la cartella esattoriale deve necessariamente contenere il procedimento di calcolo dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta
La cartella di pagamento deve contenere il procedimento di calcolo dell’imponibile e la liquidazione dell’imposta.
Quanto precede è contenuto nella sentenza n. 85/9/11 depositata il 2 maggio 2011 della Commissione tributaria regionale di Bari da cui emerge che, ai fini della validità della cartella esattoriale, l’ufficio deve indicare il procedimento seguito nella determinazione dell’imponibile e nella liquidazione dell’imposta, atteso che l’indicazione,quale presupposto dell’iscrizione a ruolo, del numero di una sentenza tributaria rende nulla la cartella stessa.
E’ bene premettere che nella cartella di pagamento emessa dal concessionario per la riscossione (Equitalia) si trova la descrizione di quanto il contribuente deve pagare, la tipologia del tributo, l’ente creditore; il termine entro cui presentare ricorso e i soggetti a cui inoltrarlo; come e a chi chiedere la rateazione delle cartelle. E’ importante leggere attentamente la cartella atteso che dalla data di notifica, il contribuente ha 60 giorni di tempo per effettuare il pagamento.
Accertamento esecutivo
L’Agenzia delle entrate, al fine di rendere il più trasparente possibile il contenuto della cartella, ha introdotto da settembre 2010 il nuovo modello della cartella di pagamento. Il legislatore, dal canto suo, ha previsto nuovi atti che sostituiscono la cartella di pagamento come l’avviso di addebito dall’Inps (in vigore dal 1° gennaio 2011) e l’accertamento esecutivo per i crediti erariali relativi alle imposte sul reddito, Iva e Irap, la cui entrata in vigore, già fissata al 1° luglio u.s. è stata rinviata al 1° ottobre 2011.
Infatti la disciplina di quest’ultimo istituto, introdotto dall’art. 29 del DL 78/2010 (recante la nuova disciplina della riscossione), è stata modificata dall’art. 7 del DL 70/2011 (legge 106/2011), entrato in vigore il 13 luglio 2011, e dal DL 98/2011 (legge 111/2011), entrato in vigore il 15 luglio 2011. In particolare, l’art. 23, comma 30, del DL 98/2011 ha previsto lo slittamento del debutto dell’accertamento esecutivo al 1° ottobre 2011. Esso conterrà l’intimazione ad adempiere le somme in esso indicate entro il termine di presentazione del ricorso e rappresenta titolo esecutivo per la riscossione decorsi 60 giorni dalla relativa notifica, sostituendo di fatto la funzione di cartella di pagamento. Il termine per proporre ricorso è di 60 giorni dalla notifica dell’atto, ma può essere più ampia se si attiva una procedura di accertamento con adesione (150 giorni dalla notifica dell’atto), ovvero se la scadenza stessa cade durante il periodo feriale. E’inoltre previsto che il contribuente può presentare l’istanza di sospensione che deve essere decisa dal giudice: in tal senso è stato introdotto un comma 5-bis nell’ambito dell’articolo 47 del decreto legislativo n. 546 del 1992. La previsione in tal senso impone al giudice tributario di valutare le istanze di sospensione entro 180 giorni in modo tale da non arrecare un grave pregiudizio ai contribuenti che, a fronte dell’accertamento esecutivo, richiederanno ovviamente tutela giurisdizionale in relazione ai presupposti dell’atto in termini di fumus boni juris e periculum in mora.
Il caso
A seguito di notifica della cartella di pagamento, il contribuente proponeva ricorso presso la Commissione tributaria provinciale, eccependo, tra l’altro, la mancanza della procedura di calcolo dell’imposta iscritta a ruolo. Lo stesso, quindi, previa richiesta di sospensione dell’atto, ha chiesto che fosse dichiarata la nullità della cartella. I giudici aditi hanno accolto dapprima la richiesta di sospensione e poi il ricorso nel merito, ordinando all’ufficio la rideterminazione della pretesa fiscale. L’ufficio ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado sostenendo la legittimità della cartella di pagamento.
I giudici della Commissione tributaria regionale, nell’accogliere le motivazioni addotte dalla Commissione di primo grado, hanno ritenuto che la cartella impugnata era affetta da grave carenza di motivazione poiché dalla stessa non era possibile evincere il criterio in base al quale l’ufficio avrebbe rideterminato il tributo iscritto a ruolo. Il semplice richiamo ad una sentenza tributaria non è elemento sufficiente a far si che il contribuente sia a conoscenza della procedura di calcolo dell’imponibile e dell’imposta rideterminati dall’ufficio, che avrebbero dovuto essere spiegati in un atto di comunicazione contestuale all’iscrizione a ruolo.
Per i suesposti motivi i giudici tributari hanno affermato che l’ufficio, sulla base della suddetta sentenza, è tenuto a rinnovare il procedimento di determinazione e liquidazione dell’imponibile e dell’imposta dandone comunicazione al contribuente, al fine che lo stesso sia informato circa la corretta applicazione del contenuto della sentenza richiamata e provveda, qualora sussistano le condizioni di legge, alla conseguente richiesta dell’imposta. Su tali premesse la Commissione, nel confermare la sentenza di primo grado, si è pronunciata per il rigetto del ricorso dell’ufficio finanziario.
Su tema in esame si la Corte di Cassazione ha affermato l’illegittimità della cartella esattoriale che non contenga l’indicazione precisa della data di esecutività; detta omissione, infatti, non consente al contribuente di verificare l’esatta quantificazione degli interessi liquidati sull’atto e determina una carenza di motivazione della cartella notificata (Cass., il 12 novembre 2010, n. 22997).
13 settembre 2011
Enzo Di Giacomo