Compensi amministratori in assenza di delibera assembleare

La problematica della deduzione del compenso agli amministratori in mancanza di delibera dei soci o specifica indicazione statutaria.

Con la sentenza n. 17673 del 19 luglio 2013 (ud. 13 marzo 2013) la Corte di Cassazione ha negato la deducibilità del compenso agli amministratori, in assenza di delibera dei soci, o di specifica indicazione statutaria.

 

La sentenza

La Corte richiama e fa proprie precedenti pronunce, in forza delle quali, con  riferimento  alla  determinazione  della  misura  del compenso degli amministratori di società di  capitali,  ai  sensi  dell’art.2389 c.c., comma 1, (nel testo vigente prima delle modifiche,  non  decisive sul punto, di cui al D.Lgs. n. 6 del 2003), ha affermato  che 

“qualora  non sia  stabilita  nello  statuto,  è   necessaria   una   esplicita   delibera assembleare, che non può considerarsi implicita in  quella  di  approvazione del bilancio, attesa: la natura imperativa e inderogabile  della  previsione normativa, discendente dall’essere la  disciplina  del  funzionamento  delle società dettata, anche,  nell’interesse  pubblico  al  regolare  svolgimento dell’attività economica, oltre  che  dalla  previsione  come  delitto  della percezione di compensi non previamente deliberati dall’assemblea (art.  2630 c.c., comma 2, abrogato dal D.Lgs. n. 61 del  2002,  art.  1);  la  distinta previsione delle delibera di  approvazione  del  bilancio  e  di  quella  di determinazione dei compensi  (art.  2364  c.c.,  nn.  1  e  3);  la  mancata liberazione degli airministratorì dalla responsabilità di gestione, nel caso di approvazione del bilancio (art. 2434 c.c.); il  diretto  contrasto  delle delibere tacite ed implicite con le regole di formazione della volontà della società (art. 2393 c.c.,  comma  2). 

Conseguentemente,  l’approvazione  del bilancio contenente la posta relativa ai compensi degli amministratori non è idonea a configurare la specifica delibera richiesta  dall’art.  2389  cit., salvo che un’assemblea  convocata  solo  per  l’approvazione  del  bilancio, essendo  totalitaria,  non  abbia  espressamente  discusso  e  approvato  la proposta di determinazione dei compensi degli  amministratori”  (Cass.  sez. un., 29 agosto 2008, n. 21933; si veda, inoltre, Cass. n. 28243 del 2005).

 

 

Compensi amministratori in assenza di delibera assembleare – Breve nota

deducibilità dei compensi degli amministratoriLa disciplina  dettata  dall’art.  2389  c.c.  deve  ritenersi  di carattere imperativo ed inderogabile la cui violazione determina la sanzione della nullità senza  possibilità  di  convalida,  laddove  non  espressamente stabilito dalla legge. 

L’attribuzione  e  la determinazione  dei  compensi  da corrispondere agli amministratori di  società  devono  essere  contenute  in apposita  deliberazione  adottata  da  parte  dell’assemblea  dei  soci. 

La deliberazione di  approvazione  del  bilancio  d’esercizio  non  è  pertanto suscettibile di costituire espressione implicita di simile volontà da  parte dell’organo assembleare.

Sono questi i principi che si ricavano dalla lettura della sentenza in commento, che richiama il precedente giurisprudenziale della stessa Corte di Cassazione a SS.UU. n.21933/2008.

L’intervento della Corte di Cassazione a SS.UU. appare decisivo per dirimere la questione che vedeva due posizioni contrapposte:

  • da una parte –  sentenza n. 3774 del 1995 -, coloro che sostenevano che il compenso “può  essere  inserito  in bilancio, in quanto sia stato deliberato dalla  assemblea  con  un’autonoma decisione, che non può essere implicita  nella  approvazione  del  bilancio stesso”;
  • e dall’altra parte – sentenza  n.  2832  del  2001  – coloro che sostenevano che l’approvazione del bilancio nel quale figuri iscritta la voce  relativa  al compenso ha  valore  giuridico  di  approvazione  e  ratifica  dell’operato dell’amministratore  che  si  sia  attribuito  tale compenso senza che l’assemblea lo abbia previamente deliberato. L’approvazione  del  bilancio, infatti, costituirebbe manifestazione  di  volontà  specificamente  diretta all’approvazione di tale attribuzione, perchè non  costituirebbe  una  mera presa  d’atto  di  dati  contabili,  ma   rappresenterebbe   un   atto   di appropriazione del rapporto da parte della società e pertanto una ratifica.
    Il principio affermato con la  sentenza  n.  2832  del  2001,  è  stato condiviso, in modo espresso e mediante rinvio esplicito,  dalla  successiva sentenza n. 28243 del 2005, e implicitamente da Cass. n.  11490  del  2007, che tuttavia ha negato che, allo scopo di valutare la possibilità di sanare l’autoattribuzione  di   compensi   da   parte   dell’amministratore,   non preventivamente   deliberata   dall’assemblea,   mediante    delibera    di approvazione di bilancio, sia sufficiente l’affermazione del  principio  di diritto astratto di cui alla decisione del 2001, essendo necessario che  in concreto siano indicati gli elementi probatori dai  quali  risulti  che  la specifica spesa era stata acquisita al bagaglio istruttorio della  delibera relativa al bilancio.

 

Le Sezioni Unite aderiscono, invece, all’orientamento che ritiene necessaria l’esplicita delibera assembleare  di  determinazione dei compensi e che nega che tale delibera possa considerarsi  implicita  in quella di approvazione del bilancio, in quanto le deliberazioni di approvazioni del bilancio sono dirette a controllare la legittimità di un atto di competenza degli amministratori, “approvandolo”  o  “ non  approvandolo” mentre le determinazioni dei compensi degli amministratori hanno la  funzione   di “determinare” o “stabilire”  il compenso.

Ed, osservano le SS.UU., “  poichè è  certo che il bilancio in ogni caso contiene la posta relativa al  compenso  degli amministratori, a voler ammettere che la  delibera  di  approvazione  debba ritenersi come implicita determinazione del compenso, la norma  di  cui  si tratta sarebbe del tutto inutile”.

Peraltro, osservano ancora le SS.UU., “ anche a voler  ipotizzare  l’ammissibilità  di  una  ratifica tacita    della    (auto)determinazione    del    compenso     da     parte dell’amministratore,  sarebbe  necessaria  la  prova  che,  approvando   il bilancio l’assemblea sia a conoscenza del  vizio  e  abbia  manifestato  la volontà di far proprio l’atto posto in essere dall’organo privo di  potere, non essendo invece sufficiente,  in  quanto  circostanza  non  univoca,  la generica delibera di approvazione”.