L'aumento della tassazione delle rendite finanziarie al 26%

per finaziare il bonus da 80 euro in busta paga il Governo Renzi ha previsto un aumento della tassazione sulle rendite finanziarie dal 20% al 26%

L’articolo 3, del decreto legge 66/2014, meglio conosciuto come il Decreto Irpef, prevede l’incremento di sei punti percentuali, a decorrere dal 1° luglio 2014, dell’aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria attualmente al 20 per cento. L’aumento, riguarda in linea generale le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44, del DPR 917/86 (redditi di capitale) e sui redditi diversi dell’articolo 67, comma 1, lettere c-bis – c-quinquies del citato DPR (cd. TUIR).

L’articolo 3, introduce una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria per effetto della quale:

  • viene innalzata al 26% l’aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 20%;

  • resta inalterata l’aliquota di imposta attualmente determinata nella misura del 12,50%.

Si ricorda che in materia l’articolo 2, commi da 6 a 34, del decreto-legge n. 138 del 2011, ha introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2012, una revisione del sistema impositivo dei redditi di natura finanziaria al fine di unificare le precedenti aliquote del 12,50% e del 27%, previste sui redditi di capitale e sui redditi diversi, ad un livello intermedio fissato al 20 per cento. Sono state esclusi dall’ambito di applicazione della riforma, tra gli altri, i titoli di Stato ed equiparati, i titoli emessi da altri Stati (cd. white list, vale a dire i paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni), i titoli di risparmio per l’economia meridionale, i piani di risparmio a lungo termine e le forme di previdenza complementare.

Più in dettaglio, il comma 1, con una norma di carattere generale, fissa nella misura del 26% (in luogo del 20% attualmente previsto) l’ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive, ovunque ricorrano:

  • sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR);

  • sui redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da c-bis a c-quinquies del TUIR.

Si ricorda che l’articolo 44 del TUIR individua i redditi di capitale. Sinteticamente sono redditi di capitale, ai sensi del comma 1:

a) gli interessi e altri proventi derivanti da mutui, depositi e conti correnti;

b) gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e titoli similari, degli altri titoli diversi dalle azioni e titoli similari, nonché dei certificati di massa;

c) le rendite perpetue e le prestazioni annue perpetue di cui agli articoli 1861 e 1869 del codice civile;

d) i compensi per prestazioni di fideiussione o di altra garanzia;

e) gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale o al patrimonio di società ed enti soggetti all’imposta sul reddito delle società;

f) gli utili derivanti da associazioni in partecipazione e dai contratti indicati nel primo comma, dell’articolo 2554, del codice civile;

g) i proventi derivanti dalla gestione, nell’interesse collettivo di pluralità di soggetti, di masse patrimoniali costituite con somme di denaro e beni affidati da terzi o provenienti dai relativi investimenti;

g-bis) i proventi derivanti da riporti e pronti contro termine su titoli e valute;

g-ter) i proventi derivanti dal mutuo di titoli garantito;

g-quater) i redditi compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione;

g-quinquies) i redditi derivanti dai rendimenti delle prestazioni pensionistiche erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale;

g-sexies) i redditi imputati al beneficiario di trust, anche se non residente;

h) gli interessi e gli altri proventi derivanti da altri rapporti aventi per oggetto l’impiego del capitale, esclusi i rapporti attraverso cui possono essere realizzati differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

L’articolo 67, del TUIR individua i redditi diversi. Tra questi la norma in esame richiama i seguenti:

c-bis) le plusvalenze, diverse da quelle imponibili ai sensi della lettera c) (ossia realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni qualificate), realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni e di ogni altra partecipazione al capitale o al patrimonio di società di cui all’articolo 5 (concernenti i redditi in forma associata), escluse le associazioni senza personalità giuridica, e dei soggetti di cui all’articolo 73 (ossia i soggetti IRES), nonché di diritti o titoli attraverso cui possono essere acquisite le predette partecipazioni. Sono assimilate alle plusvalenze di cui alla presente lettera quelle realizzate mediante: 1) cessione dei contratti di cui all’articolo 109, comma 9, lettera b) (contratti di associazione in partecipazione), qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 5 per cento o al 25 per cento del valore del patrimonio netto contabile risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto secondo che si tratti di società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni; 2) cessione dei contratti di cui alla lettera precedente qualora il valore dell’apporto sia non superiore al 25% dell’ammontare dei beni dell’associante;

c-ter) le plusvalenze, diverse da quelle di cui alle lettere c) e c-bis), realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di titoli non rappresentativi di merci, di certificati di massa, di valute estere, oggetto di cessione a termine o rivenienti da depositi o conti correnti, di metalli preziosi, sempreché siano allo stato grezzo o monetato, e di quote di partecipazione ad organismi d’investimento collettivo. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera si considera cessione a titolo oneroso anche il prelievo delle valute estere dal deposito o conto corrente;

c-quater) i redditi, diversi da quelli precedentemente indicati, comunque realizzati mediante rapporti da cui deriva il diritto o l’obbligo di cedere od acquistare a termine strumenti finanziari, valute, metalli preziosi o merci ovvero di ricevere o effettuare a termine uno o più pagamenti collegati a tassi di interesse, a quotazioni o valori di strumenti finanziari, di valute estere, di metalli preziosi o di merci e ad ogni altro parametro di natura finanziaria. Agli effetti dell’applicazione della presente lettera sono considerati strumenti finanziari anche i predetti rapporti;

c-quinquies) le plusvalenze ed altri proventi, diversi da quelli precedentemente indicati, realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero chiusura di rapporti produttivi di redditi di capitale e mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso di crediti pecuniari o di strumenti finanziari, nonché quelli realizzati mediante rapporti attraverso cui possono essere conseguiti differenziali positivi e negativi in dipendenza di un evento incerto.

Fattispecie di esclusione

I commi 2 ed 3, dell’articolo 3, del Decreto Irpef, recano una serie di fattispecie di esclusione dall’ambito di applicazione della norma in esame.

Il comma 2, in particolare, esclude dall’applicazione dell’aliquota del 26% introdotta dal comma 1, le fattispecie indicate nelle seguenti ipotesi:

a) obbligazioni e altri titoli di cui all’articolo 31, del D.P.R. n. 601 del 1973 in materia di agevolazioni tributarie ed equiparati.

Si tratta degli interessi, dei premi e degli altri frutti dei titoli del debito pubblico, dei buoni postali di risparmio, delle cartelle di credito comunale e provinciale emesse dalla Cassa depositi e prestiti e delle altre obbligazioni e titoli similari emessi da amministrazioni statali, anche con ordinamento autonomo, da regioni, province e comuni e da enti pubblici istituiti esclusivamente per l’adempimento di funzioni statali o per l’esercizio diretto di servizi pubblici in regime di monopolio;

b) obbligazioni emesse da altri Stati inclusi nella lista di cui al decreto emanato ai sensi dell’articolo 168-bis del TUIR;

Si tratta delle obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni, inclusi nell’elenco attualmente contenuto nel D.M. 4 settembre 1996 (c.d. paesi white list).

c) titoli di risparmio per l’economia meridionale di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto-legge n. 70 del 2011 (cd. Decreto Sviluppo).

Si tratta di specifici titoli di risparmio per l’economia meridionale che possono essere emessi da parte di banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del TUB. Tali strumenti finanziari:

– hanno scadenza non inferiore a diciotto mesi;

– sono titoli nominativi ovvero al portatore e corrispondono interessi con periodicità almeno annuale;

– possono essere sottoscritti da persone fisiche non esercenti attività di impresa;

– sono assoggettati alla disciplina del TUF concernente la gestione accentrata di strumenti finanziari in regime di dematerializzazione;

– non sono strumenti finanziari subordinati, irredimibili o rimborsabili previa autorizzazione della Banca d’Italia di cui all’art. 12, comma 7, del TUB, né altri strumenti computabili nel patrimonio di vigilanza.

Il comma 3, dell’articolo 3, del decreto Irpef, individua ulteriori ipotesi di esclusione. Si tratta in particolare delle seguenti attività finanziarie:

a) gli interessi di cui all’articolo 26-quater, comma 8-bis, del DPR n. 600 del 1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. Si tratta degli interessi corrisposti a soggetti non residenti a condizione che essi siano destinati a finanziare il pagamento di interessi e altri proventi su prestiti obbligazionari emessi dai percettori:

  • negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell’Unione europea e degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list;

  • garantiti dai soggetti che effettuano le ritenute alla fonte che corrispondono gli interessi ovvero dalla società capogruppo controllante ovvero da altra società controllata dalla stessa controllante;

b) gli utili di cui all’articolo 27, comma 3, secondo periodo, e comma 3-ter, del medesimo DPR n. 600 del 1973.

La norma prevede una ritenuta operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per cento sugli utili corrisposti alle società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. white list, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni e agli strumenti finanziari emessi da società ed enti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell’affare in relazione al quale sono stati emessi i titoli e gli strumenti finanziari (di cui all’articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR) e ai contratti di associazione in partecipazione, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato;

c) il risultato netto maturato delle forme di previdenza complementare disciplinate dal D.Lgs. n. 252 del 2005.

22 maggio 2014

Federico Gavioli