I professionisti evasori ora rischiano la sospensione dall'Albo

analizziamo le problematiche e le incongruità della norma inserita nella recente “manovra salvadeficit”, che equipara i professionisti ai commercianti che non emettono scontrino fiscale

Commercianti e professionisti– se evadono – per il fisco sono uguali!

Applicando (quasi) le stesse regole già in vigore per le attività commerciali, la scure del fisco si abbatte sui soggetti iscritti in albi o ad ordini professionali con l’art. 2, c. 5, del D.L. n. 138/2011 (c.d. “manovra di ferragosto”) che, in caso di reiterate (4) e distinte (compiute in giorni diversi) “violazioni dell’obbligo di emettere il documento certificativo dei corrispettivi”, dispone che si applichi al trasgressore anche la sanzione accessoria della sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese.

Dimostrando ben poca fantasia, il legislatore fiscale non trova di meglio che mutuare una sanzione ormai ampiamente collaudata quale la chiusura dell’esercizio commerciale a seguito di reiterate violazione degli obblighi di certificazione dei corrispettivi (omesso/insufficiente rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale), per applicarla sic et simpliciter al campo delle professioni, confidando che possa svolgere eguale effetto deterrente anche nei confronti di una diversa categoria di contribuenti.

La norma di riferimento è contenuta nell’art. 12, c. 2, del d.lgs. n. 471/1997, come modificato dalla L. n. 244/2007 che, come si ricorderà, ha elevato a 4 il numero delle violazioni (in precedenza erano 3) necessarie per far scattare la sanzione accessoria, prevedendone anche la immediata esecutività (“In deroga all’art. 19, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 472 del 1997, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo”) ed eliminando anche l’ultima parte del comma 2 quater (c.d. “gogna fiscale”) che consisteva nell’affissione di un cartello sulla serranda dei negozi chiusi per la mancata emissione degli scontrini fiscali che ne indicava le ragioni.

La disposizione introdotta con l’art. 2, c. 5, del D.L. n. 138/2011 intende aggiungere il comma 2 sexies alla normativa di cui al citato art. 12 e così “maggiorare” la violazione della mancata fatturazione di operazioni imponibili da parte dei professionisti dell’ulteriore sanzione accessoria, consistente nella sospensione dell’iscrizione all’albo o all’ordine per un periodo da tre giorni ad un mese, elevabili da 15 giorni a sei mesi in caso di recidiva. Inoltre, qualora le medesime violazioni siano commesse nell’esercizio in forma associata dell’attività professionale, il successivo comma 2 septies prevede che la sanzione accessoria sia disposta nei confronti di tutti gli associati.

Analogamente a quanto già avviene per le attività commerciali, il provvedimento di sospensione è immediatamente esecutivo (“in deroga all’articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472” recita la nuova norma, in base al quale le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo). Di conseguenza, il ricorso contro il provvedimento di irrogazione delle sanzioni non sospende il calcolo delle quattro omissioni in cinque anni e la sanzione della sospensione può scattare lo stesso.

L’organo preposto all’applicazione della sanzione ed all’esecuzione e verifica dell’effettivo adempimento della sospensione è individuato mediante rinvio ai commi 2 bis e 2 ter del d.lgs. n. 471/1997 nell’Agenzia delle Entrate competente per territorio in relazione al domicilio fiscale del contribuente (sospensione), con la collaborazione della Guardia di Finanza per l’esecuzione ed il controllo sull’adempimento.

Non è difficile cogliere la palese diversità delle due fattispecie che la nuova disposizione, invece, accomuna nell’identico aspetto sanzionatorio. E’ di tutta evidenza, infatti, che la mancata (insufficiente) emissione dello scontrino/ricevuta fiscale è una violazione che viene direttamente ed immediatamente constatata dagli organi addetti al controllo (funzionari dell’Agenzia e militari della Guardia di Finanza) e, per tale motivo, può essere applicata indipendentemente dalla intervenuta definitività del provvedimento che irroga le relative sanzioni amministrative.

Nell’esercizio dell’attività professionale, invece, il momento impositivo -e, quindi, il correlato obbligo di emettere la fattura – si perfeziona al momento del pagamento dell’incarico (o dell’eventuale acconto), che può avvenire in tempi e modi molto distanti dall’esecuzione della prestazione. Pertanto, l’accertamento della violazione di omessa/insufficiente fatturazione a carico di tali soggetti avviene non già In “flagranza” di evasione, quanto piuttosto per via indiretta, spesso mediante l’uso delle presunzioni, delle ricostruzioni indirette dei compensi, degli accessi bancari etc…, con inevitabili incertezze che normalmente si risolvono in sede contenziosa. Ecco perché l’immediata esecutività della sanzione accessoria introdotta dall’art. 2, c. 5, del D.L. 138/2011 può risolversi in una misura oltremodo penalizzante per la categoria, potendo anche dare origine a rivalse nei confronti dei funzionari che l’hanno concretamente applicata, se basata su presupposti poi rivelatisi infondati.

 

Un’ulteriore riflessione riguarda l’effetto deterrenza che – evidentemente – il legislatore si augura, analogamente a quanto avvenuto con l’introduzione della disposizione sulla chiusura dell’esercizio in presenza di reiterate violazioni dell’obbligo di emettere lo scontrino o la ricevuta fiscale. Non possono sfuggire, infatti, le evidenti diversità esistenti fra l’esercizio del commercio e l’esercizio dell’attività professionale: per la prima, la “saracinesca abbassata” (anche senza “gogna fiscale”) impedisce del tutto lo svolgimento dell’attività che viene necessariamente esercitata in locali aperti al pubblico e così raggiungendo l’effetto deterrenza auspicato dal legislatore. Non va dimenticato, inoltre, che l’applicazione della norma di cui all’articolo 12, comma 2, del d.lgs. n. 471/1997 non è preclusa dall’avvenuta definizione agevolata della stessa (art. 16, c. 3, ultimo periodo, del d.lgs. n. 472/1997), trattandosi – la prima- di una norma speciale rispetto alla seconda (ex multis, Cass. n. 2439/2007, n. 25671/2008, n. 10960/2009, n. 13577/2010).

Nel caso del professionista, invece, la sospensione dall’Albo per il limitato periodo previsto dall’art. 2, c. 5, avrebbe effetti del tutto trascurabili sull’esercizio dell’attività, avuto riguardo alle ben diverse modalità di svolgimento della professione, non impedendo nei fatti il rapporto cliente-professionista che si svolge al “chiuso” dello studio, ma venendo ad incidere – eventualmente – solo sulla partecipazione alle udienze giudiziarie, per le quali può essere richiesto un breve rinvio o ci si può avvalere di una sostituzione.

 

29 agosto 2011

Valeria Fusconi