplina transitoria.

Art. 8 – (Disciplina transitoria).

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono le attività di cui all’articolo 1, comma 1, sono tenuti a iscriversi nel registro di cui al citato articolo 1, comma 2, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. 2. Con decreto del Ministro per la pub-blica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell’interno, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, ai sensi del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: a) le modalità, i programmi e gli strumenti informatici per l’invio telematico alle questure delle informazioni di cui all’arti-colo 2, comma 2; b) le modalità di pubblicazione delle in-formazioni nel portale di cui all’articolo 2, comma 7

  • l’articolo 9 reca, infine, la norma di copertura relativa alla istituzione del Fondo per la promozione del settore.

Art. 9 – (Copertura).

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

E’ di tutta evidenza come il mercato, in crescita esponenziale, necessita di regole chiare e strutturate che lo rendano meno appetibile alla Criminalità Economica.

Una nuova disciplina appare, quindi, quantomeno auspicabile; ma è pur vero che le iniziative legislative in corso, anche alla luce delle valutazioni eseguite da importanti associazioni di categoria, le prime ad essere interessate ad un mercato regolare, parrebbero non soddisfare le richieste degli operatori, con la necessaria conseguenza di una attenta valutazione delle norme in primis in fase emendativa.

27 settembre 2014

Fabrizio Stella e Vincenzo Mirra

1 Estrapolato dalla presentazione del disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 237.

2 Per un approfondimento si rinvia al dossier n. 78 del 2013 predisposto dal Servizio Studi del Senato – Ufficio ricerche nel settore delle attività produttive e in quello dell’agricoltura con riguardo all’AS 237, consultabile tramite sito istituzionale.