La deducibilità del contributo integrativo versato dai professionisti alla Cassa di Previdenza

Il contributo integrativo versato dai professionisti alla propria Cassa Previdenziale è deducibile o indeducibile dal reddito?
Risponde il Dott. Luca Bianchi.

Risposte del Commercialista Telematico

 

La deducibilità dei versamenti effettuati alla forma di previdenza obbligatoria (la Cassa Nazionale Forense, come le altre Casse Previdenziali dei Professionisti rappresenta l’ente che riscuote ed eroga le prestazione relative alla previdenza obbligatoria) è normato dall’articolo 10 comma 1 lettera e del TUIR:

 

i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi versati al fondo di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565. I contributi di cui all’articolo 30, comma 2, della legge 8 marzo 1989, n. 101, sono deducibili alle condizioni e nei limiti ivi stabiliti”.

 

Contributi soggettivi, integrativi e di maternità

Le casse di previdenza prevedono tendenzialmente tre tipi di contributi da versare alle casse professionali:

  • quello soggettivo, obbligatorio, determinato sulla base di una percentuale del reddito professionale netto prodotto nell’anno precedente;
  • quello integrativo, pari a una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • il contributo di maternità.

 

Il contributo integrativo (tendenzialmente rappresentato da una maggiorazione del 4% di onorari e compensi), assistito dal meccanismo della rivalsa nei confronti del committente, non concorre alla formazione del reddito di lavoro autonomo e, più in generale, alla determinazione della base imponibile ai fini Irpef ed è, pertanto, indeducibile in base al citato art. c. 1 lett. e TUIR.

Il contributo integrativo minimo viene versato alla Cassa di Previdenza competente a prescindere da onorari e compensi effettivamente riscossi.

Nel caso in cui il professionista non abbia fatturato onorari e compensi sufficienti da ribaltare il contributo sui committenti in base al principio della rivalsa, allora diventa possibile dedurre dal reddito complessivo (sempre ex art. 10 c. 1 lett. e Tuir) il contributo integrativo minimo, qualora questo sia rimasto effettivamente a carico del contribuente (cfr. inoltre risoluzioni nn. 69/2006 e 25/2011).

 

icona mano che indicaIn pratica: se un libero professionista non effettua operazioni attive, allora il contributo integrativo sarà interamente deducibile.

Se invece effettua operazioni di importo estremamente limitato potrà dedursi il contributo integrativo minimo per il quale non è stata effettuata rivalsa sui committenti.

 

Risposta di Luca Bianchi

15 Luglio 2014

 

Risposte al volo di Commercialista Telematico

Le “risposte al volo” del Commercialista Telematico nascono dal nostro forum e dal nostro gruppo Facebook “Commercialista Telematico: la Comunità”: sono risposte veloci e pratiche ai dubbi dei nostri lettori.

Chiedi una risposta al tuo quesito

Se qualcosa continua a non essere chiaro, su questo ed altri argomenti, il team di Commercialista Telematico è a Tua disposizione: per la risposta ai tuoi quesiti contatta i nostri esperti cliccando qui >