Causa per danni a Equitalia: a chi la competenza?

è competente il giudice ordinario a decidere nel caso in cui il cittadino chieda il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione

E’ competente il giudice ordinario a decidere nel caso in cui il cittadino chieda il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittima iscrizione di ipoteca da parte del concessionario della riscossione.

La Suprema Corte, con la sent. 10 giugno 2013, n. 14506, ha affermato che il giudice tributario è competente a decidere sull’an e sul quantum del tributo, ma non anche in materia di risarcimento danni negli “atti di esecuzione forzata tributaria” come quelli emessi da Equitalia.

L’art. 2 del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 3-bis della legge n. 248 del 2005, ha notevolmente ampliato l’ambito di competenza del giudice tributario, facendo rientrare in tale previsione “i tributi di ogni genere e specie comunque denominati”. Pertanto alla giurisdizione tributaria appartengono le controversie aventi ad oggetto la natura del rapporto e la stessa non può essere collegata al solo dato formale e soggettivo (relativo all’ufficio competente ad irrogare la sanzione), mentre non rientrano quelle aventi ad oggetto le richieste di risarcimento danni1.

 

Nel caso di specie il contribuente ha ricevuto una cartella di pagamento dal concessionario a causa di un’ipoteca sulla casa. In particolare, lo stesso aveva richiesto il risarcimento dei danni derivanti dalla notificazione di una cartella esattoriale relativa a tassa automobilistica non dovuta in quanto già pagata. L’atto era risultato illegittimo e aveva impedito al proprietario di portare a termine una compravendita nonostante la firma del contratto preliminare. Per tale motivo lo stesso contribuente ha citato in giudizio dinanzi al Tribunale l’esattore chiedendo il risarcimento dei danni, ma Il giudice ha declinato la sua giurisdizione ora riaffermata in sede di legittimità

 

La Suprema Corte ha affermato che se da un lato è vero che dopo l’entrata in vigore dell’art. 35, c. 26-quinquies, del Dl 4 luglio 2006, n. 223, le controversie aventi a oggetto l’impugnazione del provvedimento d’iscrizione di ipoteca sugli immobili, al quale l’Amministrazione finanziaria può ricorrere in sede di riscossione delle imposte sui redditi ex art. 77 del Dpr 602/73, sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, dall’altro va considerato che se la domanda del cittadino proposta nei confronti del concessionario non riguarda il rapporto tributario, ma l’illecita condotta che il concessionario avrebbe tenuto ai fini dell’iscrizione dell’ipoteca, per tale tipo di domanda appartiene è competente il giudice ordinario.. In altri termini, se la domanda di risarcimento dei danni è fondata su comportamenti illeciti dell’Amministrazione finanziaria o di altri enti impositori, la lite, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo indipendente dal rapporto tributario, è devoluta al G.O. non rientrando in una delle fattispecie di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 546 del 1992,che sono di competenza delle Commissioni tributarie. Infatti, anche nell’ambito tributario, l’attività della Pubblica Amministrazione deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma del neminem laedere, che permette al G.O., al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato, accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo.

Alla luce di quanto precede la Suprema Corte ha accolto il ricorso del contribuente dichiarando la giurisdizione del giudice ordinario, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altra sezione della Corte di appello competente.

 

25 giugno 2013

Enzo Di Giacomo

1 Cass, SS.UU., 22 febbraio 2010, n. 4077. Le controversie in tema di fermo appartengono al G.O solo se il fermo è stato eseguito a soddisfacimento di crediti di natura tributaria; quelle in tema di iscrizione ipotecaria appartengono alle CT solo se state effettuate per il pagamento di imposte o tasse.

Cfr. Cass. SS.UU. n. 675 del 2010 E’ competente il TAR circa la conoscenza degli atti di classamento emessi dall’Agenzia del territorio, qualora questi siano impugnati dal Comune.