Processo tributario e documentazione prodotta in corso di contenzioso

la documentazione prodotta in fase di contenzioso annulla l’avviso di accertamento emesso d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate (C.T.P. di Messina – sentenza segnalata e commentata da Dario Buonfiglio)

INTITOLAZIONE:

Accertamento parziale d’ufficio – Art.41 bis DPR 600/73 – Attività di controllo formale della dichiarazione dei redditi su ritenute acconto Irpef del sostituto d’imposta – Rettifica dell’Agenzia delle Entrate per redditi non dichiarati-Attività di liquidazione delle imposte previste dall’articolo 36-bis del Dpr 600/1973- Conseguenze- Annullamento dell’Avviso di accertamento.

 

ANNOTAZIONI:

Il contribuente è stato accerchiato dall’avviso di accertamento dell’Agenzia delle entrate, che ha rettificato il reddito sulla base delle ritenute dichiarate nel modello 770 dal sostituto d’imposta. Tale tipologia di accertamento risulta sempre più stringente, in particolare successivamente alla legge di stabilità del 2011.

Con la legge 220/2010 sono state ampliate, infatti, le possibilità di effettuare gli accertamenti cosiddetti “parziali”. Una tipologia (tra le cinque esistenti) di accertamento che si concretizza nell’effettuare rettifiche d’ufficio sui redditi dichiarati.

L’accertamento parziale nasce nel 1982, in conseguenza dell’esigenza di consentire all’amministrazione finanziaria di procedere alla rettifica quando risultano elementi certi che consentono di stabilire l’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggiore reddito, senza necessità di verificare la posizione complessiva del contribuente.

Nel caso di specie, non è stato sufficiente per l’agenzia delle entrate, basare il controllo esclusivamente sul modello 770 presentato dal sostituto d’imposta per poter rettificare legittimamente il reddito del contribuente, in quanto il ricorrente ha comprovato in sede di contenzioso che dal Modello Unico dell’anno precedente sono stati dichiarati tutti i ricavi non riscontrati l’anno dopo.

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Fatto

1.1 Con ricorso n.8195/10 depositato in data 08/11/2010, il ricorrente, difeso dal Dott. Antonio Cogode, tributarista di Messina, ha impugnato l’Avviso di Accertamento n. RJE010801297/10 notificato in data 01.07.2010.

1.2 Con il suddetto avviso di accertamento, emesso ai sensi all’art.41 bis DPR 600/73, in seguito al controllo automatizzato della dichiarazione Mod. Unico 2006 relativo all’anno di imposta 2005, l’Agenzia delle Entrate, aveva intimato il pagamento totale di € 9.629,00 per aver accertato una maggiore Irpef, Addizionale Regionale, Irap, Iva e Addizionale Comunale su un reddito di lavoro autonomo di euro 20.446,00 rideterminato dall’ufficio .

2.1 Il ricorrente, ha richiesto la trattazione in pubblica udienza.

2.2 L’Agenzia delle Entrate si è costituita in giudizio.

2.3 La commissione della sezione prima, dopo aver avvisato le parti sulla trattazione di pubblica udienza avvenuta in data 24/09/2013, ha emesso in pari data il dispositivo di ordinanza riportante il seguente testo: “… La commissione accoglie il ricorso ed annulla l’atto impugnato, compensa le spese di giudizio…”

Diritto

3.1 Il ricorrente si è opposto all’Avviso di Accertamento sulla base dei seguenti motivi di diritto: violazione dello statuto del contribuente per falsa applicazione dell’art.2 della L.n.241/1990, così come richiamato dall’art. 7 della L. n. 212/2000, nonché dall’art.42 DPR n.600/1973 e omessa specificazione dei veri elementi che dovrebbero essere posti a motivo della rettifica apportata dall’ufficio accertatore.

3.2 Per quanto riguarda quest’ultimo punto, il difensore, ha eccepito la nullità dell’avviso di accertamento, in quanto il mod. 770, quale unico elemento generico ed indiretto posto come strumento di riferimento e di controllo dell’agenzia delle entrate, viola le precise disposizioni di legge previste dall’art.42-Dpr n.600/1973.

Infatti, con la documentazione contabile e fiscale allegata in sede di contenzioso, è stato dimostrato che i ricavi accertati sono stati dichiarati l’anno precedente dal contribuente, mentre le ritenute irpef sono state certificate dal sostituto d’imposta l’anno d’imposta successivo.

Motivazione

4.1 La Commissione ha osservato, tra l’altro, che dalla documentazione prodotta dalla parte ricorrente, l’importo delle fatture emesse e contabilizzate, è stato riportato nel Modello Unico 2005 per il reddito d’imposta 2004

4.2 Peraltro, la Commissione, ha accertato che risultava corrispondenza tra i ricavi dichiarati nella dichiarazione dei redditi e quelli annotati nel registro delle fatture emesse.

PQM

Si è accolto il ricorso depositato in data 08/11/2010 dal dott. Antonio Cogode, per effetto si è annullato l’avviso di accertamento e si sono compensate le spese di giudizio.

 

NOTE FINALI

L’Agenzia delle Entrate è incorsa in errore, in quanto non ha accertato il criterio contabile osservato dal ricorrente, che svolgeva attività associabile a quella professionale nel campo dell’informatica.

Le fatture sono state emesse dal contribuente seguendo il criterio della competenza e non quello di cassa.

Il contribuente, infatti, pur non essendo stato pagato dal suo cliente, ha preferito emettere le fatture alla conclusione delle sue prestazioni professionali dichiarando contestualmente i ricavi e pagando le imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (competenza).

Si ritiene che sia stata eseguita la suddetta procedura per poter recuperare i crediti vantati in sede giudiziaria, qualora non fossero stati onorati dal committente.

Mentre, il sostituto d’imposta, avendo corrisposto i compensi relativi alle fatture emesse del contribuente l’anno successivo, ha dichiarato le ritenute Irpef per l’anno in cui sono state pagate seguendo il principio di cassa.

La discordanza risultante dalle diverse dichiarazioni presentate dal contribuente e dal sostituto di imposta era possibile conciliarla, se il controllo da parte dell’agenzia delle entrate si basava anche sugli elementi probatori del ricorrente reperibili all’anagrafe tributaria.

 

6 novembre 2013

Dario Buonfiglio