Misure di sostegno al reddito: l’assegno di maternità

In tema di misure di sostegno al reddito, la legge prevede specifiche forme di tutela per le madri, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie in possesso della carta di soggiorno, che non lavorino al momento del parto o dell’ingresso in famiglia del bambino.

Parliamo dell’assegno di maternità dello Stato, e dell’assegno di maternità dei Comuni.

 

 

Assegno di maternità dello Stato

assegno di maternitàLo Stato prevede un assegno di maternità per la madre che:

1. abbia un rapporto di lavoro in essere e una qualsiasi forma di tutela per la maternità e abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento), ma non abbia raggiunto i requisiti per l’indennità di maternità o risulti di importo inferiore all’assegno.

2. si sia dimessa volontariamente dal lavoro durante la gravidanza ed abbia almeno 3 mesi di contribuzione nel periodo compreso fra i 18 e i 9 mesi precedenti la nascita del bambino (o il suo inserimento in famiglia, nel caso di adozione o affidamento);

3. precedentemente abbia avuto diritto ad una prestazione dell’INPS (ad esempio per malattia o disoccupazione) per aver lavorato almeno tre mesi, purché non sia trascorso un determinato periodo di tempo, diverso a seconda dei casi (mai superiore ai nove mesi).

Per ottenere l’assegno è necessario presentare apposita domanda all’INPS. La modulistica (modello ASS.MAT/Stato) è disponibile presso le sedi dell’Istituto e sul sito internet www.inps.it – sezione “moduli”.

La presentazione va effettuata entro 6 mesi dalla nascita del bambino; l’INPS pagherà la prestazione a mezzo assegno bancario spedito al domicilio della madre.

 

 

 

Assegno di maternità concesso dai Comuni

L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 1° gennaio 1999; oggi disciplinato dal DPCM 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del Dl n. 151/2001.

Spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).

Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo senza limiti di età, regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.

Possono presentare la domanda le madri:

  • cittadine italiane;
  • cittadine comunitarie;
  • cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno;
  • cittadine non comunitarie in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione o Italiano, della durata di cinque anni;
  • cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro.

 

La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.

 

L’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre nei seguenti casi:

• in caso di madre minore di età, dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;

• in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);

• in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);

• in caso di separazione legale tra i coniugi, dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;

• nei casi di adozione speciale di cui all’art. 44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;

• in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.

Per ottenere l’assegno di maternità il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non devono superare il valore dell’Indicatore della Situazione Economica vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).

 

Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE è composto:

  1. dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
  2. dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell’IRPEF.

 

Ai fini dell’ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato, anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Sono previste le seguenti eccezioni:

  • quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
  • quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
  • quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
  • quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.

 

 

I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.

La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.

Le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale.

La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio, o, in caso di adozione o affidamento preadottivo entro sei mesi dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento.

Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).

In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.

Alla domanda occorre allegare:

  • la dichiarazione sostitutiva unica;
  • una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità: di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza …ecc.); di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell’indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale; di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del Dl n. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).

 

L’autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).

L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.

L’importo dell’assegno è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore. 

In caso di parto gemellare ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.

L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.

L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del Dl n. 151/2001.

 

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3 aprile 2013

Angelo Facchini