L'art. 2443 c. 1 del codice civile prevede che lo statuto societario possa attribuire agli amministratori di società per azioni la facoltà di aumentare (in una o più volte) il capitale sociale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel Registro delle imprese (c.d. aumento di capitale delegato). La delega in parola può prevedere anche la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante conferimento di beni in natura o con soppressione (parziale o integrale) del diritto di opzione, nonché la possibilità di procedere ad un aumento di capitale gratuito. Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato (con la stesura di un apposito documento interpretativo) ha fatto il punto su alcune modalità di esercizio della delega conferita all’organo amministrativo per
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