Dichiarazione di fallimento e revoca del trust

il trust (anche liquidatorio) istituito da una società in bonis, ancorchè valido, diventa inefficace in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento della società

SENTENZA FALLIMENTO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Parleremo di trust e di altri strumenti per la protezione del patrimonio nella nostra videoconferenza di giovedì 29 maggio 2014

Il Tribunale di Napoli, settima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice, dott. Stanislao De Matteis, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 32530 del ruolo generale degli affari conteziosi dell’anno 2011, avente ad oggetto: azione di nullità e/o di inefficacia

TRA

il Fallimento INIMAR ITALIA spa in liquidazione, in persona del curatore, dott. Luigi Russo, elettivamente domiciliato in Napoli al Centro Direzionale is. E2 Palazzo Futura Sc. B, presso lo studio del prof. Avv. Francesco Fimmanò che lo rappresenta e difende, come da procura a margine dell’atto di citazione – attore –

E

Trust Inimar Italia spa in liquidazione, in persona del suo guardiano e beneficiario, Dott. E.P., elettivamente domiciliato in e rappresentato e difeso dall`avv. F. P. come da procura a margine della comparsa di risposta – CONVENUTO –

  1. R. P., nella qualità di beneficiario finale del trust,

  2. A. R., in proprio e nella qualità di trustee e di disponente,

  3. G. N., quale cessionaria della quota di partecipazione societaria della Riemm Italia Spa

    -CONVENUTI CONTUMACI –

    CONCLUSIONI – I difensori delle parti hanno concluso come in atti.

Svolgimento del processo

La curatela fallimentare ha citato in giudizio E. P. nella qualità di guardiano e beneficiario finale del trust Inimar Italia spa in liquidazione, R. P. quale beneficiario finale, A. B. in qualità di liquidatore della società Inimar Italia spa e anche di trustee, nonché G. N. quale cessionaria di quote societarie della Riemm Italia spa, onde sentir accertare e dichiarare la nullità e, in subordine, l’inefficacia e/o inopponibilità, nei confronti del fallimento dell’atto istitutivo del Trust INIMAR ITALIA spa in liquidazione perchè illegittimamente stipulato in danno dei creditori quando la società si trovava in stato di dissesto. Ha chiesto, altresì, la condanna, previa declaratoria di inefficacia e/o inopponibilità al fallimento degli atti di disposizione effettuati in esecuzione del programma istitutivo del trust, alla restituzione dei beni conferiti in trust ovvero e, in subordine, al ristoro per equivalente monetario. Ha chiesto, infine, il risarcimento dei danni patiti a causa del depauperamento subito per il disposto conferimento.

Costituendosi in giudizio, il Trust Inimar Italia spa in Liquidazione, in persona del guardiano, E. P. ha ecccepito l`infondatezza delle domande ex adverso formulate precisando che il trust liquidatorio in esame era stato istituito per la tutela degli interessi dei creditori e dei soci, al fine di preservare il valore dell`impresa da ingiuste iniziative esecutive di Equitalia e di agevolare l`attività di liquidazione in favore di tutti i creditori.

Non si sono costituite in giudizio le altre parti convenute delle quali è stata dichiarata la contumacia all’udienza del 31.5.2012 (A. B. e G. N.). Si dichiara in questa sede la contumacia di R. P..

Non sono state ammesse le attività istruttorie, essendo state ritenute inammissibili e/o irrilevanti ai fini della decisione le prove costituende articolate dal convenuto costituito nella memoria depositata il 27 marzo 2013.

All’udienza del 12.12.2013 la causa è stata riservata in decisione previa concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Motivazione

Prima di ogni altra questione deve essere delibata quella relativa ai rapporti intercorrenti tra trust liquidatorio e procedura fallimentare. La curatela, difatti, premesso che la società Inimar spa è stata posta in liquidazione, cancellata dal Registro delle Imprese e, successivamente, dichiarata fallita (sent. Del 21.4.2011), ha postulato la nullità dell’atto istitutivo del trust stipulato il 25.5.2010 (atto per notar Enrico Chiodi Daelli repertorio numero 174761, registrato il 3 maggio 2010), con cui la predetta società ha conferito l’intero patrimonio attivo e passivo al trustee, A. B., rivendicando il diritto del fallimento alla restituzione dei beni in esso conferiti. A sostegno di tale domanda, ha dedotto l’illiceità del trust in quanto istituito in frode ai diritti dei creditori. Si sarebbe trattato, in sostanza, di un’operazione giuridica impiegata dalla società al fine precipuo di eludere la par condicio creditorum.

In punto di diritto, giova rilevare che la Convenzione dell’Aja del primo luglio 1985 (ratificata senza riserve dall’Italia con legge del 1989 n. 364 entrata in vigore il primo gennaio 1992), prevede all’art.15 lett. e) che “La Convenzione non costitutisce ostacolo all’applicazione delle disposizioni della legge designata dalle norme del foro sul conflitto di leggi quando con un atto volontario non si possa derogare ad esse…” così statuendo la salvezza dei principi inderogabili di diritto interno – tra cui la protezione dei creditori in caso di insolvenza – eventualmente contrastanti con le disposizioni dell’atto istitutivo del trust.

Ne deriva che, ai fini della validità del trust in esame, occorre accertare se la sua istituzione sia finalizzata al perseguimento di un interesse meritevole di tutela per il nostro ordinamento giuridico (art.1322 c.c.), non altrimenti perseguibile con gli ordinari strumenti del diritto civile.

A tale proposito, la giurisprudenza di merito distingue il trust liquidatorio istituito da un’impresa in stato di insolvenza rispetto a quello stipulato da un imprenditore in bonis. In particolare si afferma che il trust liquidatorio istituito da un’impresa in condizioni di dissesto economico (tale da doverla indurre a presentare un’istanza di fallimento in proprio) in quanto elusivo della disciplina fallimentare ed in particolare delle norme inderogabili che presiedono alla liquidazione concorsuale deve essere considerato nullo sin dall’origine.

Viceversa il trust istituito da società in bonis, ancorchè valido, diventa inefficace in conseguenza della sopravvenuta dichiarazione di fallimento.

Consegue da quanto evidenziato che, ai fini della soluzione della questione controversa in esame, è necessario accertare la sussistenza dello stato di insolvenza della società Inimar spa al momento dell’istituzione del trust.

Ebbene, nella vicenda in esame risulta pacifico (cfr. docum. in atti): (i) che la società Inimar spa, posta in liquidazione in data 25.5.2010, in persona del liquidatore A. B., con atto di pari data, ha istituito un trust interno autodichiarato (ove la figura del disponente coincide con quella del trustee) al fine “…di realizzare nel modo più efficace possibile …la conservazione del valore dell’impresa… a tutela degli interessi dei credilori e dei soci…” e nel quale è confluito l’intero patrimonio della società; (ii) che, successivamente, la società è stata cancellata dal Registro delle Imprese (il 9.6.2010) e dichiarata fallita (il 21 aprile 2011: la dichiarazione di fallimento è stata revocata dalla corte di Appello di Napoli ed oggetto di giudizio di cassazione).

E’ pacifico, altresì, che la società Inimar spa, al momento dell’atto di istituzione del trust, versava in stato di insolvenza.

Tale condizione, espressione dell’oggettiva impossibilità per il debitore di adempiere regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, emerge da un serie di circostanze che, se complessivamente considerate, ne costituiscono indici rilevatori: si allude all’inadempimento da parte della società di crediti tributari dell’amministrazione finanziaria di notevole entità iscritti a ruolo (vedi ricorso fallimento dell’Equitalia Polis spa sub 16 del fascicolo di parte attrice), alla presentazione di un piano di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo ”…poi non rispettato perchè furono riscontrate delle irregolarità negli estratti di ruolo…” (vedi verbale di interrogatorio di A. B.), alle numerose procedure di pignoramento effettuate con esito negativo negli anni 2007 e 2009, nonchè al mancato svolgimento, in seguito all’istituzione del trust, di un’attività liquidatoria effettivamente svolta nell’interesse dei creditori.

La ricostruzione dei fatti sopra evidenziata non è stata, nel corso del giudizio, smentita da alcun elemento di fatto o circostanza addotti da parte convenuta. Non assume rilevanza inoltre la circostanza che il fallimento della società è stato dichiarato sulla base di debiti fiscali contestati atteso che tali argomenti non risultano significativi in questa sede.
Alla luce di quanto esposto, la tesi della curatela istante della nullità ab origine del trust, istituito quando la società si trovava già in stato di dissesto al solo fine di sottrarre i beni aziendali alle procedure esecutive attivabili dai singoli creditori deve essere condivisa per contrasto con la legge fallimentare (recte con la liquidazione concorsuale).

Accertato lo stato di insolvenza risulta pertanto doveroso dichiarare la nullità del trust e ciò impone, conseguentemente, di accogliere la domanda di restituzione di tutti i beni oggetto del trust in favore curatela fallimentare.

La fondatezza del primo motivo di doglianza (e la conseguente dichiarazione di nullità del trust), in quanto assorbente, esime il giudice dalla disamina degli altri motivi sollevati da parte attrice, quali l’inefficacia del trust e degli atti di disposizione effttuati in esecuzione del programma istitutivo.

Va, invece, disattesa la domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, non essendo stata fornita alcuna prova dell’incidenza negativa dell’istituzione del trust sul patrimonio del fallimento il quale ha soltanto dedotto, ma non provato di aver subito danni a causa dell’illegittima costituzione del trust. Pertanto, in applicazione del principio actore non probante reus absolvitur, la domanda di risarcimento dei danni non può trovare accoglimento.

Con riguardo alla partecipazione societaria ceduta alla sig.ra G. N., riferendosi la stessa ad altra società, la Riemm Italia spa, non vi è luogo a provvedere.

Le spese processuali, ivi comprese quelle della fase cautelare, seguono la soccombenza e verranno liquidate in base al valore effettivo della causa secondo i parametri fissati dal D.M. 140/2012.

Con riguardo al rapporto processuale tra parte attrice e G. N., le spese vanno dichiarate irripetibili stante la contumacia di quest`ultima.

PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così provvede:

– accoglie la domanda della curatela fallimentare e, per l’effetto, dichiara la nullità del Trust Inimar Italia spa in liquidazione istituito con atto del 25.5.2010 (atto per notar Enrico Chiodi Daelli repertorio numero 174761, registrato il 31 maggio 2010):

– condanna gli Organi (Trustee e Guardiano) del trust di cui al n.1 ed a chiunque detenga i beni segregati riconducibili alla Inimar Italia spa in liquidazione di consegnarli immediatamente nella libera disponibilità del Curatore del Fallimento della Inimar Italia spa in liquidazione;- condanna i convenuti al pagamento in favore dello Stato (art. 133 TUSG) delle spese vive che si quantificano in euro 450,00 (per la fase di merito) e in euro 225,00 (per la fase cautelare) e delle competenze che saranno liquidate con separato decreto previa istanza del legale rappresentante della curatela; dichiara irripetibili le spese nel rapporto processuale tra la curatela attrice e G. N.

Così deciso in Napoli il 6.2.2014

Il Giudice Monocratico

Dott. Stanislao De Matteis

Depositato in Cancelleria il 3 marzo 2014

Parleremo di trust e di altri strumenti per la protezione del patrimonio nella nostra videoconferenza di giovedì 29 maggio 2014