Conseguenze delle dimissioni dei sindaci in attesa del subentro dei sindaci supplenti

Analisi del regime della prorogatio dalle funzioni esercitate in attesa dell’effettivo subentro dei sindaci supplenti.

Le dimissioni di uno o più membri del Collegio sindacale in costanza di mandato costituiscono una delle più frequenti cause di cessazione dell’incarico sindacale. Molteplici, infatti, possono essere le ragioni alla base delle dimissioni di un sindaco: si pensi, ad esempio, alla presenza di gravi problemi fisici (malattia, infortunio, interdizione) che rendano il sindaco non idoneo a svolgere le funzioni per le quali è delegato per un lungo periodo di tempo, oppure il cambiamento, in corso di mandato, della compagine societaria rispetto a quella che ha nominato, in prima istanza, l’organo di controllo.

Peraltro, benché non siano legislativamente previste particolari formalità per la rinuncia all’incarico, si è sempre ritenuto in dottrina che le dimissioni dei sindaci non possano essere in alcun modo tacite: è opportuno, dunque, che il sindaco interessato rediga una lettera di dimissioni, la quale deve essere indirizzata (con qualsiasi mezzo che consenta la certezza della ricezione) all’organo amministrativo (ovvero preferibilmente a ciascun componente del consiglio di amministrazione) e ai componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale (norma di comportamento CNDCEC 1.6).

A tal fine, appare opportuna la forma della lettera raccomandata A.R., posta elettronica certificata o altro mezzo che ne garantisca la ricezione al Presidente del Consiglio di amministrazione, ad ogni suo componente ed agli altri sindaci compresi i supplenti. La lettera di dimissione deve contenere le ragioni della rinuncia per evitare che, dimissioni prive di causa, possano esporre il sindaco alla richiesta, da parte della società, di un eventuale risarcimento del danno:

“sebbene il sindaco non possa essere costretto a rimanere in carica contro la sua volontà, la nomina e la relativa accettazione producono tra le parti un vincolo giuridico, per il quale il soggetto ha il dovere di prestare diligentemente la sua opera per almeno un triennio. Qualunque sia la definizione del rapporto sindaco-società, l’assenza di una giusta causa di dimissioni non può considerarsi irrilevante, essendo principio generale quello che ricollega al recesso immotivato l’obbligo di risarcire all’altra parte il conseguente pregiudizio”

(in tal senso, tra gli altri, Cavalli G. “I sindaci”, in “Trattato delle società per azioni”).

Particolare attenzione deve essere prestata con riferimento alla decorrenza delle dimissioni, su cui si registrano da tempo posizioni contrapposte.

Sul tema, si riporta la posizione del Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (norma di comportamento 1.6 del dicembre 2010): in caso di dimissioni da parte del sindaco effettivo, non sembra ammissibile la prorogatio della carica in virtù della quale la cessazione effettiva dalla carica di sindaco avrebbe effetto solo al momento della ricostituzione del nuovo collegio sindacale. Secondo il CNDCEC, infatti, l’istituto della prorogatio è espressamente prevista solo ed esclusivamente in caso di scadenza del mandato e di inerzia dell’assemblea nel rinnovo e, pertanto, trattandosi di una soluzione eccezionale, questa non dovrebbe essere applicata analogicamente al caso delle dimissioni volontarie.

Dello stesso avviso il notariato del Triveneto (massima H.E.1 del settembre 2011) secondo cui le dimissioni del sindaco effettivo devono avere effetto immediato anche se la società non provvede alla sua sostituzione. In senso analogo, la giurisprudenza di merito (sentenza Tribunale di Napoli del 15 ottobre 2009) che ha escluso la possibilità di una proroga coatta della carica nei confronti dei sindaci dimissionari, considerata la natura dell’atto di dimissioni, il soggetto da cui provengono e il fatto che l’incompletezza (seppur temporanea) del collegio sindacale è stata di fatto contemplata dal legislatore.

È diverso, invece, l’orientamento dei giudici di legittimità: su tutte si vedano le sentenze n. 941 del 18 gennaio 2005 e 6788 del 4 maggio 2012.

La Cassazione ha, infatti, da sempre sostenuto che le dimissioni del sindaco in carica operano automaticamente laddove sia possibile la sostituzione del soggetto dimissionario con un supplente.

Ne consegue che, se questa sostituzione non è possibile (quando, per esempio, i sindaci che vengono meno sono di numero superiore rispetto a quello dei membri supplenti disponibili), la cessazione della carica avrà effetto solo alla ricostituzione del nuovo collegio sindacale.

E’ bene riportare, in tale sede, un ultimo orientamento giurisprudenziale in materia di prorogatio: il Tribunale di Bari (col provvedimento del 2 febbraio 2013) ha precisato che le dimissioni del sindaco “hanno efficacia immediata anche quando il subentro del sindaco supplente non è possibile per mancanza del supplente stesso”.

Rammentiamo infine che, in ogni caso, le dimissioni del sindaco effettivo non escludono la sua responsabilità se non si attiva per evitare atti pregiudizievoli da parte degli amministratori o per ridurre al massimo l’entità di quelli già provocati. In ogni caso, le dimissioni non comportano eventuali responsabilità a carico del supplente per quanto avvenuto nel periodo in cui quest’ultimo non era ancora in carica.

10 ottobre 2013

Sandro Cerato