Distribuzione carburanti: una semplificazione alle procedure di verificazione

il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato, il 14 marzo 2013, una direttiva di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione nei distributori di carburante: il provvedimento di armonizzazione alla normativa comunitaria semplifica le attuali procedure di verificazione in vigore per il settore

 

  1. Premessa

Il 14 marzo 20131, il Ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato, a firma dell’allora Ministro Passera, la direttiva tecnica concernente l’Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.

Il provvedimento, che consta di complessivi sette articoli, si applica ai distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie.

In primis il documento fornisce, all’articolo 2, delle definizioni, intendendo per:

  • decreto”, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 31 marzo 2004, n. 2004/22/CE2 relativa agli strumenti di misura;

  • direttiva MID”, ovvero la citata direttiva 2004/22/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura3;

  • allegato MI-005”, l’omonimo allegato alla direttiva MID;

  • distributore di carburante nazionale”, un apparecchio automatico o semiautomatico, per misurare liquidi in genere e carburante in specie, ammesso alla verificazione metrica secondo la normativa nazionale;

  • distributore di carburante MID”, un sistema di misura munito della marcatura “CE” e della marcatura supplementare prevista dalla direttiva MID per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili;

  • SSD” (self-service device), un’apparecchiatura ausiliaria munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato per effettuare le procedure di cui al modulo B della direttiva 2004/22/CE (MID) ed in particolare per i distributori di carburante;

  • sistema self-service”, un’apparecchiatura ausiliaria oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, di un’approvazione a livello nazionale, che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale;

  • fabbricante del distributore di carburante nazionale o del sistema self- service”, il fabbricante di pesi e misure di cui all’art. 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;

  • fabbricante del distributore di carburante MID o del SSD”, il fabbricante così come definito dalla direttiva MID (cfr. art. 4 lett. d).

 

  1. Le verificazioni.

La direttiva, con riferimento alle disposizioni ed alle procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento delle apparecchiature per i distributori nazionali ed i SSD, anche in sede di verificazione, rimanda ad un apposito allegato “I”, laddove, con riguardo alla procedura per l’accertamento del corretto funzionamento dei “distributori associati a SSD”, distingue due casistiche a seconda della modalità di funzionamento:

  • sorvegliata”, laddove occorre accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato) indichi correttamente quanto visualizzato nel display del distributore di carburante;

  • non sorvegliata”, laddove occorre controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, venga inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che venga chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta.

Con riguardo all’utilizzo di carte elettroniche, la procedura di controllo prevede che, dopo aver eseguito l’erogazione abilitata da carta elettronica, occorre verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.

In riferimento ai controlli per l’erogazione, prepagata con banconote, incompleta o non iniziata, la procedura prevede che dopo l’abilitazione al servizio per l’importo accreditato, occorre avviare l’erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola, verificando, poi, la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.

In caso di cambio del prezzo unitario, occorre verificare che l’importo dell’erogazione in corso sia effettivamente determinato dal prezzo unitario con cui l’erogazione ha avuto inizio, avendo cura di controllare che lo stesso non possa essere modificato una volta impostati i parametri della transazione.

Altro controllo previsto riguarda il regolatore di durata delle erogazioni prepagate, laddove occorre verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo automatico.

Occorre, poi, accertare che una volta attivato il dispositivo di livello minimo, l’erogazione in corso venga terminata e siano, comunque, inibite successive operazioni.

Infine, la procedura di controllo prevede la verifica della corretta registrazione, su supporti durevoli, dei dati degli eventi e delle prove eseguite.

Il SSD deve essere associato ad almeno un distributore di carburante MID per il quale è compilato il relativo libretto metrologico.

Il fabbricante metrico che esegue il collegamento dei distributori di carburante nazionali ai SSD deve accertare il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche previste dalla direttiva, compilando, all’uopo, una apposita checklist.

L’originale della checklist viene conservata dal fabbricante che ne cura la trasmissione, in copia o in formato elettronico, alla Camera di Commercio competente per territorio, copia della stessa è, inoltre, tenuta a disposizione per i controlli da parte delle Autorità preposte.

Il fabbricante ha, poi, l’obbligo di fornire una dichiarazione dei controlli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il SSD, copia della quale viene allegata alla checklist.

L’articolo 5 della direttiva tecnica in esame fornisce, inoltre, dettagliate indicazioni con riferimento alle iscrizioni.

Nel dettaglio sia i “distributori di carburante nazionali” che i “MID associati a SSD” devono essere muniti di una targa recante la seguente iscrizione:

Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. XX (indicare numero di matricola).”

I SSD associati a distributori di carburante sono muniti di una o più targhe con la seguente iscrizione:

Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. .XX (indicare numero di matricola)”.

Le targhe sono realizzate in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione o comunque la loro inutilizzabilità.

Qualora vengano sostituiti talune componenti, le targhe devono essere sostituite con altre aggiornate dalle nuove matricole di riferimento e devono essere nuovamente ripetute le procedure di checklist.

Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante nazionali e MID.

Nel caso in cui tutti i componenti risultano conformi alla direttiva MID, sui singoli si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC.

 

  1. Armonizzazione e semplificazione .

La direttiva prevede, poi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, delle disposizioni di attuazione semplificazione, in particolare:

  • al fine di armonizzare e semplificare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di distributori di carburante nazionali e dei sistemi self-service (con quelli di distributori di carburante MID e SSD) qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni ed adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti, pertanto liberi dal controllo metrico, gli stessi non sono tenuti a depositare, presso la competente Divisione del Ministero dello Sviluppo Economico, il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di conformità;

  • il sistema self-service, pur continuando ad essere oggetto ad approvazione nazionale in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, e’ esonerato dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione.

La targa con le iscrizioni prevista nell’approvazione nazionale non è soggetta a bolli di verificazione ed è realizzata in modo tale che la rimozione ne comporti la distruzione o comunque ne determini l’inutilizzazione successiva;

  • le disposizioni della direttiva in materia di targhe, iscrizioni e legalizzazione sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dalle corrispondenti disposizioni nazionali e dai singoli provvedimenti di approvazione emessi ai sensi delle medesime disposizioni;

  • i SSD ed i sistemi self-service in servizio non sono soggetti alla verificazione periodica e su di essi non si applica il relativo contrassegno;

  • i SSD possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli;

  • i laboratori abilitati ad eseguire la verificazione periodica sui distributori di carburante MID, attesi che i equisiti a tal fine prescritti garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all’art. 44 del decreto del Ministro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato 28 marzo 2000, n. 182, concernente il Regolamento recante modifica ed integrazione della disciplina della verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camera di commercio, sono abilitati anche all’esecuzione della verificazione periodica dei distributori di carburante nazionali.

A tal fine, la Camera di Commercio competente include il laboratorio interessato nell’elenco di cui all’art. 4, c. 35, del decreto del Ministero delle Attività Produttive del 10 dicembre 20016, concernente Condizioni e modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori all’esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura, senza oneri ed a semplice richiesta.

 

  1. Disposizioni transitorie

A carattere transitorio, il provvedimento dispone che i distributori di carburante nazionali associati a SSD, già in esercizio alla data di pubblicazione della direttiva, dovranno soddisfare tutte le disposizioni e le procedure ivi previste in occasione della prima verificazione periodica effettuata successivamente a tale data.

I sistemi self-service già in servizio alla data di pubblicazione della presente direttiva non saranno più soggetti alla verificazione periodica ed alla legalizzazione.

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102, del 3 maggio 2013.

 

11 maggio 2013

Fabrizio Stella e Nicola Monfreda

1Registrato alla Corte dei Conti l’11 aprile 2013 – Ufficio di controllo atti MISE – MIPAAF,registro n. 3, foglio n. 301.

2Pubblicato nella G.U. n. 67 del 17 marzo 2007.

3 Pubblicata nella G.U.U.E. del 30 aprile 2004, n. 135, entrata in vigore il 20 maggio 2004. Termine di recepimento: 30 aprile 2006, Direttiva recepita con la Legge 18 aprile 2005, n. 62, (legge comunitaria 2004) e con il D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.

4Articolo 4 – Verificazione eseguita da laboratori accreditati: “1. La verificazione periodica può essere eseguita anche da laboratori accreditati dalle camere di commercio o appartenenti alle stesse, i quali offrano garanzia di indipendenza e di qualificazione tecnico-professionale. 2. Ai fini dell’accreditamento le camere accertano l’indipendenza del laboratorio e di tutto il relativo personale da vincoli di natura commerciale o finanziaria e da rapporti societari con gli utenti metrici, nonché la dotazione di strumenti e apparecchiature idonei. 3. Le condizioni e le modalità di accreditamento dei suddetti laboratori sono determinate con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentito il Comitato centrale metrico”.

5Articolo 4, comma 3– Modalità di riconoscimento dell’idoneità dei laboratori: “Le Camere di commercio cureranno la redazione di un apposito elenco, consultabile da tutti gli interessati anche per via informatica e telematica, in cui saranno inclusi i laboratori riconosciuti idonei con gli estremi del relativo provvedimento”.

6 Pubblicato in G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002.