La proroga della TASI per i comuni che non hanno approvato le delibere

analisi dei meccanismi di compensazione previsti dallo Stato per quei Comuni non hanno approvato la delibera TASI nei termini previsti per far pagare i contribuenti il 16 giugno

Intervento in extremis del Governo sull’intricata questione TASI, in cui si cerca di fare ordine sulle scadenze e sui dubbi interpretativi che ancora erano rimasti irrisolti pur all’indomani dei ripetuti interventi legislativi su tale disciplina (in ultimo, si ricorda, il D.L. n. 16/2014 convertito dalla Legge n. 68/2014 “Salva Roma-ter”).

È stato infatti pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto-legge n. 88 del 9 giugno 2014 contenente la disciplina per il versamento della Tasi.

Confermato per il solo anno 2014 il versamento della prima rata della TASI entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nei casi in cui esse siano state adottate e inviate dai Comuni al Portale del federalismo fiscale entro lo scorso 23 maggio 2014.

Per gli altri contribuenti si profila il quadro di scadenze già prospettato all’indomani del comunicato del Ministero dell’Economia dello scorso 19 maggio 2014.

Per gli enti che delibereranno in materia di TASI, provvedendo all’invio delle delibere al Portale del Federalismo fiscale entro il prossimo 10 settembre 2014, i contribuenti saranno chiamati al pagamento della prima rata della TASI, determinata sulla base della regolamentazione assunta dal Comune, il prossimo 16 ottobre 2014.

Nei Comuni che mancassero l’invio delle delibere relative alla TASI entro il suddetto termine del 10 settembre 2014, il pagamento del tributo avverrà invece in un’unica soluzione il prossimo 16 dicembre 2014 applicando l’aliquota di base dell’1 per mille, nel rispetto comunque del limite massimo previsto al primo periodo del comma 677 della Legge n. 147/2013 (Legge di stabilità 2014), in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU non può eccedere il 10,6 per mille.

Il Decreto si preoccupa di risolvere il rebus dell’aliquota TASI da applicare agli immobili occupati da soggetti diversi dal proprietario. Per tali tipologie di immobili infatti ai sensi del comma 681 della Legge di stabilità 2014, l’onere del tributo deve essere ripartito fra occupante e proprietario, con una percentuale a carico dell’occupante che deve essere fissata dal Comune in una forbice compresa fra il 10 e il 30 % della pretesta tributaria. Il Decreto prevede che nei casi in cui il Comuni nulla preveda in merito l’aliquota della TASI dovuta dall’occupante, questa è pari al 10 per cento dell’ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

Al differimento delle scadenza sono connesse le misure previste dallo stesso Decreto per consentire agli enti interessati di fare fronte alle immediate esigenze di cassa che verranno a generarsi a causa del mancato incasso del gettito degli acconti TASI. Si dispone infatti, in caso di mancato invio delle deliberazioni al Portale del federalismo fiscale entro il predetto termine del 23 maggio 2014, l’erogazione da parte del Ministero dell’Interno ai Comuni, entro il 20 giugno 2014, di un importo a valere sul Fondo di solidarietà comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con Decreto di natura non regolamentare del Ministero dell’economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014.

18 giugno 2014

Fabio Federici