Il minicondono sulle cartelle esattoriali

la Legge di stabilità prevede la possibilità di saldare i debiti con Equitalia al netto degli interessi maturati sulla cartella: ecco la procedura per avvalersi di tale mini condono

La Legge di Stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) permette di usufruire per le cartelle di Equitalia di uno sconto sugli interessi di mora e quelli di ritardata iscrizione a ruolo. La sanatoria consiste in uno sconto che sarà applicato soltanto sugli interessi sia di mora che di ritardata iscrizione a ruolo. I primi si applicano quando il contribuente ritarda il pagamento di somme iscritte a ruolo; in particolare se il pagamento non è stato effettuato nei successivi 60 giorni dalla notifica della cartella. Gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, invece, si applicano dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e fino alla data di consegna all’agente dei ruoli nei quali tali somme sono iscritte a ruolo.

Giova precisare che nessuno sgravio riguarda le sanzioni né l’aggio della riscossione percepito da Equitalia e dagli altri concessionari per l’attività svolta.

L’art. 1, cc. 618-624, della legge di Stabilità prevede la possibilità di “condonare” le cartelle Equitalia, limitatamente a quelle relative a crediti, anche degli enti locali, posti in riscossione coattiva entro il 31 ottobre 2013, e con la sola eccezione delle posizioni debitorie in essere con la Corte dei Conti.Relativamente ai ruoli emessi fino al 31 ottobre 2013 i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere interessi e con il pagamento: di una somma pari all’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero a quello residuo con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo previsti dall’art. 20 D.P.R. n. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del medesimo D.P.R.n. 602; delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Il mini condono può essere richiesto sulle cartelle esattoriale relative a crediti contestati da parte di uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013. Sono ammessi anche gli avvisi di accertamento esecutivi emessi ed affidati a Equitalia per la riscossione entro il 31 ottobre 2013. Rimangono escluse, invece, le somme da riscuotete per effetto di sentenze di condanna della corte dei conti.

Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per effetto di sentenza di condanna della Corte dei Conti. L’importo, decurtati gli anzidetti interessi, deve essere versato entro il giorno 28 febbraio 2014. Scade il 28 febbraio 2013 il termine entro cui il debitore che vuole vedersi cancellare l’iscrizione a ruolo dovrà pagare l’intero importo dovuto e le somme dovute a titolo di remunerazione.

La scadenza per usufruire della definizione agevolata è il 28 febbraio 2014: entro questo termine, i debitori interessati potranno effettuare, ma in un’unica soluzione, il pagamento del debito contenuto nella cartella esattoriale, escludendo gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e quelli di mora; restano dovuti, quindi, gli importi iscritti a ruolo (somma originaria/residuo) e le somme a titolo di remunerazione dell’agente della riscossione. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire alla definizione, devono versare in un’unica soluzione le somme dovute. Il perfezionamento della fattispecie si ha, dunque, con l’integrale versamento delle somme dovute, che comporta l’automatico discarico dell’agente della riscossione delle somme residue, con la contestuale eliminazione dei crediti corrispondenti alle quote discaricate dalle scritture patrimoniali degli enti impostori.

Per permettere agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote discaricate a seguito della definizione agevolata, l’agente della riscossione dovrà trasmettere a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014, l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto e dei codici tributo per i quali è intervenuto il pagamento; entro la stessa data gli agenti della riscossione, via posta ordinaria, informano i debitori che hanno effettuato il versamento nel termine previsto dell’avvenuta estinzione del debito.

Per consentire la procedura la legge di stabilità ha anche previsto che la riscossione dei carichi interessati (le cartelle e gli avvisi esecutivi affidate a Equitalia entro il 31 ottobre 2013) resti sospesa fino al 15 marzo 2014.Al fine di consentire il versamento delle somme dovute entro la scadenza del 28 febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la riscossione dei relativi carichi resta sospesa fino al 15 marzo 2014, e per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di prescrizione.Se la procedura avrà esito positivo , entro il 30 giugno 2014, Equitalia dovrà informare il contribuente dell’avvenuta estinzione del debito.

L‘invio delle lettere in posta ordinaria interesserà entro il 30 giugno 2014 soltanto i soggetti che avranno aderito alla rottamazione della cartella avendo pagato entro la fine di febbraio tutto l’importo dovuto. Entro la stessa data dovrà inviare agli enti creditori l’elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento entro il 28 febbraio in modo da consentire il discarico dei crediti incassati.

10 gennaio 2014

Ignazio Buscema