IRAP e costi del personale addetto a ricerca sviluppo

presentazione della corretta prassi per dedurre integralmente, ai fini IRAP, i costi relativi al personale addetto alle attività di ricerca e sviluppo

In estate, l’Agenzia delle Entrate ( C.M. n. 26/E del 20 giugno 2012) ha fornito importanti chiarimenti in materia di determinazione della base imponibile IRAP. Tra i temi affrontati dal citato documento di prassi – ripresi anche da Assonime nella recente circolare n. 31/2012 del 9 novembre 2012 – si segnala quello attinente la disposizione di cui all’art. 11, c. 1 lett. a del D.lgs. n. 446 del 1997 che consente di dedurre, dal valore della produzione ai fini IRAP “i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca e sviluppo, … , a condizione che l’attestazione di effettività degli stessi sia rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto negli albi dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall’art. 13, comma 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 maggio 1997, n. 140.”

Quest’ultima disposizione, ovvero l’art. 13, c. 2, del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 subordina il riconoscimento dell’agevolazione in commento alla presentazione, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, di “una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa e dal responsabile del progetto di innovazione” a cui deve essere allegata:

  • la certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale, ovvero da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei revisori dei conti o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti, in quello dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro”;

  • la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese alle tipologie ammissibili”.

Tuttavia, in nessun dei documento di prassi pubblicati in passato sull’argomento, l’Agenzia delle Entrate ha mai accennato al fatto che, unitamente alla certificazione sottoscritta dal presidente del collegio sindacale (o da un professionista iscritto all’albo) si dovesse presentare anche la perizia giurata di un professionista competente in materia, iscritto al relativo albo professionale, attestante la congruità e la inerenza delle spese ammissibili.

Pertanto, in dottrina, è sembrato ragionevole ritenere che il rinvio alle modalità concernenti il rilascio dell’attestazione attenesse unicamente alle formalità di attestazione delle spese, senza che fosse richiesta alcuna perizia giurata.

Al riguardo, risolvendo il suddetto dubbio interpretativo, l’Amministrazione finanziaria (C.M. 26/E del 20 giugno 2012) si è espressa in senso favorevole alla dottrina, precisando che il rimando operato all’art. 13 c. 2 del DL 79/97 (in base al quale all’attestazione in commento deve accompagnarsi anche “la perizia giurata di un professionista competente in materia”) debba riferirsi soltanto alle formalità di stesura dell’attestazione stessa e non anche alla predisposizione della perizia giurata: ai fini della fruizione del beneficio, tale perizia deve considerarsi, quindi, non necessaria.

Sempre con la richiamata circolare, l’Agenzia delle Entrate conferma, inoltre, quanto già chiarito in passato con altri documenti di prassi, ovvero che la deduzione in esame può essere operata con riferimento alle seguenti tipologie di costi:

  • costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base (intesa come l’insieme delle attività di studio, esperimenti, indagini e ricerche che non hanno una specifica finalità ma rivestono un’utilità generica per l’impresa);

  • costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca applicata e sviluppo, nel qual caso invece, le predette attività sono finalizzate alla realizzazione di uno specifico progetto (circolari n. 10 del 16 marzo 2005 e n. 13 del 5 aprile 2005).

Quanto alla tipologia di lavoratori cui la norma si rivolge si osserva, invece, che la deduzione in commento è applicabile a tutti i lavoratori addetti alla ricerca e sviluppo a prescindere dalla tipologia contrattuale adottata (R.M. n. 57/E del 4 maggio 2006). In altre parole, possono essere dedotti, ai fini della determinazione della base imponibile IRAP, i costi relativi al personale:

  • assunto con contratto di lavoro a tempo determinato e/o indeterminato;

  • distaccato da altri Enti pubblici e/o da soggetti privati sulla base di contratti onerosi per il distaccatario;

  • titolare di borse di studio finalizzate all’esecuzione di specifici temi di ricerca;

  • titolare di contratti di collaborazione a progetto;

  • titolare di contratti di collaborazione occasionali.

Infine, nell’ipotesi in cui vi siano lavoratori operanti sia nell’ambito dell’attività di ricerca che in altri settori aziendali, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze espletate da tali lavoratori nell’ambito della ricerca e sviluppo.

 

23 novembre 2012

Sandro Cerato