se i sindaci ravvisano che il progetto di bilancio non analizza fatti rilevanti accaduti dopo la chiusura dell’esercizio, quali obblighi hanno?
Quesito:
Gent. mo Rag. Roberto Mazzanti, ci troviamo di fronte una Sri con Collegio sindacale a cui e’ demandato anche il controllo contabile.
In data 31 marzo 2014 è stata notificata alla società una sentenza del giudice del lavoro che la condanna al pagamento della somma di circa € 400.000,00 a favore di un ex dirigente.
La sentenza è stata appellata e l’avvocato della società ha rilasciato agli amministratori un proprio parere, sul prevedibile esito deIl’appello ovvero che ci sono buone possibilità di vittoria.
Nel bilancio 2012 (prima della sentenza) gli amministratori prudenzialmente hanno rilevato un fondo rischi pari a € 70.000,00.
Nell’approvare il proprio progetto di bilancio per l’anno 2013, gli stessi amministratori non hanno minimamente ritenuto di accantonare un ulteriore fondo rischio.
Premesso che il patrimonio residuo alla data del 31.12.2012 è di solamente € 30.000,00, si chiede quale potrebbe essere il comportamento e il parere del collegio sindacale all’approvazione del bilancio 31.12.2013.
Risposta:
Gli amministratori devono tener conto anche dei fatti accaduti dopo il 31.12, se sono di competenza dell’esercizio 2013.
In questo caso, la competenza è indubbia, perché anche durante il 2013 la controversia è continuata.
Se però il progetto di bilancio era già stato predisposto nel momento in cui arrivò la notifica della sentenza (31.03.2014), ma prima della sua approvazione da parte dell’assemblea sociale, gli amministratori DEVONO rivedere il progetto di bilancio o altrimenti dire nella Nota Integrativa il motivo per cui non ritengono di modificarlo.
L’obbligo di modificare il bilancio nasce dalla constatazione che il “fatto”, cioè la sentenza, amplifica la passività già presente nello stato patrimoniale (fondo rischi), è di competenza “anche” del 2013 e tutto questo è previsto nel principio contabile 29.
Si veda in proposito l’ottima guida pubblicata su Il Commercialista Telematico il giorno 13 Marzo 2013 a cura del Dott. Gigliotti, la quale cita espressamente il caso in questione:
“A tale riguardo vengono fatti i seguenti esempi:
la definizione dopo la chiusura dell’esercizio di una causa legale in essere alla data di bilancio per un importo diverso da quello prevedibile a tale data;
Se i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio che devono essere recepiti nel bilancio si verificano tra la data di predisposizione del bilancio da parte dell’organo amministrativo e la data di approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci, al paragrafo E. II. a. del Principio contabile n. 29 è affermato che gli amministratori dovranno opportunamente modificare il progetto di bilancio”.
Fatto
30 Giugno 2014
Roberto Mazzanti