L'opzione I.R.A.P. in scadenza

il prossimo 1 marzo le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile con le stesse regole previste per le società di capitali; alcune riflessioni per ponderare la scelta

Il prossimo 1 marzo le società di persone e le persone fisiche esercenti attività commerciali possono optare per la determinazione della base imponibile con le stesse regole previste per le società di capitali.

La comunicazione va fatta esclusivamente in via telematica e vale per un triennio quindi fino al 31.12.2013.

Le società di persone e le imprese individuali appena costituite possono effettuare l’opzione per la determinazione della base imponibile con le predette modalità entro 60 giorni dalla data di costituzione o di inizio attività.

In caso di trasformazione di un soggetto IRES in società di persone l’intenzione di mantenere il regime di determinazione della base imponibile di cui sopra dovrà essere manifestata entro il termine di 60 giorni dalla data di efficacia giuridica della trasformazione stessa; ciò non vale nel caso contrario ovvero passaggio da società di persone in società di capitali in quanto , in questo caso, occorre applicare obbligatoriamente il criterio Ires.

I soggetti che in passato hanno esercitato l’opzione (si ricorda che l’opzione era entrata in vigore nel 2008) e che pertanto hanno terminato il triennio nel 2010 devono scegliere se proseguire con il regime prescelto in modo tacito e continuare per un altro triennio oppure, in caso contrario, devono esercitare la revoca.

E’ importante sottolineare che le società di persone o le imprese individuali che possono fare tale scelte devono tenere il regime di contabilità ordinaria (non importa se per regime naturale o per opzione).

Ai fini di poter operare una scelta oculata occorre sottolineare la diversità di calcolo dell’imposta IRAP.

CALCOLO SENZA OPZIONE

Il regime “naturale” prevede la determinazione della base imponibile come differenza tra l’ammontare dei ricavi di cui all’art. 85, c. 1, lett. a – b – f – g, del TUIR, e delle variazioni delle rimanenze finali di cui agli articoli 92 e 93 del medesimo TUIR, e l’ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie e di consumo, delle merci, dei servizi, dell’ammortamento e dei canoni di locazione anche finanziaria dei beni strumentali materiali e immateriali.

NON SONO DEDUCIBILI LE SEGUENTI SPESE.

le spese per il personale dipendente e assimilato;

i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

le perdite su crediti;

l’ICI.

I contributi erogati in base a norma di legge concorrono comunque alla formazione del valore della produzione, fatta eccezione per quelli correlati a costi indeducibili. I componenti rilevanti si assumono secondo le regole di qualificazione, imputazione temporale e classificazione valevoli per la determinazione del reddito d’impresa ai fini dell’imposta personale.

CALCOLO CON L’OPZIONE

Con l’opzione il valore della produzione da assoggettare a IRAP come differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere a – b dell’articolo 2425 del Codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9 (costi per il personale), 10, lettere c (altre svalutazioni delle immobilizzazioni) e d (svalutazioni dei crediti compresi nell’attivo circolante e delle disponibilità liquide), 12 (accantonamenti per rischi) e 13 (altri accantonamenti), così come risultanti dal conto economico dell’esercizio.

Non sono detraibili:

le spese per il personale dipendente e assimilato classificate in voci diverse dalla citata voce di cui alla lettera B, numero 9, dell’art. 2425 c.c.;

i compensi per attività commerciali e per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;

i costi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa;

i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello dipendente;

gli utili spettanti agli associati in partecipazione che apportano solo lavoro;

la quota interessi dei canoni di locazione finanziaria, desunta dal contratto;

le perdite su crediti;

l’ICI.

PUNTI A FAVORE DELL’OPZIONE

I soggetti Ires o i soggetti che effettuano l’opzione determinano l’imposta dal bilancio d’esercizio e non devono prendere in considerazione le variazioni in aumento e in diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.

Tra le voci più significative che possono determinare una differenza da tenere in considerazione abbiamo: i costi auto (senza applicare p.es. il 40 %), le spese telefoniche (senza applicare l’80%), spese rappresentanza, manutenzioni eccedenti il 5%, canoni leasing (per i soli canoni non si applica la norma del 40%), inoltre, secondo il parere di molti esperti, nella determinazione della base imponibile IRAP dei soggetti IRPEF sono da escludere anche le spese identificate come “oneri diversi di gestione“.

PUNTI A SFAVORE DA CONSIDERARE

Al fine di valutare la convenienza o meno dell’opzione vi è da considerare che l’opzione è legata al vincolo triennale obbligatorio della tenuta della contabilità ordinaria (questo potrebbe costare in termini economici rispetto alla contabilità semplificata); infine bisogna tener presente che le plusvalenze e le minusvalenze sono da assoggettare a tassazione per i soggetti Ires e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta delle imprese individuali e società di persone n assenza di opzione.

In conclusione solo prendendo in considerazione tutti i punti sopraindicati si può determinare la convenienza economica ad effettuare l’opzione Irap da parte dei soggetti non Ires.

21 febbraio 2011

Celeste Vivenzi