Contratto di trasporto: più facile colpire i committenti scorretti

importanti novità sono previste per il settore dell’autotrasporto per prevenire e sanzionare gli abusi operati dai committenti in merito al rispetto dei minimi contrattuali e le tempistiche di pagamento

Importanti novità sono previste nel settore dell’autotrasporto onde prevenire e sanzionare gli abusi operati dai committenti.

Nel più generale ambito dell’ormai famosa spending review, è stato previsto una mutazione delle sanzioni già previste, in forma tecnica “pecuniarie” e pertanto più semplici da applicare.

In questo senso le modifiche sono sostanziali ed incidono direttamente anche nella misura delle sanzioni, esse sono riconducibili a due fattispecie:

  • la mancata applicazione dei minimi di legge;

  • il ritardo nei pagamenti delle prestazioni contrattuali.

 

Tecnicamente le sanzioni precedentemente previste riguardavano l’esclusione dai bandi per l’affidamento pubblico della fornitura di servizi e da quella per i benefici fiscali e previdenziale in ogni forma. Far rispettare però questo principio sanzionatorio si è rivelato subito assai complesso in quanto presuppone un allineamento informativo molto oneroso finalizzato sia all’applicazione delle sanzioni oltre che al l’effettivo rispetto.

 

Per effetto delle modifiche dal 15/08/2012 (data di entrata in vigore), in casi pagamento inferiore all’importo previsto dai minimi (ciò che copre le spese dei carburanti e altre), per come determinate dalla legge; anche nel caso in cui la differenza non sia stata rimessa entro 15 giorni dal pagamento della fattura insufficiente, automaticamente si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari al doppio della differenza tra il dovuto e quanto effettivamente fatturato.

 

Nel caso invece di ritardato pagamento, laddove il termine è previsto in 60 giorni, nel caso di omesso versamento degli interessi moratori, matura la sanzione pari al 10% dell’importo della fattura con minimo 1000 euro.

 

Ciò che emerge altresì è che le sanzioni vengono applicate col criterio previsto per tutte le sanzioni amministrative: ossia è sufficiente che venga constatata dagli organi preposti in occasione degli ordinari controlli effettuati presso le imprese.

 

Onde facilitare l’applicazione delle sanzioni, è previsto l’obbligo di riportare in fattura la percorrenza effettiva effettuata per conto del committente, qualora non vi sia un contratto scritto ove risalire al parametro oggettivo kilometrico cui applicare i parametri minimi di legge.

 

Con ciò si è inteso reprimere il diffuso fenomeno del mancato rispetto dei costi minimi seppur si ritiene che, aver demandato la verifica ai controlli ordinari o straordinari di Guardia di Finanza e Agenzia delle Entrate, produca effetti assai postumi rispetto al momento della contrattazione effettiva; prevedendo peraltro sanzioni rispetto alle quali il padroncino non trae alcun beneficio economico, se non quello di allertare i propri clienti della novellata normativa ed invitarlo a non incorrere nelle sanzioni previste.

 

Riferimenti normativi: D.L. 25 giugno 2008 n. 112 modificato da D.L. 6 luglio 2012 n.r 95 convertito dalla L 7 agosto 2012, n.ro 135 (revisione spesa pubblica).

 

8 settembre 2012

Pierpaolo Bilotta