Una rassegna delle ultime novità in diritto societario

il diritto delle Srl e delle Srl semplificate ha subito molte variazioni nell’ultimo anno, presentiamo una rassegna sintetica di tutte le novità legislative

1. Premessa

Con il dichiarato intento di promuovere l’occupazione, in particolare giovanile, migliorare il funzionamento del mercato del lavoro e del sistema produttivo, nonché quello di favorire la ripresa economica, il Governo ha emanato il D.L. 28 giugno 2013, n. 76, (meglio noto come «decreto lavoro») – convertito in L. 9 agosto 2013, n. 99 – recante “primi interventi urgenti per la promozione dell’occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonche’ in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti”introducendo una serie di modifiche al mondo delle PMI italiane.

Questo provvedimento punta alla crescita dell’occupazione e della imprenditorialità anche attraverso l’introduzione di importanti modifiche al mondo delle società ed in particolare ai nuovi modelli “alternativi” di s.r.l. sia pur di recente introduzione. Infatti, a circa un anno dal debutto delle S.r.l. semplificate e di quelle a capitale ridotto emerge un quadro non esaltante con poco meno di 13 mila società costituite; di queste, il 60% è inattivo; il 45% è stato costituito con meno di 500 euro di capitale sociale, al 31 marzo 2013 il 90% ha dichiarato di non avere personale.

2. La «storia» della s.r.l. semplificata

L’art. 3 d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. con modifiche dalla l. 24 marzo 2012, n. 27, ha introdotto la s.r.l. semplificata come «variante» della s.r.l. tradizionale allo scopo di offrire ai giovani under 35 uno strumento economico di esercizio dell’impresa.

Con l’art. 44 d.l. 22 giugno 2012 , n. 83, conv., con modifiche dalla l. 7 agosto 2012, n. 134 il legislatore aveva voluto estendere alcuni benefici della s.r.l. semplificata a tutti gli imprenditori, anche over 35: nasce la s.r.l. a capitale ridotto.

3. S.r.l. a capitale ridotto

A meno di un anno dalla sua entrata in vigore, con un vero e proprio colpo di spugna, il legislatore ha disposto la cancellazione delle s.r.l. a capitale ridotto. Ciò in quanto la nuova veste societaria predisposta per la “forma” semplificata ha reso talmente marginali le differenze tra i due modelli “alternativi” di s.r.l. da indurre il legislatore ad espungere completamente dal nostro ordinamento quelle a capitale ridotto. L’intento, è quello di predisporre un unico strumento societario alternativo al regime ordinario del tipo s.r.l. che permetta l’avvio di un’impresa, beneficiando della limitazione della responsabilità personale senza dover investire un capitale significativo all’esercizio della stessa. Nel contempo il decreto lavoro mira ad eliminare le inevitabili contraddizioni ed incertezze legate alla coesistenza dei due modelli alterativi nonché le stesse critiche che nel corso del primo anno di vita della riforma, hanno accompagnato la loro introduzione. Conseguentemente, a partire dal 28 giugno 2013 tutte le società a capitale ridotto iscritte al presso il registro delle imprese sono riqualificate come S.r.l. semplificate. Si legge testualmente all’art. 9 comma 15 del richiamato decreto che «le società a responsabilità limitata a capitale ridotto iscritte al registro delle imprese ai sensi dell’articolo 44 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono qualificate società a responsabilità limitata semplificata». Emerge, tuttavia, un problema non del tutto secondario ossia comprendere se questa riqualificazione sia del tutto automatica o, viceversa, necessiti di un determinato procedimento e specifiche spese. Orbene, a differenza degli adeguamenti statutari delle s.r.l. semplificate alle novità introdotte con il decreto lavoro per le quali – come vedremo – è comunque opportuno procedere ad una modifica statutaria, nel caso di specie è invece ravvisabile un vero e proprio automatismo nel passaggio tra i due modelli societari.

  1. La nuova s.r.l. semplificata

La nuova disciplina mira ad allargare la platea dei potenziali beneficiari della “rinnovata” s.r.l. semplificata e, nel contempo, a prevenire le inevitabili contraddizioni di siffatto modello. Infatti, secondo la previgente disciplina con il naturale raggiungimento dei limiti d’età dei soci, le s.r.l. semplificate avrebbero dovuto, ex lege, trasformarsi in s.r.l. ordinarie con un aggravio di costi sia in termini di capitalizzazione sia per quanto concerne le spese notarili e accessorie. In altre parole, il presunto risparmio iniziale, infatti, si trasformava sostanzialmente in un differimento di maggiori costi futuri con il risultato di scoraggiare l’adozione di tale modello societario soprattutto nei soggetti over 30. Orbene, il decreto lavoro elimina il limite di età dei 35 anni il quale «non è un requisito di carattere permanente per l’assunzione dello status di socio e per la detenzione di partecipazioni in s.r.l. semplificate» (art. 2463-bis, comma 1 c.c.). Del pari viene meno anche il collegato divieto di cessione delle quote “a soggetti non aventi i requisiti di età” (art. 2463-bis, comma 4 c.c.). Pertanto, qualunque persona fisica in possesso dei requisiti di legge può “costituire” s.r.l. semplificate, entrando liberamente a far parte della compagine societaria non solo in fase di costituzione ma anche ex post in virtù di successivi atti di acquisto di quote societarie. In pratica, ilsuperamento dei 35 anni da parte di uno o tutti i soci non comporta conseguenze né per il socio (che non può essere escluso, salvo clausola in tal senso), né tanto meno per la stessa società (che rimane una s.r.l. semplificata).

5. La gestione sociale

Un’ulteriore modifica, poi, superando l’obbligo di scegliere gli amministratori tra i soci, consente che gli stessi siano individuati anche al di fuori della compagine sociale(art. 2463-bis c. 2 n. 6 c.c.).

Principali caratteristiche della nuova s.r.l. semplificata

Requisito soggettivo e anagrafico

Può essere costituita solo da persone fisiche. Viene meno il divieto di cessione delle quote a soci che abbiano compiuto i 35 anni.

Forma costitutiva

La forma da adottare è quella dell’atto costitutivo pubblico redatto secondo il modello ministeriale con le opportune modiche post riforma (orientamento prevalente v. infra).

Denominazione sociale

Nella denominazione dovrà essere specificato che si tratta di SRL Semplificata.

Amministrazione societaria

La gestione della società può essere affidata agli stessi soci ovvero ad amministratori esterni non soci.

Capitale sociale obbligatorio

Il capitale sociale per la costituzione della SRLS può variare da un minimo di 1 euro a un massimo di 9.999,99 euro e deve essere versato integralmente in denaro direttamente agli amministratori della società.

6. Segue. La redazione dell’atto costitutivo secondo il modello standard

Nonostante le modifiche introdotte dal d.l. 76/2013, non è stato adeguato il modello standard di atto costitutivo/statuto introdotto dal D.M. 138/2012. Conseguentemente, si è posto il problema della possibile utilizzabilità del medesimo modello anche per le nuove s.r.l. semplificate.Sul punto sono intervenuti, dapprima, il Ministero della Giustizia con note n. 11972 dell’11 settembre scorso e successiva nota integrativa del 13 settembre, e, successivamente, il Consiglio Nazionale del Notariato, i quali hanno opportunamente precisato e chiarito che anche le  nuove s.r.l. semplificate possono essere costituite utilizzando il medesimo modello standard di atto costitutivo/statuto apportando le dovute modifiche per le clausole incompatibili con il d.l. 76/2013, le quali dovranno necessariamente essere omesse (cfr. sul punto Consiglio Nazionale del Notariato, nota 12.12.2013, n. 892-2013/I e Min. Sviluppo economico, nota 15.1.2014, prot. 0006404).

Ad esempio, gli amministratori, possono anche non essere soci, al contrario di quanto previsto nella prima versione del modello; inoltre, viene meno – come già evidenziato – il divieto di trasferimento delle quote a persone che abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data della cessione trasferimento nonché la previsione della sanzione della nullità per il relativo atto di trasferimento. Ciò chiarito, l’inderogabilità cui fa riferimento il legislatore deve intendersi come impossibilità per le parti di determinare il contenuto dell’atto costitutivo in modo diverso da quello previsto dal legislatore stesso e dalla normativa regolamentare.

Per tutto ciò che non è disciplinabile nell’atto costitutivo quindi, stante la rigidità del modello standard, trova applicazione – in quanto compatibile – la corrispondente disciplina codicistica della s.r.l..

Quindi, l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e deve indicare ad ogni modo:

1) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio;

2) la denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;

3) l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4), sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento deve farsi in denaro ed essere versato all’organo amministrativo;

4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo 2463;

5) luogo e data di sottoscrizione;

6) gli amministratori.

La denominazione di società a responsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e versato, la sede della società e l’ufficio del registro delle imprese presso cui questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la rete telematica ad accesso pubblico.

7. Trasformazione

L’orientamento prevalente, già prima dell’entrata in vigore del decreto lavoro, inquadrava la s.r.l. semplificata e quella a capitale ridotto quali sotto-tipi della s.r.l. ordinaria o delle semplici varianti della stessa e questo impediva di qualificare il passaggio tra i diversi modelli di s.r.l. come una vera trasformazione. Questa ricostruzione è senza dubbio condivisibile anche alla luce delle novità introdotte con il decreto lavoro; infatti, per quanto riguarda il passaggio da s.r.l. semplificata in s.r.l. ordinaria e viceversa avviene senza che trovino attuazione le regole dettate in materia di trasformazione di cui agli artt. 2498 e ss. c.c.. le quali, viceversa, trovano applicazione in tutti gli altri casi di mutamento del tipo. Ciò chiarito, quindi, è ben possibile confermare anche dopo le novità introdotte con il decreto lavoro l’orientamento del comitato triveneto dei notai espresso nella massima n. R.A.4 (Formalita’ per il mutamento del modello di s.r.l. semplificata – 1° pubbl. 9/2012), sia pure con gli opportuni adattamenti per il venir meno della società a capitale ridotto.

8. L’aumento di capitale per le s.r.l. semplificate

Già in occasione dell’introduzione di questo modello societario erano stati sollevati non pochi dubbi specie con riferimento alla possibilità di estendere i richiamati limiti – ossia il divieto di conferimenti diversi dal denaro e l’obbligo di integrale versamento al momento della sottoscrizione – anche in sede di aumento a pagamento del capitale sociale. Al riguardo, il decreto lavoro omette di pronunciarsi su questo specifico profilo fonte di non poche discussioni. In mancanza di una specifica disciplina in tal senso non ci resta che rinviare all’orientamento maggiormente condiviso in occasione dell’introduzione di questo specifico modello societario e fatto proprio dal Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 130 del 5 marzo 2013 secondo cui “l’obbligo di integrale versamento dei conferimenti in denaro e il divieto di conferimenti diversi dal denaro si applicano in tutti i casi di costituzione di s.r.l. semplificate che di s.r.l. a capitale ridotto.

Tale obbligo e tale divieto, tuttavia, non si applicano ai conferimenti da eseguire in sede di aumento di capitale di s.r.l. semplificate o s.r.l. a capitale ridotto, nemmeno nelle ipotesi in cui il capitale non venga aumentato a un importo pari o superiore a euro 10.000 e la società mantenga la forma di s.r.l. semplificata o s.r.l.  a capitale ridotto.

Le operazioni di aumento di capitale in tale sotto-tipo di s.r.l., pertanto, sono interamente disciplinate dalle norme dettate per la s.r.l. “ordinaria”.

La presente massima limita il campo di applicazione dei suddetti limiti ai soli conferimenti effettuati in sede di costituzione della società e ciò risulta condivisibile anche alla luce del tenore letterale dell’art. 2463-bis, comma 2, c.c., che rinvia al solo atto costitutivo. Pertanto, non vi è alcuno ostacolo ad un conferimento in natura in sede di aumento del capitale sociale di s.r.l. semplificata ne tanto meno è necessario che gli stessi conferimenti in denaro siano interamente versati al momento della sottoscrizione del capitale.

9. I costi da sostenere

Non viene modificato, né abrogato, il comma 3 dell’art. 3 del d.l. 1/2012 che, al momento della sua introduzione, sanciva l’esenzione da diritti di bollo, segreteria e onorari notarili per la costituzione di s.r.l. semplificate.

Quindi, facendo seguito a quanto stabilito dal D.M. 138/2012, qualora si utilizzi lo statuto standard aggiornato con le opportune modifiche:

Tabella dei costi per la costituzione di una s.r.l.

Descrizione

S.r.l. ordinaria

S.r.l. semplificata

Notaio

800/1300

non si devono pagare le spese notarili.

Bolli

400

0

Tasso di registro

200

200

Diritto annuale CCIA

200

200

Diritti di segreteria

90

0

Vidimazione Libri

309,87

309,87

Diritti e bolli per vidimazione libri

39,62

39,62

Bollatura libro giornale ed inventari

32

32

TOTALE COSTI DI COSTITUZIONE

1999,87 / 2499,87

781,49

Per quanto riguarda la doverosità della prestazione notarile, il notaio richiesto di stipulare l’atto costitutivo di una s.r.l. semplificata, ai sensi dell’art. 27 della legge notarile è in ogni caso obbligato a prestare il suo ministero senza alcun costo per la sua prestazione osservando nel contempo tutte le altre disposizioni della legge notarile ed i principi di deontologia professionale. Per di più la violazione di quest’obbligo viene sanzionato dal CNN a norma dell’art. 138 comma 2 L.N., con la sospensione da sei mesi a un anno.

10. Novità per le SRL ordinarie

L’art. 9, cc. 15-bis e 15-ter del d.l. n. 76/2013 ha innovato anche la disciplina codicistica dettata per le società a responsabilità limitata, con alcune importanti modifiche. In particolare:

  • viene modificato l’art. 2464 c.c., prescrivendo per tutte le srl il versamento inizialedei conferimenti in denaro, alla sottoscrizione dell’atto costitutivo, all’organo amministrativo(anziché presso una banca);

  • i mezzi di pagamento utilizzati per i conferimenti devono essere indicati nell’atto (art. 9 c. 15-bis del D.L. 76/2013).

  • si interviene, poi, sull’art. 2463 c.c. consentendo la determinazione dell’ammontare del capitale socialeanche in misura inferiore a 10.000 euro ma almeno pari a 1 euro(art. 9 c. 15-ter del DL 76/2013); in tal caso è inserita una disciplina ad hoc per i conferimenti, i quali devono farsi in denaro e devono essere versati per intero alle persone cui è affidata l’amministrazione;

  • infine, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva prevista dall’art. 2430 c.c. (riserva legale), deve essere almeno pari a un quinto degli stessi, fino a che la riserva non abbia raggiunto, insieme al capitale, l’ammontare di 10.000 euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite. Essa deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione. Quanto detto trova applicazione anche per le s.r.l. semplicate tanto per la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio annuale per formare la riserva legale quanto per l’utilizzabilità della stessa.

11. Le nuove Start up innovative

Lo stesso D.L. 76/2013 contiene inoltre una serie di interventi significativi anche sul fronte delle “start-up innovative”. In particolare, le modifiche hanno riguardato i seguenti aspetti:

  • è stato abrogata la disposizione che richiedeva ai soci persone fisiche, al momento della costituzione e per i successivi 24 mesi, di detenere la maggioranza delle quote o azioni rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria;

  • è stata ridotta dal 20% al 15% la quota minima di spesa in ricerca e sviluppo richiesta alla società per essere qualificabile come start-up;

  • è stato esteso l’accesso al regime agevolato delle società alle imprese con almeno 2/3 della forza lavoro costituita da persone in possesso di una laurea magistrale e alle società titolari di un software originario registrato presso la Siae. Quest’ultima misura è destinata a favorire un incremento importante di start-up innovative nel campo dell’economia digitale.

12.Segue. Alcuni profili problematici

Ancora moti dubbi residuano in materia nonostante siano trascorsi diversi mesi dall’entrata in vigore del decreto lavoro. Il legislatore, ad esempio, nulla prevede in merito alla sorte degli atti costitutivi/statuti di s.r.l. semplificate regolarmente iscritte e costituite con la previsione di clausole ormai del tutto incompatibili con le novità introdotte dal suddetto decreto. Basti pensare, ad esempio, al previgente divieto di trasferimento delle quote a persone over 35 anni e della nullità dell’eventuale atto di trasferimento ormai abrogati dall’art. 9, co. 13 del d.l. n. 76/2013. Alcun dubbio sussiste sul fatto che siamo dinnanzi a clausole statutarie ormai divenute inefficaci in quanto incompatibili con la nuova disciplina introdotta in materia, con la conseguenza che appare difficile sostenere la sopravvivenza di siffate clausole (come ad esempio del divieto di cessione a soggetti non aventi i requisiti d’età). In ogni caso occorre rilevare che presenza di simili clausole potrebbe comunque generare incertezze sulla loro valenza, soprattutto ai fini di un possibile contenzioso tra i soci. Per questo, onde evitare il sorgere di azioni contenziose – escludendo a priori un adeguato adattamento – sarebbe opportuno un adeguamento degli atti costitutivi già redatti alle novità introdotte dal decreto lavoro, eliminando le clausole riproduttive del suddetto divieto del tutto inefficaci. Orbene, al pari di quanto accade per la fase costitutiva di una s.r.l. semplificata ritengo che anche per le stesse modifiche statutarie il notaio non potrà pretendere alcunchè per la propria prestazione professionale specie laddove siffatta modifica risulti opportuna – se non proprio necessaria – per l’adeguamento del documento costitutivo alla nuova disciplina introdotta in materia.

13. Considerazioni conclusive

Volendo dare un giudizio complessivo sulle novità introdotte con il decreto lavoro possiamo sicuramente evidenziare come tutte questeinnovazioni, sia pur apprezzabili negli intenti, si manifestino in realtà come inefficaci soprattutto da un punto di vista pratico conducendo alla creazione di nuove “società di capitali senza capitali” poco operative sul mercato vista anche la difficoltà per le stesse di ricorrere al credito bancario. Infatti, oltre ai ben noti problemi di sottocapitalizzazione che già caratterizzano il panorama delle s.r.l. nel caso di specie si ripropongono i medesimi dubbi emersi in occasione del debutto di questo specifico modello societario e rappresentati dalla rilevante difficoltà di ottenere credito. Nel corso dei mesi  si attendeva l’adozione, da parte del Ministero dell’economia, di un accordo con l’A.b.i., l’associazione bancaria italiana, sull’elargizione di prestiti agevolati per i giovani. Ma ancora all’orizzonte non si vede nulla. In questa situazione, pertanto, agli imprenditori intenzionati ad avvalersi di questo nuovo modello societario, nonostante le numerose modifiche apportate con il decreto lavoro, non resta altro che ricorrere a garanzie di natura personale, con la conseguenza che il risparmio iniziale andrà necessariamente reinvestito in società ai fini della sopravvivenza ed operatività della medesima.

6 marzo 2014

Andrea Scalzo