In quali casi bisogna fare attenzione ad un eventuale ricalcolo dell’acconto in base alla normativa sui beni concessi in godimento ai soci.
L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E, ha chiarito i dubbi sulla nuova disciplina fiscale volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato.
Un piccolo ripasso dei soggetti interessati a tale disciplina:
I soggetti concedenti sono:
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l’imprenditore individuale;
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le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);
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le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);
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le società cooperative;
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le stabili organizzazioni di società non residenti;
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gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.
I soggetti utilizzatori sono:
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i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;
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i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.
I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono quelli strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio:
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per l’imprenditore individuale, si considerano relativi all’impresa, quelli di cui all’art. 65 del TUIR, vale a dire i beni indicati nell’inventario;
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Per le società, sia di persone che di capitali, tutti i beni ad esse appartenenti;
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Per le società di fatto assumono rilevanza i beni-merce e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.
Il soggetto utilizzatore deve tassare la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.
Per il soggetto concedente saranno indeducibili i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento, le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.
Queste disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2012.
Nel caso di omesso versamento del primo acconto, a seguito delle obiettive incertezze normative, il contribuente potrà sanare la sua posizione in sede di secondo acconto, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.
21 giugno 2012
Anna Maria Pia Chionna