Beni in godimento ai soci: un breve ripasso

In quali casi bisogna fare attenzione ad un eventuale ricalcolo dell’acconto in base alla normativa sui beni concessi in godimento ai soci.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E, ha chiarito i dubbi sulla nuova disciplina fiscale volte a contrastare il fenomeno della concessione in godimento di beni relativi all’impresa a soci o familiari dell’imprenditore per fini privati a condizioni più favorevoli rispetto a quelle che caratterizzano il mercato.

Un piccolo ripasso dei soggetti interessati a tale disciplina:

 

I soggetti concedenti sono:

  • l’imprenditore individuale;

  • le società di persone (società in nome collettivo e società in accomandita semplice);

  • le società di capitali (società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni);

  • le società cooperative;

  • le stabili organizzazioni di società non residenti;

  • gli enti privati di tipo associativo limitatamente ai beni relativi alla sfera commerciale.

 

I soggetti utilizzatori sono:

  • i soci, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, di società e di enti privati di tipo associativo residenti che svolgono attività commerciale;

  • i familiari, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, dell’imprenditore individuale residente nel territorio dello Stato.

 

 

I beni dell’impresa oggetto della disciplina in esame sono quelli strumentali, i beni-merce e gli immobili-patrimonio:
  • per l’imprenditore individuale, si considerano relativi all’impresa, quelli di cui all’art. 65 del TUIR, vale a dire i beni indicati nell’inventario;

  • Per le società, sia di persone che di capitali, tutti i beni ad esse appartenenti;

  • Per le società di fatto assumono rilevanza i beni-merce e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.

 

Il soggetto utilizzatore deve tassare la differenza tra il valore di mercato del diritto di godimento e il corrispettivo annuo relativo al godimento del bene.

Per il soggetto concedente saranno indeducibili i costi sostenuti per l’acquisto dei beni concessi in godimento, le eventuali altre spese e componenti negativi relativi agli stessi beni quali, ad esempio, le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, le spese di gestione e tutte le altre spese ad essi relative.

Queste disposizioni si applicano a partire dal periodo d’imposta 2012.

Nel caso di omesso versamento del primo acconto, a seguito delle obiettive incertezze normative, il contribuente potrà sanare la sua posizione in sede di secondo acconto, senza l’applicazione delle sanzioni per ritardato pagamento e maggiorato degli interessi nella misura del 4% annuo prevista per i pagamenti rateali.

 

21 giugno 2012

Anna Maria Pia Chionna