Il rischio del rimborso della TARSU

nel caso in cui il Consiglio di Stato annulli la delibera comunale che prevede aumenti della TARSU il contribuente ha due anni di tempo per chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccedenza

Nel caso in cui il Consiglio di Stato annulli la delibera comunale che prevede aumenti della TARSU il contribuente ha due anni di tempo per chiedere il rimborso dell’imposta versata in eccedenza. Con la sentenza n. 6900, del 24 marzo 2014, la Corte di Cassazione si è espressa in merito al caso di una delibera comunale di incremento della TARSU che è stata annullata dal Consiglio di Stato; per i giudici di legittimità la pronuncia di annullamento del Consiglio di Stato non può che dare luogo ad un caso di applicazione dell’articolo 75, del D.Lgs. 507/1993 il quale al terzo comma prevede che, in ipotesi di tributo “riconosciuto non dovuto”, il rimborso si effettua a seguito di espressa domanda di rimborso del contribuente, da presentarsi entro due anni dalla data di avvenuto pagamento; nel caso in esame non può , quindi, trovare applicazione la disciplina generale in materia di ripetizione di indebito ex art. 2033 del c.c..

La nascita del contenzioso

La Corte di Appello ha respinto l’appello di una società in accomandita semplice, proposto contro la sentenza del dicembre 2006 del Tribunale, che aveva respinto la domanda della medesima società volta ad ottenere la condanna del Comune alla restituzione degli importi differenziali pagati titolo di TARSU negli anni dal 1989 al 1999, secondo gli importi determinati in virtù della delibera comunale che era stata poi annullata dal Consiglio di Stato, con la sentenza n.1546 del 1998; la restituzione era stata fatta oggetto di istanza di rimborso nel novembre del 2011.

La Corte di Appello ha fatto applicazione della disciplina dei comma 3 e 4, dell’articoli 75 del D.Lgs. 507/1993, secondo la quale, in tutti i casi diversi da quelli regolati nei commi precedenti al terzo, “lo sgravio del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall’avvenuto pagamento“. La società contribuente ha interposto ricorso per cassazione e l’amministrazione comunale non ha svolto attività difensiva.

Quali le motivazione del ricorso

Nel ricorso la società si lamenta che il giudice di appello abbia ritenuto applicabile il termine di decadenza biennale previsto dal menzionato art. 75, ai fini della domanda di rimborso delle somme versate in esubero, anziché la disciplina generale in materia di indebito, così come prevista nell’art. 2033 c.c..

Per la società ricorrente la Corte Territoriale avrebbe dovuto porre considerazione al fatto che, con la menzionata pronuncia del Consiglio di Stato, di annullamento della delibera comunale che aveva incrementato la tassa a decorrere dal 1989, “fu accertata la carenza del potere impositivo dell’ente per la parte del tributo eccedente la tariffa precedentemente in vigore“.

I rimborsi del Comune

Va ricordato che per effetto della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge Finanziaria per l’anno 2007), articolo 1, commi 164, 171 e 172, l’esercizio del diritto al rimborso da parte del contribuente è, sottoposto, ad un termine quinquennale. Quest’ultimo trova applicazione soltanto nei confronti delle fattispecie non ancora esaurite e, quindi, ancora pendenti alla data di entrata in vigore (1 gennaio 2007) della legge Finanziaria statale per l’anno 2007.

I nuovi limiti temporali non valgono, infatti, per i rapporti già definitivi: le disposizioni di cui alla legge 296/2006 non sono, invero, suscettibili di riaprire i termini del rimborso scaduti in data antecedente il 1 gennaio 2007, giacché, fino al 31 dicembre 2006, la legge prescriveva la presentazione dell’istanza di restituzione del quantum non dovuto entro due anni dal versamento, a pena di decadenza.

L’articolo 75, del decreto legislativo 507/1993, abrogato dall’articolo 1, comma 172, della citata legge 296/2006, continua, dunque, a rappresentare la normativa di riferimento per i rapporti insorti antecedentemente alla data del 1 gennaio 2007 e a quella data non più pendenti, come espressamente disposto dal comma 171, dell’articolo 1, della menzionata legge 296/2006.

Conformemente alla richiamata normativa, la fattispecie in commento deve, pertanto, essere ricondotta nell’alveo di applicazione del citato articolo 75, comma 3, D.Lgs. 507/1993. In forza della disposizione ora menzionata, il contribuente avrebbe dovuto presentare la propria istanza di rimborso entro il limite temporale lì previsto: entro il termine decadenziale e, come tale, invalicabile di due anni dall’avvenuto pagamento. È necessario, in realtà, guardare alla normativa vigente ratione temporis prima della abrogazione avvenuta ad opera dell’articolo 1, comma 172, della legge 296/2006. Occorre, quindi, tenere presente che l’abrogazione dell’articolo 75, decreto legislativo 507/1993, è intervenuta dal 1 gennaio 2007. Sino al 31 dicembre 2006, il rimborso è effettuato ai sensi dell’articolo 75, comma 3 e, pertanto, nel rispetto del limite decadenziale di due anni, decorrenti dal giorno dell’avvenuto pagamento.

In seguito e, precisamente, dal 1 gennaio 2007, essendo stato abrogato l’articolo 75, ad opera del comma 172 della legge 296/2006, il rimborso, spetta purché la relativa istanza sia presentata entro cinque anni dall’effettuato versamento non dovuto.

Tale termine non si applica agli anni di imposta per i quali è già intervenuta la decadenza del diritto a formulare la domanda di restituzione.

E’ pertanto giuridicamente corretto, a fronte della presentazione dell’istanza da parte del contribuente, negare parzialmente il rimborso a cagione del mancato rispetto del limite biennale e quinquennale di cui, rispettivamente:

  • all’articolo 75, comma 3, D.Lgs. 507/1993 (per i rapporti esauriti alla data del 31 dicembre 2006);

  • all’articolo 1, comma 164, legge 296/2006 (per i rapporti ancora pendenti alla data del 1 gennaio 2007 o insorti successivamente).

L’analisi del Consiglio di Stato

I giudici della Corte di Cassazione osservano che il motivo del ricorso è che la pronuncia del Consiglio di Stato abbia accertato la “carenza del potere impositivo” in capo al Comune.

La Cassazione è del parere che più ancora delle ragioni di inammissibilità, valgano a determinare il rigetto dell’impugnazione le ragioni di infondatezza, siccome si desume dallo stesso ricorso per cassazione che la pronuncia del Consiglio di Stato di cui qui si discute ebbe ad annullare una delibera comunale con la quale era stata “incrementata la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani“, con determinazione di un costo pari alle vecchie lire di 10.090 per mq di superficie tassabile, ciò che è in evidente contraddizione con l’assunto di parte ricorrente secondo il quale a mezzo di detta sentenza sarebbe stata “accertata la carenza del potere impositivo dell’ente“.

Ed invero, un siffatto genere di pronuncia di annullamento da parte del giudice amministrativo non può che dare luogo ad un caso di applicazione del menzionato art. 75, il quale, al terzo comma, prevede che in ipotesi di tributo “riconosciuto non dovuto” il rimborso si effettua a seguito di espressa domanda di rimborso del contribuente, da presentarsi entro anni due dalla data di avvenuto pagamento. E perciò nel caso in esame non può farsi applicazione della disciplina generale in materia di ripetizione di indebito (art. 2033 c.c.) alla stregua di quanto la Cassazione ha già affermato, e cioè che “Nell’ordinamento tributario vige, per la ripetizione del pagamento indebito, un regime speciale basato sull’istanza di parte, da presentare, a pena di decadenza, nel termine previsto dalle singole leggi di imposta (in specie, per i rimborsi di versamenti diretti attinenti alle imposte sui redditi, dall’art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602) o, comunque, in difetto, dalle norme sul contenzioso tributario (art. 16, comma sesto, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 e, ora, artt. 19, comma primo, lett. g, e 21, comma secondo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), regime che impedisce, in linea di principio, l’applicazione della disciplina prevista per l’indebito di diritto comune”.

Ne discende che, da un lato, all’istituto del rimborso su istanza di parte deve riconoscersi carattere di regola generale in materia tributaria, idonea, come tale, ad orientare anche l’interprete, e, dall’altro, le norme che contemplano l’istituto del rimborso ufficioso (che, ove applicabile, esclude ovviamente l’operatività del primo), data la loro natura eccezionale, vanno considerate di stretta interpretazione.

Di conseguenza, per la Cassazione, il ricorso è da rigettare.

20 maggio 2014

Federico Gavioli