I codici tributo per i versamenti da controllo formale

l’Agenzia ha istituito una nuova serie di codici tributo per i versamenti derivanti dall’attività di controllo e liquidazione: ecco tutti i nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 120/E del 12 dicembre 2011 ha istituito i codici tributo per il versamento delle somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 36-bis del D.P.R. 600/73. Il decreto in materia di accertamento delle imposte sui redditi all’art. 36-bis consente all’Amministrazione finanziaria di procede, entro l’inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all’anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta.

In particolare, l’Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni;

c) ridurre le detrazioni d’imposta indicate in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni;

d) ridurre le deduzioni dal reddito esposte in misura superiore a quella prevista dalla legge;

e) ridurre i crediti d’imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazione;

f) controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti a titolo di acconto e di saldo e delle ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d’imposta.

Qualora il contribuente destinatario dell’avviso bonario intende versare solo una quota dell’importo complessivo richiesto con il codice tributo 9001 (somme da versare in base alle comunicazioni da liquidazione automatica) deve predisporre un modello F24 indicando nella sezione “Erario” i nuovi codici di seguito elencati e riportando anche il codice atto e l’anno di riferimento esposti nella comunicazione.

Per i codici tributo “914A”, “915A” e “916A” nella sezione “Rateazione/regione/prov./mese rif.” deve essere indicato il codice territoriale, in base al domicilio fiscale del contribuente alla data del 1 gennaio del periodo d’imposta di riferimento , riportato nella tabella “T0 – Codici delle Regioni e delle Provincie autonome”; per i codici tributo “911A”, “912A” e “913A” occorre fare riferimento alla tabella “T1 – Codici degli Enti locali”.

 

TRIBUTO

CODICE

IMPOSTA

CODICE

INTERESSE

CODICE

SANZIONE

CODICE VERSAMENTO SONTANEO

Imposta rideterminata ai fini IRPEF a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – art. 68, c. 6-bis, del TUIR

900A

901A

902A

1128

Imposta rideterminata ai fini IRES a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – art. 68, c. 6-bis, del TUIR

903A

904A

905A

1132

Imposta sost. dell’IRPEF e delle relative add.li., nonché delle imposte di registro e di bollo, sul canone di locaz. relat. ai contratti aventi ad ogg. immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all’abitazione – art. 3, D.lgs. 23/11

 

 

 

 

 

908A Saldo

906A Acconto

 

 

 

909A Saldo

907A Acconto

 

 

 

910A Saldo

1840

1841 Acconto

 

 

1842 Saldo

Addizionale comunale all’IRPEF rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – art. 68, c. 6-bis, del TUIR

911A

912A

913A

3872

Addizionale regionale all’IRPEF rideterminata a seguito della plusvalenza non reinvestita derivante dalla cessione di partecipazione qualificata – art. 68, c. 6-bis, del TUIR

914A

915A

916A

3880

Credito IRPEF derivante dalle ritenute residue riattribuite dai soci ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR

917A

918A

919A

6830

Credito d’imposta reintegro somme anticipate ai sensi dell’art. 11, c. 8, D.lgs. 252/05

920A

921A

922A

6833

Credito d’imposta, a favore degli enti creditizi e finanziari, delle imposte anticipate iscritte in bilancio, in presenza di perdita d’esercizio – art. 2, commi da 55 a 59, D.L. 225/10 e successive modificazioni

923A

924A

925A

6834

Credito d’imposta per le imprese che finanziano progetti di ricerca in università ovvero enti pubblici di ricerca di cui all’art. 1, D.L. 70/11 conv. con mod. dalla L. 106/11

926A

927A

928A

6835

Ritenuta sui redditi di capitale derivante dalla partecipazione ad OICR italiani e lussemburghesi storici, ai sensi dell’art. 26-quinquies del D.P.R. 600/73

929A

930A

931A

1061

Imposta sostitutiva a seguito di operazione straordinaria di cui all’art. 15, c. 10-bis e 10-ter, D.L. 185/08 – maggiori valori attività immateriali

932A

933A

934A

1843

Ritenuta su interessi versata dal sostituto d’imposta – art. 23, c. 4, D.L. 98/11

935A

936A

937A

1063

Ritenuta operata a titolo di acconto IRPEF dovuta dal creditore pignoratizio, su somme liquidate a seguito di procedure di pignoramento presso terzi – art. 21, c. 15, L. 449/97, come modif. dall’art. 15, c. 2, D.L. 78/09

938A

939A

940A

1049

 

22 dicembre 2011

Anna Maria Pia Chionna