La fattura semplificata, di importo inferiore ad € 100

dal 2013 per fatture di importo inferiore ad € 100 è possibile emettere la cosiddetta fattura semplificata: ecco le regole per la corretta compilazione del documento definito dal Legislatore “semplificato”

La legge di stabilità per il 2013 è intervenuta apportando sostanziali novità in materia di fatturazione. In particolare, è stato introdotto il nuovo art. 21-bis all’interno del DPR 633/1972 secondo il quale – fermo restando quanto previsto dal precedente art. 21 del DPR 633/1972 (che disciplina, tra l’altro, i termini e modalità di emissione del documento fiscale) – la fattura di ammontare complessivo non superiore ad € 100, nonché la fattura rettificativa di cui all’art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 (meglio conosciuta con il nome di “nota di variazione”), può essere emessa, a decorrere dal 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della Legge di stabilità 2013) in modalità semplificata.

Peraltro, con particolare riferimento al citato limite di € 100 – che consente al soggetto passivo IVA di emettere la fattura semplificata, in luogo del documento ordinario – viene previsto che, il Ministro dell’Economia e delle finanze (con decreto di natura non regolamentare) può elevare fino a € 400 il predetto limite, ovvero consentire l’emissione di fatture semplificate senza limiti di importo per le operazioni effettuate nell’ambito di specifici settori di attività o da specifiche tipologie di soggetti per i quali le pratiche commerciali o amministrative, oppure le condizioni tecniche di emissione delle fatture, rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di fatturazione concernenti la determinazione della base imponibile nel caso di corrispettivi, spese e oneri sostenuti in valuta estera e di contenuto della fattura “ordinaria”.

Ai sensi del comma 1 del novellato art. 21-bis DPR 633/1972, la fattura semplificata deve contenere “almeno” le seguenti indicazioni:

  1. data di emissione;

  2. numero progressivo che la identifichi in modo univoco;

  3. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cedente o prestatore, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti;

  4. numero di partita IVA del soggetto cedente o prestatore;

  5. ditta, denominazione o ragione sociale, nome e cognome, residenza o domicilio del soggetto cessionario o committente, del rappresentante fiscale nonché ubicazione della stabile organizzazione per i soggetti non residenti; in alternativa, in caso di soggetto stabilito nel territorio dello Stato può essere indicato il codice fiscale o il numero di partita IVA, ovvero, in caso di soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell’Unione europea, numero di identificazione IVA attribuito dallo Stato membro di stabilimento;

  6. descrizione dei beni ceduti e dei servizi resi;

  7. ammontare del corrispettivo complessivo e dell’imposta incorporata, ovvero dei dati che permettono di calcolarla;

  8. per le fatture emesse ai sensi dell’art. 26 DPR 633/1972 ( note di variazione), il riferimento alla fattura rettificata e le indicazioni specifiche che vengono modificate.

 

Dal dettato normativo si evince che le semplificazioni più rilevanti introdotte con la fattura semplificata consistono nella possibilità di non indicare la base imponibile Iva ma esclusivamente il corrispettivo complessivo che ingloba l’imposta (ovvero dei dati che permettono di calcolarla). Inoltre, la fattura semplificata deve indicare, in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, unicamente il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso, ovvero il numero di identificazione Iva attribuito dal Paese estero, nel caso in cui il predetto cessionario o committente sia stabilito in un altro Stato membro della Comunità economica europea.

Peraltro, la disposizione in commento si limita soltanto a definire il “contenuto minimo” della fattura semplificata, ma ciò non toglie che la stessa possa comunque esporre ulteriori indicazioni, al fine di rispondere ad esigenze delle parti oppure agli obblighi informativi concernenti determinate tipologie di operazioni quali, ad esempio, l’eventuale indicazione che si tratta di un’operazione esente, ovvero non imponibile.

Ad ogni modo, per espressa previsione normativa (art. 21-bis c. 2 DPR 633/1972), la fattura semplificata non può essere emessa per operazioni riconducibili a cessioni intracomunitarie di cui all’art. 41 del D.L. n. 331/1993, ovvero per operazioni aventi ad oggetto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi – diverse da quelle dei nn. da 1 a 4 e 9 dell’art. 10, D.P.R. n. 633/1972 (operazioni bancarie, creditizie, finanziarie e assicurative e relative intermediazioni) – non soggette ad IVA per difetto del requisito territoriale, poste in essere da soggetti passivi stabiliti in Italia nei confronti di soggetti passivi debitori d’imposta in altri paesi UE.

La semplificazione in commento dovrebbe favorire, in particolar modo, quei settori commerciali nei quali si effettuano frequenti operazioni di modesta rilevanza economica. E’ il caso, questo, di molti esercizi che operano nel settore della ristorazione che sono contraddistinti dalla concentrazione, in un arco temporale relativamente breve, di numerose richieste di fatture, anche per importi modesti. Un ulteriore contributo alla semplificazione gestionale appena commentata dovrebbe essere offerto dalla possibilità, sempre riconosciuta dalla Legge di stabilità per il 2013, di emettere la fattura (sia ordinaria che semplificata) attraverso gli apparecchi misuratori fiscali ( registratori di cassa). In tal caso, con apposito decreto ministeriale dovranno essere individuati gli elementi da indicare in luogo dei dati identificati del soggetto che emette il documento.

In dottrina è stato rilevato come il legislatore si sia dimenticato di adeguare, alle novellate disposizioni sulla fattura semplificata, le disposizioni in materia di annotazione delle fatture, contenute nell’art. 23 del D.P.R. n. 633/1972, per quanto attiene sostanzialmente ai dati del cessionario/committente. Si rammenta, infatti, che, in sede di registrazione delle fatture occorre annotare, per ciascun documento emesso, rispettivamente “la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio oppure “il nome e il cognome” di quest’ultimo. Quest’ultimi dati, però, come detto, possono essere omessi nella fattura semplificata. Ne consegue che, applicando in modo letterale le attuali disposizioni, si potrebbe verificare la paradossale situazione in base alla quale il soggetto emittente la fattura:

  • compila il documento semplificato omettendovi i dati analitici del cessionario/committente, identificando lo stesso con il solo numero di partita IVA o di codice fiscale;

  • in sede di annotazione della fattura semplificata, continua ad indicare i dati identificativi, in luogo del numero di partita IVA o di codice fiscale del destinatario della fattura.

 

5 febbraio 2013

Sandro cerato