Boccata di ossigeno per imprese artigiane e professionisti: ridotta la ritenuta d'acconto sugli interventi di ristrutturazione

dal 6 luglio la ritenuta del 10% obbligatoria per le prestazioni inerenti gli interventi di riqualificazione energetica è diminuita al 4%

Le ritenute, che a decorrere dal 1° luglio 2010, operano le banche e le poste a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, all’atto dell’accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’imposta, scende dalla misura del 10% alla misura del 4%.

E’ quanto previsto, con decorrenza dal 6 luglio 2011, dall’articolo 23 comma 8 del D.L. 98/2011.

Come noto, il provvedimento del 30 giugno 2010 ha definito i connotati applicativi della particolare disposizione stabilendo che sono le prestazioni che aprono la porta alle agevolazioni del 36% e del 55% ad essere oggetto del particolare nuovo meccanismo di applicazione della ritenuta alla fonte.

Gli ulteriori chiarimenti sono stati forniti con la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 40 del 28 luglio 2010.

Doveroso analizzare che il nuovo obbligo della trattenuta a titolo di acconto dell’imposta sul reddito, è stata introdotta senza modificare l’attuale DPR 600/73 ed inoltre che il meccanismo applicativo della nuova disciplina in esame coinvolge tre soggetti nella fase operativa di effettuazione della trattenuta e del relativo versamento: committente, Banca/posta, e beneficiario.

Tre gli aspetti quindi da analizzare: ambito soggettivo, ambito soggettivo, modalità operativa, ed in ultimo va esaminata la decorrenza della nuova norma.

 

Ambito soggettivo.

Tre quindi gli attori della procedura di ritenuta alla fonte a titolo di acconto sui bonifici per fruire delle agevolazioni del 36% e del 55%.

Il debitore, committente delle prestazioni ed ordinante il bonifico bancario o postale, la Banca o la Posta che riceve l’ordine di effettuare il bonifico, e il beneficiario.

A ben vedere tuttavia sarà la banca o la posta ad operare come sostituto di imposta e il beneficiario ad essere il sostituito.

Tale posizione soggettiva dovrà essere mantenuta anche in quei casi per i quali, ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 600/73, è previsto che colui che eroga il reddito debba effettuare la trattenuta e il relativo versamento.

In conclusione tutte le volte per le quali un contribuente intende effettuare un bonifico per accedere ai benefici fiscali del 36% o del 55%, questo, anche in deroga alle disposizioni del DPR 600/73, non dovrà mai effettuare la ritenuta alla fonte, in quanto ai sensi dell’articolo 25 del D.L. 78/2010, tali operazioni sono sempre soggette al meccanismo della ritenuta alla Fonte ma il soggetto sostituto di imposta è la banca o la posta che deve accreditare il bonifico in pagamento.

 

Ambito oggettivo

Il provvedimento attuativo, emanato in data 30 giugno 2010 e identificato dal n. 94288, stabilisce che la ritenuta del 10% che a decorrere dal 6 luglio è ridotta al 4% deve essere effettuata sui pagamenti con bonifico disposti per:

– spese di intervento di recupero del patrimonio edilizio, ai sensi dell’articolo 1della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni;

– spese per interventi di risparmio energetico ai sensi dell’articolo 1, commi 344, 345, 346 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni

Si deve osservare che la disposizione richiede due condizioni per l’applicazione:

  • Che il pagamento sia finalizzato alla fruizione delle dette agevolazioni;

  • Che il pagamento per fruire di dette agevolazioni debba essere necessariamente effettuato mediante bonifico.

Ne deriva che, l’eventuale bonifico effettuato dalle imprese per fruire della detrazione del 55%, poiché la detta agevolazione è riconosciuta all’impresa secondo il criterio di competenza e non secondo il criterio di cassa, risultando di fatto assolutamente irrilevante la modalità di pagamento, non sarà assoggettato alla disciplina della ritenuta speciale, dovendo semmai l’impresa operare quale sostituto di imposta ordinario ai sensi delle disposizioni di cui al DPR 600/73.

 

Regole e modalità applicative

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la ritenuta oggi del 4% deve essere operata sulla parte imponibile del corrispettivo, al netto dell’IVA, che dovrà essere determinata assumendo forfettariamente l’aliquota del 20%. In sostanza, stante una disposizione di € 1.200,00 la ritenuta del 4% dovrà essere operata sull’importo pari ad € 1.000,00 e sarà quindi pari a € 40,00.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito inoltre che, la ritenuta del 4% è prevalente su tutte le altre eventuali ritenute. La fattispecie si verifica quando il disponente del bonifico sia anche sostituto di imposta. Il caso ricorrente, anche per quanto già evidenziato nel paragrafo “ambito oggettivo”, è quello del condominio che effettua il bonifico ad imprese o professionisti nell’ambito di un’operazione oggetto di agevolazione del 36% o del 55%.

In tal caso il condominio dovrà effettuare il bonifico senza alcuna ritenuta, in quanto è la banca o la posta ad operare come sostituto di imposta nell’applicazione della ritenuta speciale.

 

Termine di decorrenza

Le disposizione del D.L. 78/2010 hanno avuto decorrenza dal 1° luglio 2010 con l’applicazione della ritenuta del 10%. Ora grazie all’intervento del D.L.98/2011 a decorrere dal 6 luglio 2011 le banche e le poste dovranno operare una ritenuta nella misura pari al 4%.

Quindi più ossigeno alle imprese artigiane e ai professionisti che effettuano interventi manutentivi o prestazioni oggetto delle agevolazioni del 55% e del 36%, potendo gli stessi godere di una maggiore disponibilità finanziaria grazie alla minore misura della trattenuta operata dagli istituti di credito e poste.

 

3 agosto 2011

Mario Agostinelli