Rimborso Irap per l’agente di commercio: nuovi casi dalla giurisprudenza

i casi pratici in cui l’agente di commercio non é soggetto ad IRAP: un utile test di verifica per scegliere le strategie in tempo di dichiarazione

E’ ormai pacifico che l’agente di commercio, al pari dei professionisti, possa avere diritto al rimborso dell’Irap pagata alle Entrate.

Non vi sono più dubbi sulla persistenza di tale diritto, sia pure che l’attività di rappresentanza sia ritenuta come d’impresa. Ciò che conta è l’autonomia dell’organizzazione, la quale crea il presupposto dell’imposizione all’imposta regionale.

Quando l’agente di commercio non è soggetto ad Irap

In tale contesto, la Corte di Cassazione, con la nuova sentenza n. 10559 del 25.06.2012, ha, infatti, ribadito che l’attività di agente di commercio, anche se è ausiliaria delle imprese, non è automaticamente assoggettabile ad Irap.

Viceversa, i giudici sottostanti (C.T.P. e C.T.R.) avevano negato il diritto del contribuente, ritenendo (erroneamente) che poiché l’agente di commercio non svolge un’attività professionale, ma soltanto un’attività di ausilio per le imprese, si sarebbe venuto a configurare un assetto organizzativo di particolare rilevanza che crea uno dei presupposti per l’applicazione dell’Irap.

In particolar modo, la Commissione Tributaria Regionale aveva disatteso quanto stabilito dalla Suprema Corte (con la sentenza n. 12208/2009), a sezioni unite, secondo cui l’attività di agente di commercio è esclusa da Irap se si è in presenza di attività non autonomamente organizzata.

Tale requisito dell’autonoma organizzazione ricorre soltanto se l’agente di commercio utilizza beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l’attività, oppure se di avvale di prestatori d’opera non occasionali.

Ovviamente, avendone i diritti, il contribuente deve poi dimostrare di non avere collaboratori (tranne quelli occasionali) e di non utilizzare particolari e sofisticati beni strumentali.

Ebbene, verificandosi ciò, anche l’agente di commercio non può essere soggetto ad Irap. Lo dice la Cassazione.

In particolare, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con le quattro sentenze n. 12108, n. 12109, n. 12110 e n.12111 del 2009, hanno esteso agli agenti di commercio ed ai promotori finanziari le considerazioni che consentono ai professionisti di non essere assoggettati a Irap.

A tal fine, si ricorda che:

– I professionisti che, per l’esercizio della loro attività, utilizzano modesti beni strumentali, sono ritenuti fuori dall’ambito di applicazione dell’Irap.

Questo deriva da una giurisprudenza abbastanza consolidata, anche se la posizione dell’Amministrazione Finanziaria è, sul punto, sempre rigida, secondo cui il professionista deve avere solo le caratteristiche proprie dei contribuenti minimi.

Ritornando agli agenti di commercio e ai promotori finanziari, le sezioni unite della Suprema Corte hanno affermato che questi sono esclusi da Irap quando la loro attività non è autonomamente organizzata, cioè quando nella loro attività tali ausiliari del commercio non impiegano ne beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per esercitare l’attività medesima, ne impiegano lavoro altrui.

La sussistenza di tali requisiti, se del caso, dovrà essere dimostrata dal contribuente.

Le scelte che potranno essere operate in sede di dichiarazione dei redditi sono le seguenti:

Compilare la dichiarazione Irap, versare il tributo e presentare successivamente istanza di rimborso

Si evita l’irrogazione di sanzioni ma in tal modo il contribuente si espone ai tempi lunghi del rimborso

Non compilare la dichiarazione Irap e, quindi, non versare nulla

E’ la scelta più efficace sotto il profilo finanziario, ma che potrebbe esporre all’irrogazione di sanzioni.

Esclusione da Irap anche per altre categorie

Peraltro, è da ricordare che l’esclusione da Irap può riguardare un pò tutte le attività produttive, basti pensare alle seguenti decisioni della giurisprudenza in materia:

– L’esclusione dall’Irap vale per le piccole imprese (Corte di Cassazione n. 15249 del 2010);

L’Irap non è dovuta dai piccoli imprenditori (Corte di Cassazione n. 21122, n. 21123 e n. 21124 del 2010);

– se l’agente assicurativo é “organizzato” è soggetto ad Irap (Corte di Cassazione n. 26158 del 2011).

Attenzione all’ultimo filone della giurisprudenza

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8119 del 23.05.2012, ha stabilito che non ha diritto ad essere rimborsato dell’Irap già versata il professionista la cui dichiarazione, al quadro RE, rivela compensi per collaboratori.

La Suprema Corte ha così accolto il ricorso dell’Amministrazione finanziaria contro la richiesta di rimborso presentata da un ingegnere.

Peraltro, la Cassazione, tra le motivazioni, ha messo in risalto i presupposti impositivi Irap tra i piccoli imprenditori ed i professionisti.

I giudici supremi hanno spiegato che “siffatta motivazione – laddove afferma che l’esame delle dichiarazioni di imposta per gli anni in contestazione escluderebbero la sussistenza di costo organizzativi, e segnatamente di retribuzioni a collaboratori – si pone in netto e stridente contrasto con le risultanze dei quadri RE, debitamente trascritte nel ricorso dall’Agenzia delle entrate”.

Da tali sezioni del quadro RE – che specificano la composizione dei costi sopportati nell’esercizio dell’attività professionale – si é evinto che l’ingegnere, negli anni dal 2000 al 2003, ha erogato sistematicamente e continuativamente compensi a terzi per prestazioni afferenti all’esercizio dell’attività professionale.

Inoltre, la Cassazione ha chiarito che soggetti passivi dell’Irap sono, oltre che le società e gli imprenditori individuali, anche i soggetti esercenti arti e professioni.

L’Irap si applica ogni qual volta i contribuenti si avvalgano, nell’esercizio dell’attività di lavoro autonomo, di una struttura organizzata in un complesso di fattori che – per la loro rilevanza, anche sul piano economico – siano suscettibili di creare un valore aggiunto rispetto ala mera attività individuale.

Riguardo gli agenti di commercio, l’utilizzo anche solo di collaboratori potrebbe essere rilevato, ad es. dal modello ai fini degli studi di settore che si allega al Modello Unico.

Per verificare se esiste un’autonoma organizzazione, la Cassazione ha posto taluni principi:

E’ il contribuente che deve dimostrare, con “documenti alla mano” (ad es. quadro dei dati contabili del Modello Unico o degli studi di settore) l’assenza dell’autonoma organizzazione;

– l’accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità (pertanto, la controversia deve fermarsi alla Commissione Tributaria Regionale);
Ed ancora, questi gli altri punti precisati dalla Corte Suprema:

– Il contribuente per non essere assoggettato all’IRAP deve impiegare beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l’attività;

– il contribuente non si deve avvalere in modo non occasionale di lavoro altrui.

Alcune indicazioni che possono portare all’esclusione dell’imposta

L’agente di commercio per essere escluso da IRAP:

– Deve essere preferibilmente monomandatario o comunque fatturare prevalentemente ad una sola ditta mandante;

– non deve avere dipendenti, subagenti o collaboratori di impresa familiare;

– deve avere il minimo indispensabile di beni strumentali: Auto, computer, telefono, fax;

– meglio se lavora da casa o utilizza gli uffici della ditta mandante.

Nel caso in cui l’agente di commercio si discosti in qualche modo da tale situazione, allora l’esenzione dall’Irap diventa dubbia.

Potrebbe, quindi, rivelarsi inutile procedere con il ricorso quando l’agente ha un dipendente.

Se, quindi, l’ausiliario del commercio viene aiutato dal proprio coniuge (collaborazione familiare), anche in qualità di lavori di segretaria, il ricorso sarebbe in salita, anche se qualche giudice potrebbe comunque dare ragione al contribuente.

Altra circostanza da tenere conto è quella che se l’agente di commercio, dichiarando di avere l’ufficio in casa, ha tra i beni ammortizzabili tanto arredamento e macchine elettroniche potrebbe soccombere nel contenzioso per eccessivo valore dei beni strumentali.

Se l’agente è plurimandatario si potrebbe supporre che abbia un minimo di organizzazione ed anche in questo caso il contenzioso diventa incerto.

Infine, da evidenziare come il contenzioso nei casi “dubbi” diventi molto più rischioso, poiché i giudici potrebbero condannare il contribuente anche al pagamento delle spese di giudizio.

 

6 luglio 2012

 

Vincenzo D’Andò