un ripasso delle regole relative alla deducibilità fiscale delle spese di manutenzione e riparazione; attenzione, sembrano aumentate le criticità per il contribuente!
L’art. 3, c. 16-quater, del D.L. n. 16/2012 ha modificato l’art. 102, c. 6, del D.P.R. n. 917/1986, eliminando la parte in cui si stabiliva – sino al periodo d’imposta precedente a quello in corso al 29 aprile 2012, ovvero prima dell’entrata in vigore di tale abrogazione – che
“per i beni ceduti, nonché per quelli acquisiti nel corso dell’esercizio, compresi quelli costruiti o fatti costruire, la deduzione spetta in proporzione alla durata del possesso ed è commisurata, per il cessionario, al costo di acquisizione”.
Spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione

A questo proposito, si ricorda, inoltre, che, in sede di determinazione del costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili all’inizio del periodo d’imposta, devono essere considerati anche tutti i cespiti, iscritti nel relativo registro, completamente ammortizzati.
Beni a deducibilità limitata
Si osservi, inoltre, che i beni a deducibilità limitata devono essere considerati unicamente per la parte di costo fiscalmente riconosciuta.
Si pensi, ad esempio, alle autovetture disciplinate dall’art. 164, c. 1, lett. b, del D.P.R. n. 917/1986 il cui costo – per la parte non eccedente euro 18.075,99 – deve essere assunto per il solo 40% (27,50% dal 2013), anche ai fini del calcolo del plafond in commento: oppure ai telefoni cellulari, fiscalmente rilevanti per l’80% del proprio costo, a norma dell’art. 102, c. 9 del Tuir.
Beni con contratto di locazione finanziaria
Per quanto concerne, invece, i beni utilizzati in base ad un contratto di locazione finanziaria, concorrono alla determinazione della base di calcolo della predetta percentuale forfetaria, soltanto a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è esercitato il relativo diritto di riscatto, ovvero quando risultano iscritti nell’attivo patrimoniale e, conseguentemente, nel registro dei beni ammortizzabili all’inizio dell’esercizio (C.M. n. 29/E/2011, par. 1.3).
Devono, invece, essere esclusi dal computo del “costo complessivo dei beni materiali ammortizzabili” i terreni, gli elementi immateriali (avviamento, marchi, brevetti…) e gli oneri pluriennali (costi di impianto ed ampliamento, ricerca, sviluppo e pubblicità), nonché i cespiti non strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa, come gli immobili-patrimonio, e quelli relativi a beni per i quali il contribuente eroga dei compensi periodici per la manutenzione prevista contrattualmente e, quindi, deducibili nell’esercizio di competenza.
Plafond deducibilità 5%
Qualora i beni materiali indicati nel registro dei beni ammortizzabili comprendano anche degli immobili strumentali rivalutati a norma dell’art. 15, cc. 16 e ss., del D.L. n. 185/2008, deve essere considerato, ai fini del calcolo del plafond di deducibilità del 5%, il costo fiscale, ovvero quello:
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ante-rivalutazione, nel periodo d’imposta 2012, a prescindere dalla tipologia di rivalutazione effettuata;
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ante-rivalutazione, dall’anno fiscale 2013, se l’iscrizione dei maggiori valori è stata effettuata ai soli fini civilistici, e non anche per quelli tributari;
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rivalutato, dall’esercizio 2013, se l’impresa ha assoggettato ad imposta sostitutiva i maggiori valori iscritti, al fine di ottenere il riconoscimento fiscale differito dei relativi effetti (C.M. n. 8/E/2009, par. 2.3).
L’eventuale eccedenza di spese di manutenzione e riparazione imputate al conto economico dell’esercizio, rispetto alla predetta soglia del 5%, è comunque deducibile, in quote costanti, nei successivi cinque periodi d’imposta, a prescindere dalla sorte del bene, che nel frattempo può formare oggetto di realizzo (R.M. n. 9/826/1980).
Impresa di nuova costituzione
Si segnala, infine, che il D.L. n. 16/2012 non ha modificato il principio, che rimane dunque confermato, secondo cui, nel caso dell’impresa di nuova costituzione, il predetto plafond è determinato, nel primo esercizio, sulla base del costo complessivo dei beni materiali risultante al termine di tale periodo d’imposta: con l’effetto che tale dato risulta già completamente depurato, senza alcun ragguaglio, delle cessioni effettuate nel corso dell’esercizio, mentre gli acquisti finiscono per rilevare integralmente a prescindere dalla data di esecuzione dell’operazione.
11 ottobre 2012
Sandro Cerato

