la Riforma Fornero ha imposto dei vincoli all'apertura delle partite IVA utilizzate per nascondere rapporti di collaborazione o di lavoro dipendente: in particolare è stato stabilito che le prestazioni rese da una persona titolare di una posizione fiscale ai fini Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria dal committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due su tre presupposti ben individuati...
L’art. 1 della Legge 28 giugno 2012, n. 92, così come modificato dall’art. 46-bis, c. 1, lett. c, nn. 1 - 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, ha introdotto l’art. 69-bis del D.Lgs. 10 settembre 2003, n 276, relativo alle attività svolte in regime di lavoro autonomo. In particolare, è stato stabilito che le prestazioni rese da una persona titolare di una posizione fiscale ai fini Iva sono considerate, salvo che sia fornita prova contraria dal committente, rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti:
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la collaborazione con il medesimo committente ha una durata complessiva
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