La disciplina sulla circolazione degli assegni comporta, nei casi di mancata provvista, l’applicazione degli interessi moratori e di una penale a favore del beneficiario. Individuiamo la natura contabile e fiscale della penale al fine di individuarne il corretto trattamento contabile e fiscale.
La disciplina sulla circolazione degli assegni comporta, nei casi di mancata provvista, l’applicazione degli interessi moratori e di una penale a favore del beneficiario.
Nel presente pezzo si cercherà di individuare la natura contabile e fiscale della penale al fine di individuarne il corretto trattamento anche in considerazione delle particolari norme che limitano la deducibilità degli oneri finanziari.
Il difetto di provvista
La legge 15 dicembre 1990, n. 386, come modificata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nel prevedere la depenalizzazione del reato di assegno senza provvista, ha introdotte una serie di norme per disciplinare le conseguenze dell’assegno (bancario o postale) che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista.
A tal fine, per rendere più sicuri i pagamenti tramite assegni, è stato istituito dagli istituti di credito il CAI – Centrale di Allarme Interbancaria, alla quale segnalare le generalità dei traenti di assegni privi di provvista.
In pratica, il traente di un assegno deve già avere nel conto la provvista di denaro sufficiente; in caso contrario, incorre:
- nel protesto,
- nelle sanzioni amministrative,
- nella segnalazione al CAI
- e nella revoca per 6 mesi ad emetter