Tassa rifiuti: non è dovuta se l’area è detenuta dall’autorità portuale

La Corte di Cassazione torna sul tema della TARSU nei porti e con una nuova sentenza conclude che la tassa rifiuti non è dovuta per carenza della potestà impositiva in capo al Comune in quanto l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale rientra nella competenza di quest’ultima…A cura di Valeria Fusconi.

debenza tyassa sui rifiuti nei portiA distanza di pochi mesi, la Corte di Cassazione torna sul tema della TARSU nei porti e con la sentenza n. 23583 del 25 settembre 2009 (depositata il 6 novembre 2009), conclude che la tassa rifiuti non è dovuta per carenza della potestà impositiva in capo al  Comune in quanto

“l’attività di gestione dei rifiuti nell’ambito dell’area portuale – da intendersi come spazio territoriale in cui svolge i suoi compiti la singola Autorità Portuale – rientra nella competenza di quest’ultima, la quale per legge è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti fino alla discarica”.

In prima battuta, sembrerebbe che i giudici di Piazza Cavour abbiano operato un brusco cambiamento di rotta, visto che nel precedente intervento giurisprudenziale (sentenza n. 3829 del 18 febbraio 2009, commentata su queste stesse pagine (1)) la Corte aveva sostenuto che lo specchio d’acqua sul quale viene esercitata l’attività di nautica da diporto è soggetto all’applicazione della TARSU, dovuta non già dal diportista, quanto piuttosto dal concedente dell’area demaniale.

Ma analizziamo i fatti di causa  e le odierne conclusioni, per poi operare una comparazione fra i due pronunciamenti  ed effettivamente verificare quali sono le circostanze che fanno maturare il presupposto impositivo della tassa rifiuti nei porti ovvero lo escludono.

La controversia viene instaurata dall’Autorità Portuale di…… che contesta la debenza della TARSU relativa all’anno 2000 con riguardo all’area portuale dalla stessa detenuta nel porto di….., lamentando carenza di potere impositivo in capo al Comune in quanto  il servizio di raccolta rifiuti è devoluto all’Autorità Portuale dalla vigente disciplina normativa e regolamentare. Entrambi i primi due gradi di giudizio si concludono in senso sfavorevole alla società ricorrente,  nella considerazione che

“era stato il Comune di fatto ad  istituire ed attivare il servizio nella predetta area”.

La società presenta ricorso per Cassazione, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 62, comma 5, del  d.lgs. 507/1992, art. 6, 1° comma, della Legge n. 84/1994 e del relativo decreto di attuazione e dell’art. 21 del d.lgs. 22/1997, censurando la sentenza impugnata

“per avere ritenuto che l’area detenuta dalla ricorrente all’interno del porto di…. resti soggetta al potere impositivo del Comune, mentre ai sensi delle disposizioni sopra richiamate il servizio  di raccolta dei rifiuti nella predetta area portuale risulta attribuito all’Autorità Portuale, con espressa esclusione della competenza del Comune che, pertanto, non può legittimamente pretendere il pagamento della relativa tassa”.

Il massimo giudice di legittimità ha ritenuto fondata l’eccezione dell’Autorità Portuale, sia con  riguardo alla disciplina che regola la materia dei rifiuti (artt. 62 del d.lgs. 507/1993 e 21 del d.lgs. 22/1997) che  con specifico riferimento alla normativa che ha istituito  le Autorità Portuali, regolamentandone i compiti e le funzioni.

Nell’ambito delle disposizioni concernenti la tassa rifiuti è assolutamente conferente  il riferimento  al 5° comma dell’art. 62 del d.lgs. 507/1993 che esclude dalla tassa

“i  locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l’obbligo  dell’ordinario  conferimento  dei  rifiuti  solidi  urbani interni ed  equiparati  in  regime  di privativa comunale per effetto di norme legislative o  regolamentari,  di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione  civile  ovvero  di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri”.

In altre parole, la disposizione contenuta nell’art. 62 del d.lgs. 507/1993, nel determinare i fatti e le circostanze cui è correlato il sorgere dell’obbligazione tributaria, ne esplicita anche le relative esclusioni che – fra l’altro – riguardano i locali e le aree scoperte espressamente esentati  dall’obbligo del conferimento dei rifiuti a mezzo del servizio comunale per effetto di specifiche norme di legge.

Ciò è ribadito anche dall’art. 21, comma 8, del d.lgs. 22/1997 il quale, nel delineare le competenze delle municipalità in materia di rifiuti, fa espressamente salva  l’applicabilità delle

“disposizioni di cui all’art. 6, comma 1 lett. c), della L. 28 gennaio 1994, n. 84 e relativi decreti attuativi” con le quali sono state istituite e regolamentate  le Autorità Portuali (2) che – com’è noto –  sono enti pubblici non economici aventi personalità giuridica pubblica e sottoposti alla vigilanza del Ministro dei trasporti attraverso la struttura operativa del Dipartimento per la navigazione ed il trasporto marittimo e aereo.

Non è fuor di luogo ricordare che, come precisa l’art. 6 della L. 84/1994, nei porti in cui è istituita (3) l’Autorità Portuale  svolge i compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività. Recita ancora la legge istitutiva che sono demandate all’Autorità Portuale la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali. Inoltre, all’Autorità Portuale competono “l’affidamento e il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16, comma 1, individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione” (art. 6, comma  1, lett. c).

Più specificamente, il D.M. 14 novembre 1994, fra i servizi di interesse generale nei porti da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale da parte delle competenti Autorità, all’art. 1, lett. b)  individua espressamente  quelli di pulizia e raccolta  rifiuti che consistono nella “pulizia, raccolta dei rifiuti e sversamento a discarica relativa agli spazi, ai locali e alle infrastrutture comuni e presso i soggetti terzi (concessionari, utenti, imprese portuali, navi). Derattizzazione, disinfestazione e simili. Gestione della rete fognaria. Pulizia e disinquinamento degli specchi acquei portuali”.

Alla luce del predetto excursus normativo, il massimo giudice di legittimità conclude assegnando all’Autorità Portuale l’attività di gestione dei rifiuti nell’area in cui la stessa opera, atteso che per legge essa è tenuta ad attivare il relativo servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti sino alla discarica. Ne deriva, per esclusione, “che la relativa attività sfugge alla competenza in materia dei Comuni che invece normalmente agiscono in questo ambito in regime di privativa, i quali sono di conseguenza privi anche di ogni potere impositivo, atteso che, essendo quella dei rifiuti una tassa, esso non può evidentemente configurarsi in favor di un soggetto diverso da quello che espleta il servizio”.

La Corte non manca di rilevare come  la chiarezza ed esaustività del disposto normativo non consentano di circoscrivere l’attività in parola assegnata all’Autorità Portuale solo all’interno dell’area del porto, con conseguente necessità per l’ente locale di proseguire la gestione dei rifiuti dalla predetta area al definitivo smaltimento: tale interpretazione contrasterebbe infatti “con l’univoco dato normativo che chiaramente configura la competenza delle Autorità Portuali in totale e completa alternativa ai Comuni”.

Inoltre, con riguardo all’espletamento dei servizio effettivamente svolto dall’ente locale, osservano i giudici di Piazza Cavour che l’obbligazione tributaria (e, quindi, la fonte del potere impositivo) discende unicamente dalla legge e

“non può certo rinvenirsi in ragione  dello svolgimento di una mera attività di fatto da parte di un soggetto a cui la legge stessa non attribuisce la relativa competenza funzionale”.

Tornando all’assunto iniziale, osserviamo che le odierne ineccepibili conclusioni della Corte di Cassazione non contrastano affatto con quanto in precedenza deciso  con la sentenza n. 3829 del 18 febbraio 2009, la quale affermava  la soggettività passiva  alla TARSU del concedente di aree demaniali (nella specie, specchio d’acqua relativo all’attività di marina da diporto), in relazione alla stipulazione di negozi aventi ad oggetto l’utilizzo per l’ormeggio di imbarcazione, ulteriormente osservando che neppure  il carattere demaniale del bene concesso è suscettibile di esonero dall’applicazione del tributo.

Infatti, la regola generale posta dall’art. 62 del d.lgs. 507/1993,  che correla il presupposto impositivo della tassa rifiuti nella materiale occupazione o detenzione di un bene immobile (“locali ed aree”) idoneo alla produzione di rifiuti,  può essere superata solo dalle eccezioni stabilite dallo stesso legislatore, del tutto assenti nella fattispecie oggetto della sentenza n. 3829/2009, ma chiaramente individuabili nell’odierno pronunciamento.   Pertanto, mentre la comunità dei diportisti che fruiscono dei posti barca è certamente assoggettabile alla tassa sui rifiuti (dovuta dal concessionario del bene immobile), in quanto produttori di rifiuti caratteristici della vita di una stabile comunità di persone, l’attività di gestione dei rifiuti svolta nell’ambito dell’area portuale dall’Autorità istituita ai sensi della Legge n. 84/1994 rientra nell’esclusiva competenza di quest’ultima, per specifica devoluzione del legislatore che ha inteso sottrarre tali aree dall’obbligo dell’ordinario conferimento  dei rifiuti al servizio comunale.

Valeria Fusconi

5 Dicembre 2009



NOTE

(1) FUSCONI, Anche il posto barca paga la TARSU, in  il commercialista telematico di marzo 2009.

(2) L’Autorità Portuale ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla stessa legge. La gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti di concerto con il Ministero dell’Economia. Il rendiconto finanziario è soggetto al controllo della Corte dei Conti. Gli organi dell’Autorità Portuale sono i seguenti: Il Presidente, nominato dal Ministero delle Infrastrutture e trasporti, previa intesa con la Regione interessata, che rimane in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta, il Comitato Portuale, il Segretario generale e il Collegio dei Revisori dei conti. L’ Autorità Portuale rappresenta il porto di sua competenza in tutto il mondo.

(3) Attualmente, l’Autorità Portuale è istituita nei seguenti città: Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia