La risoluzione n. 30/E del 3 Aprile 2012 fornisce chiarimenti in merito all’esenzione IVA, prevista per i servizi resi dai consorzi ai consorziati che svolgono attività esenti, estesa alle cooperative con attività sanitaria. L’Agenzia delle Entrate ha precisato che ciò che rileva ai fini della predetta esenzione non è la forma giuridica assunta dalla struttura associativa, bensì l’oggetto sociale della stessa.
Riferimenti normativi
Risoluzione n. 30 del 3 aprile 2012 – Agenzia delle Entrate
Art. 10 comma 2, del D.P.R 633/72
L’art. 10, c. 2, del D.P.R. n. 633/72, che ha recepito l’art. 132 della direttiva comunitaria (2006/112/CE), stabilisce che l’ambito soggettivo di applicazione dell’esenzione da IVA è limitato ai consorzi.
La risoluzione n. 30/E diffusa dall’Agenzia il 3 aprile prende spunto da uno specifico quesito posto all’Amministrazione finanziaria finalizzato ad ottenere chiarimenti in merito alla possibilità di estendere il beneficio dell’esenzione IVA anche “alle società cooperative costituite tra soggetti esercenti l’attività sanitaria – esente da IVA in base all’art. 10, primo comma, n. 18 del DPR n. 633/72 – che pur non svolgendo attività consortile ai sensi dell’art. 2602 del C.C., svolgono attività ausiliarie o strumentali a quelle sanitarie svolte dai propri soci”.
In particolare, dal momento che l’esenzione dall’Iva sembrerebbe limitata, sotto il profilo soggettivo, alle sole strutture consortili o con funzioni consortili, sussistevano dubbi sull’applicabilità della stessa alle società cooperative costituite tra soggetti esercenti l’attività sanitaria che, pur non svolgendo attività consortile ai sensi dell’articolo 2602 del codice civile, svolgono attività ausiliarie o strumentali rispetto a quelle sanitarie svolte dai propri soci.
Tanto più che i soggetti esercenti le professioni sanitarie non possono adottare lo schema associativo tipico del consorzio ovvero delle strutture societarie con funzioni consortili in quanto, in conformità alle norme del codice civile, tale schema presuppone l’esercizio di attività d’impr