Regolamentazione dell’orario di lavoro nel settore autotrasporto

una nota del Ministero del lavoro detta istruzioni e pone l’attenzione degli ispettori sull’orario notturno ed i tempi di lavoro nel settore dell’autotrasporto.

L’attività ispettiva è in fermento; in materia di autotrasporto il Ministero del lavoro fornisce alcune indicazioni agli ispettori per l’uniforme applicazione della normativa relativa all’orario di lavoro, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro notturno.

L’autotrasporto è un settore particolare per quanto attiene ai vari profili inerenti tempi di guida e di lavoro. I controlli in materia richiedono molta attenzione per la variegatezza della disciplina e per la regolamentazione dell’orario di lavoro, e in particolare per il lavoro notturno. Proprio su questa fattispecie si concentra l’attenzione del Ministero del lavoro, per una più efficace ed uniforme applicazione delle relative norme di tutela.

Trasporto su strada: la normativa di riferimento

Autotrasportatori deduzioni forfetarie 2019Il trasporto su strada è regolamentato dal Dlgs n. 234/2007, e dal reg. (Ce) n. 561/2006 (art. 2); il campo di applicazione interessa il trasporto di merci effettuato da veicoli di massa massima ammissibile, compresi eventuali rimorchi e semirimorchi, superiore a 3,5 tonnellate; di passeggeri effettuato da veicoli atti a trasportare più di nove persone compreso il conducente e destinati a tal fine. Per i casi non rientranti nell’ambito descritto, nonché per i casi di esclusione/esenzione, si fa riferimento al Dlgs n. 66/2003.

La legge 133/08, aggiornando il concetto di lavoratore mobile riferendolo al trasporto sia conto proprio sia conto terzi, ha reso applicabile il Dlgs n. 234/2007 a tutti i lavoratori che svolgono attività di trasporto di merci e persone occupati da aziende appartenenti anche a settori diversi dall’autotrasporto, purché ovviamente le attività svolte rientrino nel campo di applicazione del reg. (Ce) n. 561/2006.

Il Dlgs. n. 234/2007 regolamenta:

§        il complessivo orario di lavoro dei lavoratori mobili, comprensivo sia del tempo dedicato a tutte le operazioni di autotrasporto, intendendo per tale: il tempo di guida, il tempo impiegato per il carico, lo scarico, la supervisione della salita e discesa passeggeri, la pulizia, la manutenzione tecnica del veicolo, ecc., sia dei periodi di tempo “morto” durante il quale il lavoratore non può disporre liberamente del proprio tempo (attesa per carico o scarico);

il regolamento (Ce) n. 561/2006:

§        fissa i limiti alla guida continua, ai tempi complessivi di guida (giornalieri, settimanali e bisettimanali), ed ai riposi (giornalieri e settimanali) degli autisti, così come rilevati dal cronotachigrafo analogico o digitale installato a bordo degli autoveicoli.

Dall’incrocio delle due normative, discende una tutela rafforzata del lavoro degli autisti, che si giustifica con le particolari caratteristiche e condizioni operative dell’attività di autotrasporto, che la rende particolarmente sensibile ai profili di sicurezza della circolazione, e pertanto maggiormente soggetta a vincoli di esercizio.

Il lavoro notturno

L’art. 7, c. 1, del Dlgs n. 234/2007, pone un preciso limite di durata, allo svolgimento di lavoro notturno da parte degli autisti, vediamoli:

§        se il lavoratore presta almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria 00,00 – 07,00 (notte), la durata della prestazione non può superare le 10 ore (per ciascun periodo di ventiquattro ore). Il superamento di tale limite pone l’azienda in stato di irregolarità punita con la sanzione amministrativa da 300 a 900 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. Inoltre, non essendo stato recepito, in materia di lavoro notturno, l’art. 8 della direttiva 2002/15/Ce, il limite di durata al lavoro notturno non è derogabile dalla contrattazione collettiva.

 

Disciplina del lavoro notturno (Dlgs. n. 234/2007)

Precetto

Sanzione

Art. 7, c. 1: per il lavoratore mobile che supera le dieci ore di lavoro in un periodo di ventiquattro ore, svolgendo lavoro notturno nell’orario 00,00 –  07,00 per quattro ore di lavoro consecutive Art. 9, c. 4: sanzione amministrativa da 300 a 900 euro per ogni lavoratore e per ciascuna giornata. (ridotta ex art. 16, legge n. 689/1981 a 300 euro).

 

 

 

La nota del Ministero (9 luglio 2010, prot. n. 12009)

Oggetto: Vigilanza nel settore dell’autotrasporto

Al fine di assicurare maggiore efficacia ed uniformità di comportamento del personale ispettivo nello svolgimento dell’azione di vigilanza nel settore dell’autotrasporto, nonché di incentivare il rispetto delle norme a tutela della sicurezza sociale e della circolazione, si invitano codesti Uffici, in occasione dell’attività di accertamento del rispetto di tutti gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di tempi di guida e di riposo, nonché dell’orario di  lavoro dei lavoratori mobili, di prestare particolare attenzione anche all’osservanza della disciplina del lavoro notturno.

A tale proposito, nel riscontrare alcune richieste di chiarimenti pervenute alla scrivente Direzione generale, in merito al coordinamento tra le definizioni di lavoro notturno e notte, contenute nel decreto legislativo indicato in oggetto, si fa presente che deve essere considerata irregolare la prestazione di lavoro che si protragga per almeno 4 ore consecutive nella fascia oraria tra le ore 0:00 e le ore 7:00 (ex art. 4), qualora la durata complessiva dell’attività lavorativa giornaliera superi il limite delle dieci ore per ciascun periodo di ventiquattro ore (ex art. 7).

 

 

Angelo Facchini

11 settembre 2010